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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.07.2012 15.2012.75

19. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,021 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Erezione dell'inventario dei beni del debitore prima del fallimento. Legittimità della richiesta da parte dell'ufficio d'esecuzione della contabilità della società escussa, anche per anche gli anni precedenti l'erezione dell'inventario. Obbligo di tenere, conservare e produrre la contabilità

Volltext

Incarto n. 15.2012.75

Lugano 19 luglio 2012 CJ/ww/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 13 luglio 2012 di

RI 1  rappr. dall’amministratore unico  RA 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano,

nella procedura che la vede opposta a

 PI 1   patrocinato dallo  PA 1   

viste le osservazioni 16 luglio 2012 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   Con decisione 5 giugno 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di PI 1, ha ordinato l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF dei beni della società RI 1, la cui ragione sociale è diventata dal 26 giugno 2012 “__________”;

                                  B.   L’UE di Lugano ha eseguito l’inventario il 6 giugno 2012. Allo scopo di completarlo, l’Ufficio, il 12 giugno 2012, ha impartito all’amministratore unico dell’escussa un termine di 5 giorni per produrre il bilancio della società al 31 dicembre 2011, “corredato dei necessari dettagli”.

                                  C.   Con ricorso 19 giugno 2012, l’escussa ha impugnato tale provvedimento, facendo valere che la decisione pretorile 5 giugno 2012 non era ancora cresciuta in giudicato e che l’ordine di produrre il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e “i necessari dettagli” era prematuro, siccome il dovere di allestire il conto annuale dev’essere per legge adempiuto entro la fine del semestre che segue la chiusura dell’eser­cizio.

                                  D.   Il 28 giugno 2012, l’Ufficio ha chiesto all’escussa di produrre il bilancio 2010, come pure “l’elenco degli attivi della società debitrice, in particolare delle partecipazioni menzionate a RC, incluse quelle all’estero già note a suo tempo, almeno in una certa misura alla parte creditrice, e di eventuali crediti verso terzi corredati dalle generalità e dai recapiti di tali controparti della società in questione”;

                                  E.   Il 12 luglio 2012, l’escussa ha interposto ricorso contro quest’ulti­mo provvedimento, facendo valere che, come nel primo ricorso, la decisione pretorile 5 giugno 2012 non era ancora cresciuta in giudicato, e ha aggiunto che il provvedimento dell’Ufficio era a suo avviso irrito e inutile nell’ottica d’inventariare i beni e attivi attualmente detenuti dalla società e ha chiesto che venisse accertata d’ufficio l’affermazione dell’Uf­fi­cio secondo cui “la società __________ dovrebbe avere trasmesso alla RI 1 [il predetto bilancio] all’atto della cessazione del proprio mandato”.

                                  F.   Con sentenza 12 luglio 2012 (inc. 15.12.70), la Camera ha parzialmente accolto il primo ricorso, assegnando all’escussa un nuovo termine per produrre i documenti richiesti dall’CO 1.

considerando in diritto:

                                   1.   Essendo impugnabili soltanto con reclamo (cfr. i combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC), le decisioni del giudice del fallimento sono immediatamente esecutive (cfr. art. 325 cpv. 1 CPC). Siccome l’escussa, nel suo reclamo contro la decisione 5 giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. 14.12.94), non ha chiesto l’effetto sospensivo, la stessa è da considerare esecutiva a tutti gli effetti. L’Ufficio ha quindi correttamente proceduto all’immediata erezione dell’inventario.

                                   2.   Le disposizioni degli art. 90 a 92 LEF si applicano per analogia all’erezione dell’inventario preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF (cfr. art. 163 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 8 ad art. 170). In virtù dell’art. 91 LEF, l'obbligo d'informazione del debitore e dei terzi si estende anche alle transazioni anteriori all'esecuzione del pignoramento (o nel caso concreto dell’inventario) intervenute durante il periodo sospetto di cinque anni dell’art. 288 LEF se vi sono indizi che abbiano carattere revocabile (cfr. DTF, 129 III 241-242, cons. 3; CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, RtiD I-2009, 729-730, n. 62c [massima], cons. 2). Onde verificare l’eventuale esistenza di transazioni sospette, l’Ufficio è legittimato a chiedere l’edizione della contabilità degli anni precedenti. Va quindi confermato l’obbligo di produrre il bilancio dell’anno 2010, come pure degli altri documenti indicati nel provvedimento impugnato (cfr. sopra ad D).

                                   3.   Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilli­éron, op. cit., vol. I, n. 65 ad art. 17, con rif.). È quindi irricevibile la domanda tendente ad accertare la validità dell’affermazione dell’Uf­fi­cio, secondo cui il bilancio avrebbe dovuto essere trasmesso all’escussa dalla società __________ all’atto della cessazione del proprio mandato, siccome è irrilevante dal punto di vista del diritto esecutivo sapere se e da chi la società escussa ha ricevuto il proprio bilancio, dal momento ch’essa è comunque tenuta per legge a tenere e a conservare regolarmente i libri e documenti contabili richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda (art. 957 CO), in particolare il bilancio (art. 958 CO), e a produrli al giudice o all’autorità autorizzata, in concreto all’UE di Lugano (art. 963 CO).

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

                                   5.   La presente sentenza, che riguarda un provvedimento conservativo urgente giusta l’art. 56 LEF (cfr. Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 170), va comunicata immediatamente alle parti, unitamente a, per quanto concerne l’escutente, ad una copia del ricorso, che, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, non gli è tuttora stato intimato.

Richiamati gli art. 17, 20a, 56, 91, 170 LEF; 309, 319, 325 CPC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    – Studio legale   unitamente ad una copia del ricorso.  

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                       Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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