Incarto n. 15.2013.42
Lugano 21 maggio 2013 EC
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull’istanza di revisione, recte ricorso, 8 febbraio 2013 di
RI 1 __________
contro
l’operato dell’CO 1 nelle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente e contro
PI 3
viste le osservazioni:
– 11 aprile 2013 del PI 1, __________;
– 18 aprile 2013 __________. PI 2, __________;
– 23 aprile 2013 dell’CO 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1 e contro PI 3, il 12 luglio 2011 l’CO 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a RI 1 e a PI 3 nella comunione ereditaria della madre PI 1, preavvisandone la vendita a pubblici incanti;
che secondo l’Ufficio, RI 1 vanterebbe una quota di partecipazione di ¼ e PI 3 una quota di ¾ sul fondo n. __________ RFD di __________, stimato in fr. 279'076.50;
che i fratelli vanterebbero poi una quota di ½ ciascuno sul fondo n. __________ RFD di __________, il cui valore di stima è di fr. 21'560.--;
che nella causa promossa da PI 3 il 25 ottobre 2006 (inc. DI.2006.23), il Pretore del Distretto di __________, con decreto 6 luglio 2007, ha ordinato la divisione dell’eredità della madre degli escussi, nominando l’avv. PI 2 in qualità di notaio divisore;
che nella successiva causa di contestazione d’inventario (chiuso il 19 agosto 2008) promossa dallo stesso PI 3 il 18 settembre 2008 (inc. OA.2008.10), le parti, nel maggio 2007, avevano concluso una convenzione scritta, con cui avevano convenuto 1) l’attribuzione del fondo mapp. n. __________ RFD d’__________ a PI 3, 2) quella del fondo mapp. n. __________ RFD di __________ a PI 2, 3) la facoltà per i rispettivi patrocinatori di chiedere l’iscrizione dei relativi trapassi di proprietà e 4) la divisione della liquidità metà per parte, dopo pagamento delle spese e competenze;
che in occasione dell’udienza preliminare 22 gennaio 2009, gli eredi avevano poi confermato la convenzione di maggio 2007, modificando la chiave di ripartizione della liquidità (2/5 a favore di PI 3 e 3/5 a PI 2) e accordandosi per aggiornare le spese a carico della successione;
che quindi il 5 febbraio 2010, il Pretore del Distretto di __________ aveva stralciato la causa di divisione, ritenendo che le parti, in occasione dell’udienza preliminare, avevano concluso una transazione giudiziaria ai sensi dell’art. 352 CPC-TI;
che tale decisione, impugnata da PI 3, è poi stata confermata dalla prima Camera civile d’appello con decisione 21 aprile 2010 (inc. 11.2010.25), passata in giudicato;
che in sede di esecuzione della divisione, il notaio divisore aveva stabilito le seguenti modalità di divisione in base all’accordo raggiunto tra gli eredi: il mappale n. __________ RFD di __________ è attribuito in esclusiva proprietà a PI 3, mentre l’intera proprietà del fondo n. __________ RFD di __________ è riconosciuta al fratello PI 2, a cui è addossato l’intero debito ipotecario garantito da ipoteca di fr. 140'000.-- in 1° rango, a completa liberazione di PI 3;
che le liquidità della successione (pari allora a fr. 63'980,45), dedotte le spese, devono essere suddivise in ragione di 3/5 a favore di PI 2 e 2/5 a favore di PI 3, il notaio divisore essendo incaricato di prelevare, prima del versamento delle quote e dell’iscrizione dei trapassi di proprietà, le spese connesse con la procedura di divisione nonché i debiti connessi con i pignoramenti di entrambi i fondi;
che con pronunciato 10 agosto 2012 (incarto n. 15.2011.71) questa Camera ha ordinato all’Ufficiale dell’IS 1, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art. art. 96 cpv. 2 LAC), d’intervenire nella divisione affinché la stessa venga attuata senza ulteriore indugio nell’interesse dei creditori, secondo le modalità pattuite dagli eredi nel maggio 2007;
che nella predetta decisione questa Camera ha stabilito che dal punto di vista pratico, l’Ufficiale, a nome di entrambi gli eredi escussi (cfr. DTF 129 III 319 ad cons. 3) e sulla base della stessa decisione, si sarebbe fatto consegnare dall’avv. __________ l’importo netto delle liquidità della successione, previo prelevamento delle spese della procedura di divisione, compreso l’onorario del notaio divisore;
che l’Ufficiale, nell’interesse oggettivo di tutte le parti, avrebbe poi impiegato tale importo, suddiviso secondo la chiave di riparto stabilita dagli eredi, ovvero in ragione di 3/5 a favore di PI 2 e 2/5 a favore di PI 3, anzitutto per tacitare quelli tra i loro rispettivi creditori che hanno ottenuto il pignoramento delle quote ereditarie;
che inoltre, l’Ufficiale, sempre nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC e a nome degli eredi escussi, avrebbe chiesto al competente Ufficio del registro fondiario l’iscrizione del trapasso del mappale n. __________ RFD di __________ ad esclusivo favore di PI 3 e quello del fondo n. __________ RFD di __________ ad esclusivo favore di PI 2, nonché la cancellazione delle osservazioni ex art. 31 cpv. 4 vRRF riferite al pignoramento dei diritti in comunione e, per le esecuzioni eventualmente rimaste scoperte dopo i pagamenti fatti con le liquidità della successione, l’annotazione del pignoramento del fondo attribuito al corrispondente escusso per l’importo rimasto scoperto;
che infine, l’Ufficiale avrebbe consegnato a PI 3 una dichiarazione sottoscritta a nome del fratello PI 2, secondo cui quest’ultimo si assume l’intero debito ipotecario garantito da ipoteca di fr. 140'000.-- in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________, a completa liberazione di PI 3;
che nel corso del mese di gennaio 2013 l’Ufficiale ha provveduto a trapassare la proprietà del mappale n. __________ RFD di __________ a RI 1 e quella del fondo n. __________ RFD di __________ a PI 3;
che il 21 gennaio 2012 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto delle liquidità spettanti al ricorrente, pari a fr. 4'658.90, da utilizzare nella misura di fr. 1'060.00 a copertura delle spese dell’Ufficio e nella misura di fr. 3'598.40 da ripartire a favore dei creditori pignoranti;
che il 23 gennaio 2013 l’Ufficiale ha comunicato a RI 1 che il debito ipotecario garantito da ipoteca di CHF 140'000.00 in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________ è assunto integralmente da PI 3;
che con ricorso 8 febbraio 2013 RI 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente la divisione in attesa di una nuova decisione da parte del Pretore;
che essendo stati i creditori tacitati nulla si opporrebbe alla richiesta sospensione;
RI 1 evidenzia come nel corso del mese di ottobre 2012 __________, che ha in deposito parte degli averi della comunione, gli avrebbe comunicato che compensava questi averi con il debito ipotecario gravante la part. n. __________ di __________;
che secondo l’accordo di divisione intervenuto tra le parti questo debito doveva essere assunto da PI 3;
che per questo motivo ora mancherebbero i fondi per liquidare la sua parte e quindi non si potrebbe procedere alla divisione;
che l’Ufficio avrebbe comunque proceduto a tacitare i debitori con liquidità depositate altrove e ad iscrivere i trapassi di proprietà dei fondi nel registro fondiario;
che contro tale modo di procedere si oppone il ricorrente, in quanto mancherebbero fr. 20'000.00 alla sua quota;
che egli avrebbe già presentato in Pretura una causa contro il fratello ma bisognerebbe attendere la crescita in giudicato di una precedente procedura prima di poter procedere con una nuova;
che con osservazioni 23 aprile 2013 l’CO 1 ha rilevato che lo scritto 8 febbraio 2013, giuntogli solo il successivo 19 febbraio, gli sarebbe stato inviato soltanto in copia;
che se considerato quale ricorso contro lo stato di riparto, tale atto sarebbe tardivo perché RI 1 avrebbe ricevuto l’atto impugnato il 25 gennaio 2013;
che con osservazioni 18 aprile 2013 il notaio divisore, avv. PI 2, ha evidenziato che così da lui richiesti il __________ e l’avv. __________ hanno accreditato sul suo conto clienti gli importi di fr. 3'196.35 rispettivamente di fr. 14'763.45, mentre __________ si è rifiutata di consegnargli la somma presso di lei depositata avvalendosi di un diritto di pegno e di compensazione (cfr. lettere 12 ottobre 2012 e 29 ottobre 2012 di __________ al notaio divisore);
che pertanto dell’importo complessivo di fr. 17'959.80 egli ha trattenuto fr. 3'000.00 a garanzia della propria nota professionale e ha ripartito l’eccedenza di fr. 14'959.80 tra RI 1 e PI 3, assegnando a RI 1 l’importo di fr. 4'658.90 sulla base del seguente conteggio:
quota di 2/5 a favore di RI 1PI 3
Ripetibili sentenza Pretore a favore PI 3 ./. CHF 1'200.00
Ripetibili sentenza Pretore a favore PI 3 ./. CHF 125.00;
che ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che come emerge dal tracciamento degli invii postali della posta svizzera prodotto dall’Ufficio, RI 1 ha ritirato il 25 gennaio 2013 l’invio raccomandato contenente lo stato di riparto delle liquidità spettanti al ricorrente del 21 gennaio 2013;
che pertanto in quanto rivolto contro lo stato di riparto 21 gennaio 2013, il gravame datato 8 febbraio 2013 risulta tardivo e per questo motivo va dichiarato inammissibile;
che una sospensione della procedura di divisione della comunione e quindi delle esecuzioni fino a quando la Pretura non avrà evaso una non meglio precisata azione presentata dal ricorrente contro il fratello non può essere concessa in questa sede, atteso che il rimedio del ricorso permette all’Autorità di vigilanza unicamente di concedere l’effetto sospensivo allo stesso ricorso e di accogliere la domanda riformando o annullando in tutto o in parte un provvedimento impugnato;
che va dato atto al ricorrente che a seguito del rifiuto di __________ di trasmettere al notaio divisore l’importo di fr. 46'046.00, valuta 01.01.2010 (cfr. brevetto notarile n. __________ dell’8 febbraio 2011 del notaio __________ p. 5 n. 4), depositato presso di lei, egli non è stato tacitato di tutte le sue pretese nell’ambito della divisione della comunione;
che infatti in base all’accordo formalizzato in occasione dell’udienza preliminare del 22 gennaio 2009, gli eredi avevano stabilito di ripartire la liquidità nella misura di 2/5 a favore di RI 1 e di 3/5 a favore di PI 3;
che pertanto fintanto che RI 1 non riceverà un importo equivalente ai 2/5 di quanto depositato presso la __________, e trattenuti dalla stessa banca a garanzia del debito assunto da PI 3, la divisione della successione non potrà essere considerata chiusa;
che l’Ufficio dovrà quindi adoperarsi per porvi fine facendo in modo che il ricorrente riceva quanto ancora gli spetta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– __________; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.