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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2012 15.2012.99

22. Oktober 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·685 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Pignoramento di rendita LPP. Rinvio dell'incarto all'ufficio d'esecuzione, perché verifichi l’importo delle spese mediche ed affini

Volltext

Incarto n. 15.2012.99

Lugano 22 ottobre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 20 settembre 2012 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il pignoramento di parte della sua rendita LPP eseguito il 23 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

1. PI 2   2. PI 3  entrambi rappr. dall’RA 1   

viste le osservazioni 9 ottobre 2012 dell’UE di Lugano;

preso atto che i procedenti non hanno presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 23 agosto 2012, l’UE di Lugano ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                         Introiti

                                         Debitore                                            fr.     841.00

                                         Contr. coniuge                                  fr.  1'642.00       39.84 %

                                                      AVS                                                  fr.  1'639.00

                                         Totale mensile                                  fr.  4'122.00       fr. 841.00

                                         Minimo esistenza

                                         Minimo base                                     fr.  1'700.00

                                         Locazione                                         fr.     990.00

                                         Spese riscaldamento                        fr.     125.00

                                         Cassa malati., ass., inf.                    fr.     640.80

                                         Spese mediche                                fr.     100.00

                                         Totale deduzioni                               fr.  3'555.80    fr. 2’140.00   60.16%

                                                                                                                      ./. fr. 1'639.00    AVS

                                         Parte pignorabile della rendita: quanto eccede  fr.    501.00

                                         che con il ricorso in esame, l’escusso chiede di “bloccare” il pignoramento della sua rendita, pretendendo un chiarimento sul fatto che dopo dieci anni in cui il suo reddito non sarebbe mai stato ritenuto pignorabile, è ora stato ordinato il pignoramento della sua rendita LPP mensile a concorrenza di fr. 340.--, in concomitanza con il subentro di un altro cursore per causa di malattia del funzionario abitualmente preposto;

                                         che il ricorrente ritiene inoltre di aver diritto a conservare la sua rendita intera “anche perché causa malattia molto grave non ho tanto tempo”;

                                         che il ricorso è manifestamente tardivo ma è comunque ricevibile, giacché i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12 e 16 ad art. 22 LEF);

                                         che nelle sue osservazioni l’Ufficio si limita a confermare la correttezza del proprio operato, senza determinarsi sulle censure del ricorrente, e in particolare senza spiegare perché ha considerato un supplemento mensile per spese mediche di soli fr. 100.--, mentre nell’esecuzione n. 1476671, in condizioni apparentemente simili, aveva rilasciato l’11 agosto 2011 un attestato di carenza di beni, in cui s’indicava che “causa grave malattia devono sopportare diverse spese per cure mediche e relative trasferte” (cfr. doc. allegato al ricorso);

                                         che nel verbale (interno) delle operazioni di pignoramento, le spese connesse alla salute sono sì indicate in fr. 400.-- annui, ma vi è un dubbio sul loro carattere davvero annuo, dal momento che già le franchigie ammontano a fr. 600.-- all’anno;

                                         che in queste circostanze, occorre rinviare l’incarto all’Ufficio, affinché verifichi l’importo delle spese mediche ed affini (ad es. di trasporto) a carico dell’escusso e di sua moglie non coperte dall’assicurazione malati e, se del caso, proceda alla modifica o alla revoca del pignoramento con effetto retroattivo;

                                         che il ricorso va pertanto parzialmente accolto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 21 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano affinché si determini non appena possibile nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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