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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2012 15.2012.17

30. Mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,361 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Realizzazione fondi. Assenza d'obbligo d'indicare i rimedi di diritto nelle decisione degli UEF. Stima. Fissazione dell'importo dell'anticipo delle spese di perizia

Volltext

Incarto n. 15.2012.17 15.2012.40

Lugano 30 maggio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sui ricorsi 16 febbraio e 14 marzo 2012 di

1.    RI 1  2.    RI 2   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa, e meglio contro l’avviso d’incanto 2 febbraio, rispettivamente contro la richiesta 29 febbraio 2012 di anticipo delle spese di perizia di diversi fondi, emessi nelle procedure esecutive n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della madre dei ricorrenti da

1.     PI 4, 2.     PI 5, 3.     PI 6 4.     PI 2,                          1-4 patr. dall’avv. PA 1,

5.   PI 1, 6.   PI 3,        rappr. da PI 3,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con domanda 11 dicembre 2007, PI 3, nelle esecu­zioni n. __________ e __________ in realizzazione di pegno dirette contro PI 7, ha chiesto la realizzazione dei fondi gravati da pegno, ossia i mapp. n. __________ RFD di __________, rispettivamente n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escus­sa.

                                  B.   Con domanda 22 gennaio 2008, PI 1, nell’esecu­zione n. __________ in realizzazione di pegno diretta contro PI 7, ha chiesto la realizzazione dei fondi gravati da pegno, ossia i mapp. n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________-__________ __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escus­sa.

                                  C.   Con domanda 18 febbraio 2008, i cessionari del credito che __________ G__________ aveva fatto valere con l’esecuzione n. __________ nei confronti di PI 7, ovvero la PI 4, lo PI 5, gli PI 6 e l’avv. PI 2, hanno chiesto la realizzazione di parte dei beni pignorati il 20 dicembre 2005 e il 13 ottobre 2007, ossia il fondo mapp. n. __________ RFD di __________ e il mapp. n. __________ RFD di __________, entrambi di proprietà dell’escus­sa.

                                  D.   Il 27 marzo 2009, l’UEF di Blenio ha pubblicato l’asta dei fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________, n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD di __________. Un primo ricorso dell’escussa è stato respinto dalla Camera con decisione 4 maggio 2009 (inc. 15.09.39). In seguito alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso al Tribunale federale che PI 7 aveva interposto il 25 maggio 2009 contro la sentenza cantonale, l’Ufficio ha annullato le aste in questione il 5 giugno 2009. Il 2 febbraio 2010, dando seguito alla decisione 18 giugno 2009 di questa Camera (inc. 15.09.61), l’Ufficio ha incaricato l’arch. __________ B__________, dandone comunicazione anche all’e­scus­sa, di procedere all’aggiornamento delle perizie estimative eseguite nel febbraio 2006 in merito alle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ e __________ RFD di __________, e all’allestimento di nuove perizie circa le particelle n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, e n. __________ RFD di __________. Il 16 marzo 2010 (inc. 15.10.31), la Camera ha respinto un ulteriore ricorso di PI 7 contro tale decisione, precisando che se l’escussa avesse dissentito dalle risultanze dei referti peritali, per l'art. 9 cpv. 2 RFF essa avrebbe potuto chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di altro perito, previo deposito delle spese occorrenti. Il 26 luglio 2010, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall’escussa contro la sentenza cantonale (STF 5A_282/2010). Il costo delle nuove perizie, pari a fr. 7'326.--, è stato pagato il 2 febbraio 2011 con l’anticipo di fr. 10'000.-- versato il 31 ottobre 2008 dalla procedente PI 1.

                                  E.   PI 7 è deceduta il 31 gennaio 2011. Il 27 gennaio 2012, i titolari del credito di cui all’esecuzione n. __________ hanno chiesto la sua continuazione contro la successione, ovvero contro i figli RI 1 e RI 2 (cfr. certificato ereditario dell’11 maggio 2011).

F.    Il 17 febbraio 2012, l’Ufficio ha provveduto a nuovamente pubblicare l’asta dei fondi.

                                  G.   Con ricorso 16 febbraio 2012, RI 1 e RI 2 impugnano detta pubblicazione, facendo valere che l’avviso d’incanto da loro ricevuto non contiene “istruzione di diritto” e che non hanno avuto modo di prendere visione delle stime peritali, con cui non concordano. Chiedono pertanto l’allestimento di una nuova perizia, segnalando di essere in procinto di concludere la vendita di due fondi per il doppio dell’importo della stima peritale e che già nel 2008 un altro fondo è stato venduto per il doppio dell’importo stimato dal perito.

                                  H.   Con decisione 29 febbraio 2012, l’Ufficio ha impartito ai ricorrenti un termine di 10 giorni per anticipare le spese di una nuova perizia, determinate in fr. 10'000.--.

                                    I.   Con un secondo ricorso del 14 marzo 2012 (presentato in lingua tedesca e poi tradotta in lingua italiana), RI 1 e RI 2 impugnano anche la decisione del 29 febbraio 2012, contestando l’ammontare dell’anticipo richiesto, siccome l’ultima fattura per una stima richiesta dalla defunta madre era inferiore a fr. 5'000.--. D’altronde, essi sostengono che quest’ultima aveva comunque già prestato un anticipo spese di fr. 10'000.-- nel 2008, contestando l’uso fattone dall’Ufficio, che con parte di tale importo ha pagato i premi dell’assicurazione immobili per i fondi pignorati, mentre con l’assicurazione conclusa dalla madre con l’AXA per tutti i suoi fondi i premi sarebbero potuti essere dimezzati.

                                  L.   Il 20 marzo 2012, è stato concesso effetto sospensivo al secondo ricorso.

                                  M.   Sulle osservazioni delle parti e dell’Ufficio in merito ad entrambi i ricorsi si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

                               1.1.   Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

                               1.2.   Nel caso concreto, i due ricorsi vertono sulle stesse esecuzioni e sono interdipendenti, siccome il secondo provvedimento impugnato evade in parte il primo ricorso. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

                                   2.   Con il primo ricorso, gli escussi si lamentano che l’avviso d’in­canto da loro ricevuto non conteneva “istruzione di diritto”, ovvero, da quanto è dato di capire, era privo di menzione dei rimedi giuridici. Ora, se l’art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF prescrive l’indica­zione dei rimedi di diritto nelle decisioni delle autorità di vigilanza, nessuna norma impone invece una simile indicazione nelle decisioni degli uffici d’esecuzione e fallimenti (DTF 123 II 238; 98 Ib 338; CEF 13 settembre 2010, inc. 15.10.105). Del resto, la possibilità d’impugnare ogni provvedimento degli uffici d’esecuzi­one con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF appare ben nota ai ricorrenti – come lo era alla defunta madre –, come dimostrano i ricorsi in esame.

                                   3.   Giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. Il valore di stima determinante è quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47, cons. 3; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97, con rif.). A prescindere dal fatto che i ricorrenti non hanno portato alcuna prova delle proprie affermazioni, è quindi irrilevante in questa sede ch’essi siano, a loro dire, in procinto di concludere la vendita di due fondi per il doppio dell’im­porto della stima peritale o che già nel 2008 un altro fondo sia stato venduto per il doppio dell’importo stimato dal perito. La stima ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF tiene infatti conto delle peculiarità connesse ad una vendita forzata, e in particolare del fatto che l’ufficio d’esecuzione non può, senza l’accordo delle parti, differire l’asta oltre le scadenze esigue stabilite dalla legge (cfr. art. 133 e 156 cpv. 1 LEF) ad un momento ritenuto più favorevole per l’otteni­mento di un ricavato più elevato. Del resto, la stima ha un valore meramente indicativo e la legge tiene conto degli interessi legittimi del debitore, consentendo all’ufficio, se del caso, di vendere i beni a trattative private, a precise condizioni la cui realizzazione però non dipende da semplici affermazioni dell’e­scusso (cfr. art. 143b e 156 cpv. 1 LEF).

                                   4.   Ai ricorrenti va invece data ragione, laddove sostengono di aver un diritto a chiedere una nuova stima, ciò che deriva dall’art. 9 cpv. 2 RFF ed è peraltro stato esplicitamente ricordato dalla Camera nella sentenza del 16 marzo 2010 (inc. 15.10.31, cfr. supra ad D). Non risulta infatti dall’incarto che le nuove stime dell’arch. B__________ siano state comunicate ai ricorrenti – né alla defunta madre – prima della pubblicazione tempestivamente impugnata. L’Ufficio non ha del resto misconosciuto tale facoltà, poiché ha impartito loro un termine per anticipare le spese delle seconde perizie. La censura risulta quindi priva di oggetto.

                                   5.   In merito al secondo ricorso, l’Ufficio, nelle sue osservazioni del 20 aprile 2012, precisa che l’anticipo di fr. 10'000.-- effettuato da PI 7 il 20 luglio 2006, riguardava unicamente la perizia dei fondi part. n. __________ di __________, __________ RFD di __________, n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ nonché n. __________ e __________ RFD di __________. Non avendo l’escussa provveduto a comunicare i riferimenti del conto sul quale riversare l’eccedenza di fr. 6'950.--, l’Ufficio, il 26 marzo 2007, ha prelevato la somma di fr. 4'271,45 per pagare i premi dell’assicurazione immobili conclusa con la Winterthur per l’anno 2007 e il 12 febbraio 2008 ha prelevato ulteriori fr. 413.30 per pagare i premi dell’assicurazione di responsabilità civile nonché fr. 1'000.-- per tacitare le spese di giustizia connesse alle cinque cause di sfratto promosse dall’amministratrice degli stabili pignorati designata dall’Ufficio (la fiduciaria __________) nei confronti dell’inquilino __________. Il saldo attuale dell’anticipo ammonta pertanto a fr. 1'265,25 (10'000 ./. 3'050 ./. 4'271,45 ./. 413.30 ./. 1'000). Le altre spese d’amministrazione, in particolare gli altri premi assicurativi, sono state pagate con il provento della locazione di parte dei fondi pignorati (subdelegata a RI 1 dalla fiduciaria __________ dall’ottobre 2008 al 30 aprile 2012) e con gli anticipi versati dai creditori. Da parte loro, i ricorrenti contestano l’utilizzo dell’anticipo fatto dall’Ufficio, asseverando che se l’eccedenza fosse stata retrocessa alla madre, essa avrebbe potuto pagare i premi convenuti con l’__________ per tutti i suoi fondi, il cui importo sarebbe pari alla metà dei premi pagati dall’Ufficio.

                               5.1.   Risulta dagli atti che l’Ufficio ha tentato di retrocedere all’escussa il saldo non utilizzato dell’anticipo versato nel 2006. Ciò posto, si potrebbe effettivamente chiedersi se l’Ufficio poteva legittimamente impiegare tale saldo per pagare altre spese esecutive, che di regola devono essere anticipate dai creditori (art. 68 LEF). La questione può però essere lasciata irrisolta, siccome l’Ufficio ha informato l’escussa delle sue decisioni. Pur contestando la tempestività di siffatta informazione, i ricorrenti ammettono che la madre ne ha avuto conoscenza. La censura risulta pertanto tardiva e di conseguenza irricevibile.

                               5.2.   I ricorrenti contestano d’altronde l’importo, a loro modo di vedere eccessivo, dell’anticipo di cui alla decisione impugnata. Ritengono ch’esso non dovrebbe superare fr. 5'000.--. L’Ufficio rileva a giusto titolo che l’importo richiesto deve servire ad allestire una nuova perizia non solo dei fondi oggetto della prima perizia dell’arch. __________ del 2006, costata fr. 3'050.--, ma pure dei fondi mapp. n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, e n. __________ RFD di __________. A titolo comparativo, le nuove perizie del 2010 sono costate fr. 7'326.--. Tenuto conto del fatto che queste ultime, in parte, erano solo aggiornamenti delle perizie del 2006, l’importo di fr. 10'000.-- stabilito dall’Ufficio appare senz’altro adeguato, poiché il nuovo perito dovrà ricominciare il lavoro daccapo. Il saldo attuale dell’anticipo versato nel 2006, pari a fr. 1'265,25, è da considerare quale acconto dell’anticipo oggetto del ricorso. Il ricorso va quindi accolto in questa limitata misura.

                                   6.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 97 LEF, 9 RFF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Le procedure dipendenti dai ricorsi 16 febbraio e 14 marzo 2012 di RI 1 e RI 2 sono congiunte.

2.    Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 16 febbraio 2012 è respinto.

3.    Il ricorso 14 marzo 2012 è parzialmente accolto.

                               3.1.   Di conseguenza, è assegnato a RI 1 e a RI 2 un termine di 10 giorni a contare dalla ricezione del presente giudizio per versare all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio un importo di fr. 8'734,5 quale anticipo delle spese per l’allestimento di nuove perizie dei fondi da realizzare, con l’avvertenza che se tale versamento non sarà tempestivamente effettuato il loro diritto ad una seconda perizia decadrà e i valori di stima già stabiliti saranno confermati.

                                   4.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.   Notificazione a:

      –   

                                         –   

                                         – 

                                         – 

                                         – avv.   

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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