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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.10.2013 15.2013.67

14. Oktober 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,880 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Calcolo del minimo esistenziale. Importi di base per i debitori monoparentali

Volltext

Incarto n. 15.2013.67

Lugano 14 ottobre 2013 CC/fp/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo sul ricorso 13 giugno 2013 di

 RI 1  RI 2 entrambi patrocinati dall’  PA 1  

Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 16 maggio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza dei ricorrenti nei confronti di

 PI 1  (I)  

viste le osservazioni 5 luglio 2013 di PI 1 e le osservazioni 7 luglio 2013 dell’CO 1,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto

in fatto:                   A.   Su istanza di RI 1 e RI 2, con decreto 16 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro dei salari percepiti da PI 1 dal datore di lavoro M__________, e dai datori di lavoro L__________ e F__________, sino a concorrenza di complessivi fr. 20'200.–, pari alla somma dei due crediti di fr. 2'200.– e fr. 18'000.– fatti valere dagli istanti.

                                  B.   Con provvedimento 29 maggio 2013 l’CO 1 ha dichiarato il sequestro infruttuoso sulla base del seguente conteggio:

                                         Redditi

                                         corrisposti da M__________         fr.                         2'337.25

                                         corrisposti da L__________ e F__________     fr.    400.00

                                         Totale mensile netto                                                   fr.       2'737.25

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                                                           fr.       1'215.00

                                         Supplemento nipote                                                    fr.          360.00

                                         Locazione                                                                   fr.          620.00

                                         Spese acc.                                                                 fr.          136.00

                                        Riscaldamento                                                            fr.          170.00

                                         Trasferte                                                                     fr.          200.00

                                         Assicurazione veicolo                                                 fr.          100.00

                                         Baby Sitter                                                                  fr.          992.00

                                         Totale mensile                                                            fr.       3'793.00

                                  C.   Con ricorso 13 giugno 2013 RI 1 e RI 2 si aggravano contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annulla­mento con rinvio all’CO 1 per riesame del caso.

                                  D.   Con osservazioni 5 luglio 2013 PI 1 si oppone al gravame e così pure l’CO 1 con osservazioni 7 luglio 2013, per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.

                                  E.   Con replica 6 agosto 2013 i ricorrenti contestano le osservazioni formulate dalla resistente e chiedono l’assunzione di diversi mezzi di prova al fine di stabilire se quanto affermato dalla stessa corrisponde al vero.

Considerato

in diritto:                 1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 10 consid. 4; 106 III 11 consid. 2; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 17 ad art. 93 LEF), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del sequestro o del pignoramento (cfr. DTF 108 III 10 consid. 4). Anche la questione della pignorabilità, rispettivamente della sequestrabilità va esaminata d’ufficio. Nell’allestimento del verbale di pignoramento o di sequestro, l’ufficio di esecuzione deve inoltre, di regola, attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF), se non quando vi siano indizi concreti in tal senso.

                                   2.   Tra le diverse censure sollevate, i ricorrenti rimproverano in particolare all’Ufficio di esecuzione di aver computato nel minimo esistenziale della resistente l’importo di base di fr. 1'215.–, il supplemento di fr. 360.– per il nipote a carico e le spese di fr. 992.– per la baby­sitter, senza aver verificato se la debitrice sia effettivamente tenuta a mantenere suo nipote. A detta degli insorgenti, il decreto di apertura della tutela del minore a favore di PI 1 pronunciato dal Tribunale di __________ il 26 aprile 2013 (doc. I), in base al quale l’organo di esecuzione forzata ha considerato che il nipote è a carico della resistente, non proverebbe nulla al riguardo. La decisione in questione si limiterebbe ad affidare il nipote alle cure della debitrice, senza tuttavia porre alcun obbligo di mantenimento a suo carico. Agli atti neppure vi sarebbe un qualsivoglia documento che possa dimostrare che i genitori del minore non siano in grado di prendersi cura di lui e mantenerlo. Per tali ragioni, la resistente non potrebbe essere considerata alla stregua di un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento. I ricorrenti rilevano inoltre che il decreto in oggetto, pronunciato sulla base del solo diritto italiano, non ha alcun valore in Svizzera ed è inoltre contrario all’ordine pubblico svizzero, in quanto avrebbe instaurato una tutela fittizia. Alla luce di tali considerazioni, gli insorgenti ritengono che l’importo di base debba essere fissato in fr. 1'200.– con deduzione di almeno il 20-30%, visto che la debitrice è residente in Italia. Inoltre, a parer loro il supplemento di fr. 360.– e le spese di babysitter di fr. 992.– devono essere defalcati dal conteggio, perché sono a carico della madre del minore.

                                         La resistente, nelle proprie osservazioni, si oppone alle predette contestazioni, affermando che da più di due mesi vive da sola con il nipote di 3 anni, di cui è stata nominata tutrice legale sulla base del decreto del Tribunale di __________. Ella asserisce al riguardo che sua figlia, la madre del bambino, si è trasferita all’estero e il marito di quest’ultima ha cambiato domicilio. Poiché nessuno dei due potrebbe occuparsi del nipote, lo stesso è stato affidato a lei, che se ne occupa, sostenendo da sola le spese di mantenimento. La resistente considera inoltre senz’altro giustificate le spese per la babysitter, ritenuto che a causa del lavoro è fuori casa per un totale di 11 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, e necessita dunque dell’ausilio della babysitter per una spesa mensile di € 995.–, che non comprende né vitto, né alloggio.

                               2.1.   Nella sua edizione dell’1 settembre 2009 (allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

                                         agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF (in seguito detta “Tabella”) prevede al punto I/2 che l’importo di base per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento è di fr. 1'350.–. Un supplemento di fr. 400.– è inoltre previsto per il mantenimento di ogni figlio fino a 10 anni (cfr. punto I/4 della Tabella). Affinché tali importi possano entrare in linea di conto nel computo del minimo di esistenza, è tuttavia necessario che in capo al debitore sussista effettivamente un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento (cfr. Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012 II pagg. 143-144; Vonder Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 93 LEF; Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 86 ad art. 93 LEF; DTF 106 III 11). L’autorità di vigilanza del Canton Ginevra ha, ad esempio, già avuto modo di stabilire che una debitrice divorziata, che aveva in cura sei minori, tra cui uno che non era suo figlio, non poteva includere nel proprio minimo di esistenza un importo mensile di mantenimento per quel minore, poiché nei suoi riguardi non aveva alcun obbligo, né legale, né morale, incombendo infatti al padre del minore provvedere al suo debito mantenimento (cfr. Ochsner, Le minimum vital, pag. 144).

                               2.2.   Nel caso in rassegna l’organo di esecuzione forzata ha considerato la resistente quale debitrice con obblighi di mantenimento, fondandosi sostanzialmente sul decreto 2 maggio 2013 del Tribunale di __________, dal quale si evince che con effetto immediato PI 1 è stata nominata tutrice di suo nipote, poiché il minore “è rimasto privo di persona che possa esercitare la potestà genitoriale”, più precisamente perché la madre del minore – figlia della resistente – si sarebbe trasferita all’estero per motivi di lavoro, come addotto dalla debitrice nella propria istanza 26 aprile 2013, tesa alla nomina a tutrice del nipote. Ora, a prescindere dalle questioni inerenti alla validità e al riconoscimento in Svizzera del predetto decreto italiano, questioni che possono rimanere indecise, i ricorrenti hanno ragione nel rilevare che la decisione in questione non fa alcun riferimento a eventuali obblighi di mantenimento in capo al tutore, circostanza che, del resto, neppure può presumersi secondo il diritto italiano (cfr. p.es. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 2002, n. 2 ad art. 357 CCit., nel quale si specifica che “Il t[utore] non è tenuto ad accogliere presso di sé il minore, non è tenuto al mantenimento…”). Di regola, spetta infatti ai genitori mantenere i propri figli (cfr. art. 276 CC e per il diritto italiano l’art. 315bis CCit.). Neppure in base ai restanti documenti agli atti o al verbale interno delle operazioni di sequestro è, del resto, possibile ritenere che la debitrice sia legalmente o, in via eccezionale, moralmente tenuta al mantenimento del nipote. L’Ufficio non poteva quindi dedurre l’esistenza di un obbligo di mantenimento in capo alla resistente sulla sola base del decreto italiano, che nulla menziona al riguardo. L’organo esecutivo avrebbe dovuto, al contrario, procedere d’ufficio (cfr. supra consid. 1) a ulteriori approfondimenti sulla questione.

                               2.3.   Analogo discorso va fatto per le spese di babysitter, le quali possono essere computate nel minimo esistenziale della resistente (in ogni modo solo nella misura dello stretto necessario) soltanto se sussiste effettivamente a suo carico un obbligo di mantenimento nei confronti del nipote, circostanza che tuttavia, allo stato attuale, non risulta dagli atti.

                                   3.   Alla luce di quanto precede, ritenuto che la questione dell’eventuale obbligo di mantenimento del nipote è rilevante per il calcolo del minimo esistenziale, l’assenza di tale obbligo potendo condurre a un sequestro fruttuoso, occorre che l’Ufficio proceda ai necessari accertamenti del caso. In accoglimento del ricorso, il verbale di sequestro 29 maggio 2013 dev’essere pertanto annullato e l’incarto rinviato all’organo di esecuzione forzata, affinché riesamini il caso. L’Ufficio di esecuzione dovrà in particolare verificare se e in che misura esista un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento del nipote a carico di PI 1, ponendo in particolare a quest’ultima specifiche domande al riguardo e dando atto delle risposte nel verbale interno delle operazioni di sequestro. Spetterà in ogni caso alla debitrice comprovare tale obbligo. Va da sé inoltre che l’Ufficio dovrà riesaminare la situazione di PI 1, tenendo conto di tutte le modifiche rilevanti che sono intervenute sino al momento della nuova esecuzione del sequestro, ragione per cui non è necessario chinarsi ora sulle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, segnatamente in merito ai redditi e alle altre spese della resistente, censure che, in altri termini, sono ormai superate dall’esito del presente procedimento.

                                   4.   Non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:              1.    Il ricorso è accolto.

Di conseguenza è annullato il verbale di sequestro 29 maggio 2013 e l’incarto rinviato all’CO 1, affinché si determini nuovamente sul sequestro del salario di PI 1 nel senso del considerando 3.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –    .  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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