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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.2013 15.2013.31

19. Juni 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,374 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente

Volltext

Incarto n. 15.2013.31

Lugano 19 giugno 2013 EC/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 marzo 2013 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro le rogatorie di pignoramento del 9 gennaio 2013 e del 1° marzo 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 PI 1    patrocinato dall’  PA 1 ;  

viste le osservazioni:

– 16 aprile 2013 di PI 1, __________;

– 21 aprile 2013 dell’CO 1, __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 25 marzo 2013 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________dell’CO 1 dell’11 luglio 2012 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 67'267.98 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2010, indicando quale domicilio dell’escusso “__________”;

                                         che al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza 29 agosto 2012 il creditore ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione alla Pretura della Giurisdizione di __________;

                                         che con sentenza 18 ottobre 2012, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha respinto l’opposizione in via provvisoria;

                                         che l’8 novembre 2012 il creditore ha presentato la domanda di proseguimento;

                                         che il 13 novembre 2012 l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento;

                                         che il 20 novembre 2012 l’escusso ha comunicato all’Ufficio di abitare e risiedere da più di venti anni nel Canton __________ e che l’abitazione sita in __________ a __________ è di proprietà esclusiva della madre;

                                         che il 9 gennaio 2013 l’Ufficio ha convocato l’escusso per procedere al pignoramento;

                                         che lo stesso giorno l’Ufficio ha trasmesso all’UE di __________ e all’UE di __________ una rogatoria per l’esecuzione del pignoramento presso gli uffici del debitore a __________ e a __________;

                                         che il 1° marzo 2013 l’CO 1 ha eseguito il pignoramento presso l’abitazione di __________ e ha proceduto ad inoltrare una rogatoria di pignoramento all’Ufficio del Distretto di __________ onde procedere al pignoramento presso l’abitazione di __________;

                                         che con ricorso 18 marzo 2013 RI 1 chiede di annullare le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________ e il 1° marzo 2013 all’UE di ____________________;

                                         che il ricorrente argomenta di essere da oltre vent’anni domiciliato nel Canton __________, a __________, dove lavora quale indipendente, di essere coniugato, di essere padre di una figlia di otto anni e di essere assoggettato al fisco nel Canton __________;

                                         che egli avrebbe conservato la propria residenza a __________ solo per motivi di ordine affettivo;

                                         che delle osservazioni 16 aprile 2013 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito;

                                         che un precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solamente annullabile;

                                         che se contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite ricorso, il precetto esecutivo mantiene la sua validità;

                                         che un avviso di pignoramento emesso da un ufficio incompetente e un pignoramento eseguito da un ufficio incompetente sono invece nulli, poiché violano prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 4, 6 consid. 2a, 105 III 60,61 consid. 1; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 22; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 33 ad art. 46);

                                         che pertanto questa Camera deve esaminare la validità dell’avviso di pignoramento, delle rogatorie di pignoramento e del pignoramento effettuati dall’CO 1 dal profilo della competenza territoriale anche se l’escusso avrebbe già potuto, come giustamente osservato dal creditore, ricorrere contro l’emissione del precetto esecutivo avvalendosi delle argomentazioni ora sollevate;

                                         che secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio;

                                         che per determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro ordinario d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46);

                                         che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46);

                                         che secondo la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op. cit., n. 43 ad art. 46);

                                         che dove si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per i terzi e per le autorità e deve quindi poter essere determinato secondo criteri riconoscibili da questi ultimi (Schmid, op. cit., n. 43 ad art. 46);

                                         che per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 40, 42 e 43 ad art. 46);

                                         che il ricorrente allega di essere domiciliato a __________;

                                         che dall’attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ (doc. 7, prodotto dal creditore con le osservazioni), risulta che RI 1 è formalmente domiciliato in __________;

                                         che dall’attestazione 11 aprile 2013 dell’Ufficio della popolazione di __________ si evince che in questo paese in __________ egli ha unicamente una residenza secondaria (doc. 8);

                                         che tuttavia agli atti figurano diversi documenti dai quali emerge che RI 1 ha il proprio domicilio ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CC a __________ e più precisamente in__________;

                                         che infatti dalle decisioni di tassazione emesse dall’Ufficio di tassazione del Distretto della “__________” risulta che l’escusso è soggetto fiscale nel Canton __________ e che egli consegue la totalità del proprio reddito da attività indipendente lavorando a __________;

                                         che inoltre dal contratto di locazione del 29 ottobre 2012 emerge che a __________ in __________ egli ha in locazione, unitamente alla consorte, un appartamento di sei locali della superficie di 150 mq;

                                         che ancora RI 1 è affiliato alla cassa malattia Mutuel Assurance Maladie SA di __________;

                                         che infine dagli estratti del conto bancario del ricorrente per il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si evince che egli ha utilizzato la propria carta di credito per prelievi o pagamenti in ben 50 occasioni, 48 delle quali avvenute nella regione in cui egli indica avere il proprio domicilio effettivo e di cui solo 2 avvenute in Ticino, il 19 ed il 20 novembre 2012;

                                         che pertanto può essere oggettivamente affermato che __________, nonostante l’attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti __________, è il luogo dove RI 1 risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi;

                                         che questa circostanza, riconoscibile anche a terzi, permette di concludere che __________ sia effettivamente il domicilio di RI 1;

                                         che di conseguenza, essendo dato il foro esecutivo a __________, le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________ e il 1° marzo 2013 all’UE di __________ nonché il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________ devono essere dichiarati nulli;

                                         che ne discende l’accoglimento del ricorso;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

                               1.1.   La rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________, la rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________, la rogatoria di pignoramento 1° marzo 2013 all’UE di __________ e il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________ sono nulli.

                                   2.   Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –      .  

                                         Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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