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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.11.2013 15.2013.102

14. November 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·868 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Volltext

Incarto n. 15.2013.102

Lugano 14 novembre 2013 EC/fp/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 20 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio chiedente, nelle varie esecuzioni promosse contro l’escussa, la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

 PI 1,  

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta fu PI 3, composta oltre che dall’escussa di

 PI 2    

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nelle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio ha pignorato il 2 novembre 2012, il 10 aprile 2013 e il 29 agosto 2013 i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu PI 3 composta, oltre che dall’escussa, di PI 2, diritti vertenti in particolare sul fondo n. 401 RFD di __________.

                                         In sede di pignoramento l’Ufficio ha attribuito a quanto pignorato, ossia alla quota di un mezzo spettante all’escussa nella comunione, un valore di stima di fr. 102'039.50, rilevando che l’intera particella è gravata da ipoteche per complessivi fr. 173'000.–.

                                  B.   Avendo alcuni creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 2 agosto 2013 l’Ufficio ha convocato gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 21 agosto 2013, in occasione della quale, per l'assenza della debitrice, dell’altro comunista e di parte dei creditori, nono è stato possibile raggiungere alcuna conciliazione.

                                         Lo stesso giorno l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

                                  C.   Il 20 settembre 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Qualora, come nel caso specifico, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’ufficio di esecuzione deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e, qualora non venga raggiunto alcun accordo, dando loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                   2.   Nel caso di specie, esperita la procedura testé ricordata, l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, attribu­endo alla quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria, di un mezzo, un valore di fr. 102'039.50, pari alla metà del valore di stima del fondo part. n. 401 RFD di __________, di pertinenza della massa ereditaria. Dai verbali di pignoramento risulta però che tale fondo è gravato da oneri ipotecari per fr. 173'000.–. Il valore della quota pignorata risulta quindi in realtà di soli fr. 15'539.50 (fr. 102'039.50 x 2 ./. fr. 173'000.–, diviso 2). Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), peraltro non proposta da nessuno degli interessati, appare in concreto inadeguata, visto il valore contenuto della quota da realizzare, che rischierebbe di disperdersi in buona parte nei costi della procedura di scioglimento della comunione ereditaria.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                         Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1 nella divisione della comunione relitta fu PI 3, composta di PI 1 e PI 2. __________     2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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