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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2013 15.2013.72

4. September 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·939 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Notificazione in via edittale del precetto esecutivo senza che ne fossero dati presupposti

Volltext

Incarto n. 15.2013.72

Lugano 4 settembre 2013 CJ/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 luglio 2013 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 PI 1  rappresentato da RA 1   

viste le osservazioni presentate il 23 luglio 2013 dall’CO 1;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1 del 1° febbraio 2013 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 8'394.65 oltre interessi e spese;

                                         che malgrado i tentativi effettuati dall’ufficio di esecuzione tramite invio postale, rispettivamente tramite usciere comunale e diffida di ritirare l’atto presso la cancelleria dello stesso ufficio, il precetto esecutivo non ha potuto essere notificato all’escusso, di modo che il 23 aprile 2013 si è proceduto alla sua notifica in via edittale;

                                         che non avendo il debitore interposto opposizione al precetto esecutivo in rassegna, il 15 maggio 2013 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento;

                                         che il 24 giugno 2013 l’CO 1 ha notificato all’escusso l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il 12 luglio 2013;

                                         che il pignoramento veniva però già eseguito il 27 giugno 2013, essendosi il debitore presentato presso l’Ufficio non appena ricevuto l’avviso di pignoramento;

                                         che con ricorso 8 luglio 2013 l’escusso si aggrava contro la procedura esecutiva contestando l’importo posto in esecuzione e sostenendo di non avere potuto interporre opposizione al precetto esecutivo in quanto lo stesso sarebbe stato spedito al suo precedente recapito (__________), anziché al suo attuale domicilio (__________);

                                         che con osservazioni del 23 luglio 2013 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo corretto il suo modo di agire;

e considerando in diritto:

                                         che la notificazione di un atto esecutivo, segnatamente – per quanto qui di rilievo – di un precetto esecutivo, si fa mediante pubblicazione (ossia in via edittale) quando, tra l’altro, il domicilio del debitore è sconosciuto (art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF) o quando il debitore persiste nel sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);

                                         che secondo il ricorrente – come visto – la mancata opposizione al precetto esecutivo sarebbe conseguente al fatto che l’atto in questione è stato spedito al suo precedente recapito di __________, anziché al suo attuale domicilio di __________, dove risiede dal 1° ottobre 2012;

                                         che tale affermazione trova riscontro nella banca dati sui movimenti della popolazione (“MovPop”), nella quale il cambiamento di domicilio dell'escusso è stato registrato il 12 novembre 2012;

                                         che verosimilmente per una svista nell'esecuzione in questione, contrariamente ad altre dirette contro lo stesso RI 1, l'Ufficio ha spedito il precetto esecutivo il 1° febbraio 2013 al precedente domicilio di __________;

                                        che tale notifica, non conforme all'art. 64 LEF, è nulla, così com'è nulla la successiva notifica in via edittale, i presupposti dell'art. 66 cpv. 4 LEF non essendo stati adempiuti;

                                         che dagli atti non risulta che l'escusso abbia avuto piena conoscenza del precetto esecutivo prima di presentarsi spontaneamente all'Ufficio il 27 giugno 2013;

                                         che la contestazione del credito posto in esecuzione contenuta nel ricorso in esame, inoltrato l'8 luglio 2013, deve quindi essere considerata come un'opposizione interposta tempestivamente entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 74 cpv. 1 LEF, il 7 luglio 2013 essendo una domenica (cfr. combinati art. 31 LEF e 142 cpv. 3 CPC);

                                         che può certo stupire il fatto che l'escusso abbia avuto conoscenza dell'avviso di pignoramento del 24 giugno 2013, pure esso notificato al suo precedente domicilio, mentre non aveva in precedenza ritirato il precetto esecutivo;

                                         che ciò si può però spiegare anche per il diverso tipo di notifica usato dall'Ufficio (il precetto esecutivo è stato notificato per raccomandata, con la sua conseguente retrocessione all'Ufficio alla scadenza del termine di giacenza postale, mentre l'avviso di pignoramento è stato spedito con invio semplice), determinante ai fini del presente giudizio essendo ad ogni modo l'assenza di prova della notifica del precetto esecutivo;

                                         che l'apparente assenza di contestazione dell'esecuzione da parte di RI 1 in sede di esecuzione del pignoramento non muta la situazione, dal momento che la legge garantisce all'escusso – come visto – un termine di riflessione di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF);

                                         che il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che va fatto ordine all'Ufficio di registrare l'opposizione formulata dal ricorrente con la data dell'8 luglio 2013;

                                         che la presente decisione va notificata alla RA 1 quale domiciliatario dell'escutente PI 1, ricordate le condizioni restrittive stabilite dall'art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) per la rappresentanza processuale nelle procedure di ricorso giusta l'art. 17 LEF;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 64, 66 e 74 LEF; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza è fatto ordine all'CO 1 d'iscrivere nel registro delle esecuzioni l'opposizione interposta da RI 1 all'esecuzione n. __________ con la data dell'8 luglio 2013.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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