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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.2013 15.2013.16

26. März 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·356 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Proroga per la chiusura del fallimento ex art. 270 cpv. 2 LEF

Volltext

Incarto n. 15.2013.16

Lugano 26 marzo 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 18 febbraio 2013 dell’

IS 1   

nell’ambito della procedura fallimentare diretta contro    

PI 1       

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

                                         che la procedura di liquidazione fallimentare dell’eredità giacente è aperta dal 10 maggio 2010;

                                         che il 18 giugno 2010, l’Ufficio ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria;

                                         che la graduatoria e l’inventario sono stati depositati il 29 settembre 2010;

                                         che il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la prima volta, con decisione 7 marzo 2012 (inc. 15.2012.26) fino al 31 dicembre 2012;

                                         che con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013;

                                         che nel 2011 è stata realizzata una parte dei fondi del defunto a trattative private;

                                         che nel 2012 l’Ufficio ha realizzato i rimanenti fondi del defunto all’asta pubblica;

                                         che l’Ufficio è ora in attesa dell’ultima decisione di autorizzazione della Sezione dell’agricoltura al trapasso di proprietà della particella n. __________ RFD di __________;

                                         che non appena questa decisione sarà giunta si procederà, se l’autorizzazione verrà concessa, all’inoltro dell’ultima istanza di trapasso di proprietà e alle operazioni di riparto e di chiusura della liquidazione;

                                         che se invece l’autorizzazione non verrà concessa, l’ufficio procederà ad indire un nuovo incanto;

                                         che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

                                         che da quanto precede si evince come l’Ufficio stia gestendo diligentemente la procedura;

                                         che occorre pertanto concedere la proroga richiesta, così da consentirgli di procedere alle operazioni prospettate;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

                                   1.   L’istanza è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2013.

                                   2.   Notificazione all’IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

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