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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.2012 15.2012.70

12. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·725 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Inventario dei beni del debitore prima del fallimento. Ordine di produzione della contabilità dell'escussa riferita all'anno precedente prima della scadenza del termine per allestirla secondo il Codice delle obbligazioni. Assegnazione di un nuovo termine

Volltext

Incarto n. 15.2012.70

Lugano 12 luglio 2012 CJ

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 19 giugno 2012 di

RI 1 rappr. dall’amministratore unico RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la procedura d’erezio­ne d’inventario preventivo n. __________ giusta l’art. 170 LEF promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 patr. dall’avv. __________, St. leg. PA 1  

viste le osservazioni 27 giugno di PI 1 e 3 luglio 2012 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con decisione 5 giugno 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di PI 1, ha ordinato l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF dei beni della società RI 1, la cui ragione sociale è diventata dal 26 giugno 2012 “__________”;

                                         che l’CO 1 ha eseguito l’inventario il 6 giugno 2012;

                                         che allo scopo di completarlo, l’Ufficio, il 12 giugno 2012, ha impartito all’amministratore unico dell’escussa un termine di 5 giorni per produrre il bilancio della società al 31 dicembre 2011, corredato dei necessari dettagli, in particolare delle generalità e dei recapiti dei terzi debitori, dell’inventario aggiornato dei beni mobili figuranti a bilancio alla fine del 2011 e dall’elenco di eventuali altri attivi, sotto comminatoria delle pene previste agli art. 292 e 323 cpv. 2 CP;

                                         che l’escussa ha impugnato tale provvedimento, facendo valere che la decisione pretorile 5 giugno 2012 non era ancora cresciuta in giudicato e che l’ordine di produrre il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e “i necessari dettagli” era prematuro, siccome il dovere di allestire il conto annuale dev’essere per legge adempiuto entro la fine del semestre che segue la chiusura dell’eser­cizio;

                                         ch’essendo impugnabili soltanto con reclamo (cfr. i combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC), le decisioni del giudice del fallimento sono immediatamente esecutive (cfr. art. 325 cpv. 1 CPC);

                                         che è noto a questa Camera, ancorché la ricorrente non lo abbia allegato, che la stessa ha interposto reclamo contro la decisione 5 giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, ma non avendo chiesto l’effetto sospensivo, la stessa è da considerare esecutiva a tutti gli effetti;

                                         che l’Ufficio ha quindi correttamente proceduto all’immediata erezione dell’inventario;

                                         che la ricorrente non specifica se, alla data dell’inoltro del ricorso, il bilancio dell’anno 2011 era già stato allestito;

                                         che ad ogni buon conto, l’eventuale carattere prematuro della richiesta dell’Ufficio rispetto ai termini di legge per l’approvazione del bilancio (art. 662 cpv. 1 e 699 cpv. 2 CO) è nel frattempo venuto meno, sicché il ricorso potrebbe essere considerato privo di oggetto su questo punto;

                                         che poiché l’Ufficio non ha di sua sponte prorogato il termine impartito all’escussa, sussiste però il rischio (teorico) di una denuncia penale anche se l’escussa avesse dato seguito all’ordine dell’Ufficio entro il termine impartito, calcolato dall’inizio del secondo semestre del 2012;

                                         che, anche per motivi di praticità e di trasparenza, è quindi opportuno che l’autorità di vigilanza impartisca un nuovo termine di 5 giorni a partire dalla notifica della presente sentenza per la presentazione dei documenti richiesti;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in questa limitata misura;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 170 LEF; 309, 319, 325 CPC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è annullato il termine impartito dall’CO 1 nel suo provvedimento 12 giugno 2012.

                               1.2.   È assegnato a RI 1 (ora __________ un nuovo termine di 5 giorni a contrare dalla notifica della presente decisione per produrre all’CO 1 i documenti di cui al summenzionato provvedimento 12 giugno 2012.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– RA 1, __________; – St. leg. PA 1, __________.  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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