Incarto n. 15.2013.35
Lugano 14 maggio 2013 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 5 aprile 2013 di
IS 1
tendente alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratrice speciale del fallimento di
PI 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. Il fallimento in oggetto è aperto dal __________ dicembre 2011. Quale amministrazione speciale del fallimento è stata nominata la IS 1.
B. Con l’istanza in esame, l’istante sottopone a questa Camera per approvazione la sua proposta di rimunerazione per quanto già svolto, che ha il seguente contenuto:
ore CHF/h Importo
__________ 0.4167 110.00 45.84
__________ 5.25 95.00 498.75
__________ 2.25 150.00 337.50
__________ 1.45 125.00 181.25
__________ 4.4167 90.00 397.50
__________ 2.50 90.00 225.00
__________ 383.50 150.00 57'525.00
chilometri 54.00
__________ 352.65 85.0581 29'995.74
__________ 394.8333 150.00 59'225.00
chilometri 218.00
Totale 148'703.57
L’amministrazione del fallimento chiede pure il riconoscimento di fr. 18'000.00 per i lavori ancora da svolgere, ossia definire le ultime garanzie, sistemare la contabilità, elaborare i conteggi IVA e AVS, elaborare lo stato di riparto definitivo, depositarlo dandone avviso ai creditori, emettere gli attestati di carenza beni, effettuare i pagamenti, presentare la relazione finale e chiedere al giudice la chiusura del fallimento, quantificando il dispendio orario in circa 120 ore a fr. 150.00 orari.
C. Così come richiesto da questa Camera, IS 1, il 7 maggio 2013, ha comunicato che l’onorario dei membri della delegazione dei creditori di fr. 8'504.00 è stato determinato in base all’art. 46 OTLEF, atteso che le ore lavorative sono state fatturate a fr. 100.00/ora sia per il presidente della delegazione sia per gli altri membri.
Considerando in diritto:
1. Secondo l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (cfr. art. 19 LEF che rinvia alla LTF).
2. L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1. Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.2. Con “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (cfr. DTF 111 III 90, cons. 2f). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004, inc. 15.2000.44, cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44-45).
2.3. L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
3. Fatta salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale. Non torna quindi conto verificare se tutti gli esborsi figuranti nella nota in esame sono compatibili con il principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (cfr. supra cons. 2.2).
4. Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione della necessità dell’amministrazione speciale di liquidare i lavori in corso al momento dell’apertura del fallimento, del numero di creditori (178) e dell’entità e della composizione dell’attivo, segnatamente diverse fatture da incassare (per un importo complessivo di fr. 1'374'628.05) e l’inventario della società (beni mobili di arredamento, materiali e attrezzature da cantiere).
5. Dai dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno complessivo è stato di 1146.85 ore, che corrispondono a circa 143 giorni lavorativi di 8 ore (~29 settimane di 5 giorni) su un periodo che si estende su circa un anno.
5.1. La tariffa oraria esposta dall’amministrazione per le prestazioni fornite da __________, __________ e __________ (fr. 150.00/ora), __________ (fr. 110.00/ora), __________ (fr. 95.00/ora), __________ (fr. 125.00/ora), __________ (fr. 90.00/ora) è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.
5.2. La tariffa oraria proposta dagli istanti per le prestazioni fornite dall’impiegata immobiliare __________ (fr. 90.00/ora) e dalla contabile __________ (fr. 85.0581/ora) supera invece quella massima riconosciuta da questa Camera (CEF 27 marzo 2012, inc. n. 15.2011.87, cons. 5; 1° marzo 2010, inc. 15.2009.102, cons. 4.2/b; 8 novembre 1999, inc. 15.1998.153, cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95; CEF 25 luglio 2000, inc. 15.1998.54, cons. 4/e; Cometta, n. 3.2.4.4/d ad art. 1, pag. 45), compresa tra fr. 40.00/60.00 per chi svolge lavori di segretariato. Infatti la tariffa stabilita dalla Camera indica valori medi, che si applicano agli atti tipici di una liquidazione fallimentare, ripartiti in modo oggettivo (vale a dire indipendentemente dalla persona che effettivamente ha eseguito l’atto) nelle categorie di attività previste dalla giurisprudenza e meglio precisate nelle decisioni della CEF sopra menzionate. In concreto le ore contabilizzate da __________ e da __________, anche se aventi le funzioni di impiegata immobiliare e di contabile in seno all’istante, non sono riferite a prestazioni di complessità accresciuta ma a prestazioni di segretariato, per la quali va riconosciuta una tariffa di massimi fr. 60.00/ora.
5.3. Vanno pertanto riconosciute a IS 1 le seguenti indennità, con il rilievo che le spese di trasferta vanno esposte a parte con eventuali altri costi avuti dall’amministrazione speciale, sui quali la Camera non deve determinarsi d’ufficio (cfr. supra cons. 3):
ore CHF/h Importo
__________ 0.4167 110.00 45.84
__________ 5.25 95.00 498.75
__________ 2.25 150.00 337.50
__________ 1.45 125.00 181.25
__________ 4.4167 90.00 397.50
__________ 2.50 60.00 150.00
__________ 383.50 150.00 57'525.00
__________ 352.65 60.00 21'159.00
__________ 394.8333 150.00 59'225.00
Totale (arrotondato) 139'520.00
5.4. Globalmente le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale (1146.85 ore, che corrispondono a circa 143 giorni lavorativi di 8 ore) appaiono congrui, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Anche il rapporto costi/benefici appare sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari dell’amministratore (fr. 139'520.00, supra cons. 5.3) rappresenta circa il 7.68% del ricavato (pari a fr. 1'816'585.88, cfr. conteggio finale PI 1 al 29 marzo 2013). Va comunque ricordato che l’art. 47 OTLEF non prevede né una partecipazione dell’amministrazione speciale agli importi incassati né un bonus, ma prescrive quale criterio di rimunerazione principale il volume del lavoro e il tempo impiegato.
6. Giusta l’art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” [n. 610.545.02] pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni – AFC; CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.2007.112, cons. 4.4). La situazione non è cambiata con la nuova legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, siccome gli atti degli uffici di esecuzione e fallimenti, come pure degli organi non statali incaricati di compiti ufficiali di natura esecutiva (amministratori speciali, commissari, liquidatori ecc.), non soggiacciono all’IVA, in quanto si tratta di attività sovrane (cfr. art. 3 lett. g nLIVA in relazione con gli art. 12 cpv. 4 LIVA e 14 OIVA; Info IVA n. 26 concernente il settore Uffici di esecuzione e fallimenti, edita dall’AFC nell’agosto 2010, ad 1 pag. 7, www.estv.admin.ch/mwst/ dokumentation/00130/00947/01033/index.html?lang=it). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi fatturati a questo titolo (ad es. CEF 21 febbraio 2006, inc. 15.2006.13, cons. 3.4).
7. Secondo l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta della delegazione dei creditori è di fr. 60.00 per il presidente e il segretario e di fr. 50.00 per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate fr. 50.00/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso concreto, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Non è pertanto necessario determinare la loro rimunerazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF. Va però ricordato che anche le loro prestazioni non sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA) (supra ad 3.4 e CEF del 1° agosto 2004, inc. 15.2004.122).
8. L’amministrazione del fallimento chiede pure il riconoscimento di fr. 18'000.00 per i lavori ancora da svolgere, quantificando il dispendio orario in circa 120 ore a fr. 150.00 orari. Tenuto conto che gli atti che rimangono da effettuare prima della chiusura del fallimento rivestono carattere essenzialmente amministrativo (sistemare la contabilità, elaborare i conteggi IVA, allestire e depositare lo stato di riparto definitivo, notificare a ciascun creditore mediante lettera raccomandata l’avviso di deposito e un estratto riguardante il suo riparto [art. 263 cpv. 2 LEF e 87 RUF], versare i dividendi che non sono già stati anticipati [art. 264 LEF e 88 RUF], allestire ed inviare gli attestati di carenza di beni [art. 265 LEF] e inoltrare al giudice del fallimento l’istanza di chiusura del fallimento [art. 268 LEF e 92 RUF], con la relativa relazione, chiedere la pubblicazione della sentenza di chiusura nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale [art. 35 e 268 cpv. 4 LEF], depositare l’incarto presso l’UEF di Bellinzona [art. 98 cpv. 2 RUF]), appare congrua una rimunerazione omnicomprensiva di fr. 12'600.00, pari a 60 ore di lavoro qualificato retribuito a fr. 150.00/ora e a 60 ore di lavoro di segretariato retribuito a fr. 60/ora, atteso che le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale (120 ore, che corrispondono a circa 15 giorni lavorativi di 8 ore) appaiono congrui ai compiti ancora da svolgere, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 237 cpv. 2, 241 LEF, 84, 97 RUF, 3 e 12 LIVA, 2, 46, 47 e 48 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza, la rimunerazione dell’amministratrice fallimentare speciale del fallimento di PI 1, __________, è determinata in fr. 139'520.00, per le prestazioni effettuate fino al 31 gennaio 2013.
1.2. L’onorario forfettario dal 31 gennaio 2013 fino alla fine della liquidazione è determinato in fr. 12’600.00.
1.3. Non va computata IVA sugli importi di cui ai dispositivi 1.1 e 1.2.
2. Notificazione a.
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.