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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2012 15.2012.79

22. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,313 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Registro degli attestati di carenza di beni. Richiesta di cancellazione di atti rilasciati più di trent'anni fa, fondata sull'asserzione secondo cui essi sarebbero stati pagati. Onere della prova

Volltext

Incarto n. 15.2012.79

Lugano 22 agosto 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 12 giugno 2012 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il rifiuto di cancellare dal suo registro gli attestati di carenza di beni emessi nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1  rappr. dall’RA 1  

viste le osservazioni 9 luglio dello PI 1 e 31 luglio 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 16 maggio 2012, l’CO 1 ha rilasciato a RI 1 un estratto del registro delle esecuzioni, da cui risulta che contro quest’ultimo sono stati emessi a favore dello PI 1 tre attestati di carenza beni (ACB) nelle seguenti esecuzioni:

–        ACB n. __________ del 18 febbraio 1963 per fr. 26,80

–        ACB n. __________ del 29 settembre 1980 per fr. 1'216.--

–        ACB n. __________ del 29 settembre 1980 per fr. 1'216.-oltre un quarto ACB n. __________ del 30 dicembre 2003 per fr. 30'652,95 rilasciato a favore di un altro creditore;

                                         che con scritto 12 giugno 2012, RI 1 ha chiesto all’CO 1 di togliere dalla lista degli attestati di carenza di beni quelli “abusivamente” iscritti con i n. __________, __________ e __________;

                                         ch’egli fa valere ch’essi sarebbero stati liquidati e produce al riguardo due dichiarazioni dell’CO 1, la prima del 18 settembre 1990, che attesta l’assenza di esecuzioni e di ACB a carico del ricorrente, e la seconda del 9 agosto 2011, che attesta l’esistenza unicamente dell’ACB del 30 dicembre 2003;

                                         ch’egli fa inoltre riferimento a una dichiarazione dell’Ammini­stra­zione cantonale delle contribuzioni del 20 settembre 1990, con cui è stata certificata l’inesistenza di debiti a titolo d’impo­sta cantonale e federale;

                                         che il ricorrente conclude chiedendo che, nel caso in cui la sua richiesta non venga accettata, essa venga trasmessa al Tribunale d’appello quale ricorso;

                                         che lo PI 1 ritiene il ricorso irricevibile, in assenza di un provvedimento dell’Ufficio impugnabile e in assenza di un’azione volta alla modifica di un registro pubblico istituito dal diritto cantonale;

                                         che da canto suo l’Ufficio considera il ricorso inoltre tardivo, siccome inoltrato più di dieci giorni dopo che il ricorrente ha avuto conoscenza dell’estratto del 16 maggio 2012;

                                         che il ricorso non può tuttavia essere considerato tardivo, perché l’og­get­to dell’impugnazione non è, direttamente, l’estratto esecutivo del 16 maggio 2012, bensì il rifiuto (potenziale) dell’Ufficio di stralciare i tre ACB dal relativo registro;

                                         che, anzi, il ricorso è in realtà prematuro, nella misura in cui è stato formulato prima della decisione che il ricorrente – in via eventuale – mira a contestare, ovvero il rifiuto di cancellare i tre ACB;

                                         che dalle sue osservazioni risulta che l’Ufficio ha respinto la richiesta di cancellazione del ricorrente;

                                         che sebbene il ricorso potrebbe così essere considerato irricevibile, motivi di economia processuale ne giustificano un esame immediato senza obbligare dapprima l’Ufficio a emettere una decisione formale scritta e RI 1 a presentare un altro – e identico – ricorso;

                                         che se il registro degli ACB è sì un registro cantonale, nella misura in cui il diritto esecutivo federale non ne prescrive la tenuta obbligatoria (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 28 ad art. 8), la sua consultazione è comunque disciplinata dal diritto federale, e più precisamente dall’art. 8a LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 8), il quale regge anche la questione della menzione degli ACB nel registro delle esecuzioni (attraverso le iniziali “RS”, che stanno per “realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale”, cfr. art. 10 Rform) e la loro cancellazione in caso di successivo pagamento del credito all’Ufficio (art. 149a cpv. 3 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 8a);

                                         che una richiesta di cancellazione di ACB è quindi di principio ammissibile, e pertanto lo è pure un ricorso contro il rifiuto dell’uf­ficio d’esecuzione di darvi seguito;

                                         che il ricorso è di conseguenza ricevibile;

                                         che il ricorrente sostiene che i tre ACB sarebbero stati “liquidati”, senza però dimostrare di averne pagato l’importo all’Ufficio, ciò che avrebbe giustificato la loro cancellazione in virtù dell’art. 149a cpv. 3 LEF;

                                         ch’egli evidenzia come, dopo trent’anni, non riesca a ritrovare le ricevute e chiede che vengano assunte dall’archivio dell’Ufficio, il quale però ha rilevato nelle sue osservazioni che l’incarto non è più reperibile “stante la vetustà delle procedure”;

                                         che come pubblici documenti ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC, sia gli atti di carenza beni ancora in mano dello PI 1 sia il registro delle esecuzioni costituiscono piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a);

                                         che la controprova, il cui onere grava su chi ne contesta l’esat­tezza, non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC) e dev’essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (CEF 13 giugno 2007, inc. 15.07.32);

                                         che nel caso in esame spettava pertanto al ricorrente dimostrare l’inesattezza del registro delle esecuzioni/ACB o l’esistenza dei presupposti per una loro modifica (mediante cancellazione dei tre noti ACB);

                                         che l’assunzione degli incarti relativi alle esecuzioni in questione non è più possibile, siccome essi non sono più reperibili, con il rilievo che giusta l’art. 2 RCDoc (RS 281.33), i documenti relativi alle esecuzioni possono comunque essere distrutti dieci anni dopo la chiusura delle operazioni e i registri delle esecuzioni devono essere conservati trent’anni a contare dalla chiusura, termini che nella fattispecie sono già scaduti;

                                         che le dichiarazioni rilasciate dall’Ufficio il 18 settembre 1990 e il 9 agosto 2011, viziate da un errore dovuto alla mancata ripresa nel sistema informatico dei dati fissati su supporto cartaceo in occasione dell’informatizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti negli anni 1990, non hanno avuto alcun effetto sull’esi­sten­za dei tre ACB, la quale non dipende dalla loro iscrizione in un registro – peraltro facoltativo come visto sopra – bensì dallo stesso ACB quale atto pubblico;

                                         che la loro successiva registrazione nel registro (informatico) è quindi avvenuta correttamente sulla base degli ACB originali prodotti dal creditore;

                                         che del resto il fatto stesso che gli originali sono ancora in mano del creditore costituisce un indizio che i crediti in questione non sono stati pagati, perché l’Ufficio, prima di versare l’importo pagato dal debitore, deve in linea di massima esigere dal creditore la produzione dell’ACB in modo da poterlo consegnare annullato al debitore in conformità dell’art. 150 cpv. 1 LEF (DTF 95 III 45, cons. 1);

                                         che non è neppure determinante la dichiarazione dell’Ammini­stra­zione cantonale delle contribuzioni del 20 settembre 1990 (a cui accenna lo scritto 20 marzo 2012 dell’RA 1 prodotto dal ricorrente), siccome è stata rilasciata con la menzione “salvo errori ed omissioni”, ciò che esclude l’ammis­sione di un annullamento convenzionale del debito giusta l’art. 115 CO;

                                         che la Camera ritiene pertanto che non vi siano fondati motivi per accogliere la richiesta del ricorrente;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 8, 8a, 17, 20a, 149a LEF; 9 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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