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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.09.2013 15.2013.87

12. September 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·541 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Irricevibilità dei motivi di merito

Volltext

Incarto n. 15.2013.87

Lugano 12 settembre 2013 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 agosto 2013 di

RE 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 2 agosto 2013 nell’ambito dell’esecuzione__________ promossa contro la ricorrente da

PI 1     rappresentata da RA 1   

viste le osservazioni 11 settembre 2013 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 2 agosto 2013 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, la comminatoria di fallimento nei confronti di RE 1 per un credito complessivo di fr. 1'692.05 oltre interessi e spese. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 13 agosto 2013.

                                  B.   Con ricorso del 23 agosto 2013 RE 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo che il credito posto in esecuzione riguarda terze persone e non la società escussa, totalmente estranea alla fattispecie.

                                  C.   Delle osservazioni 11 settembre 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

considerando

in diritto:

                                   1.   Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                         –  l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         –  l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         –  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         –  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                         –  l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                         Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                   2.   Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’CO 1 dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito, i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

                                   3.   Ne discende pertanto l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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