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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2012 15.2012.113

4. Dezember 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·683 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Ricorso firmato solo da un fiduciario attivo fuori cantone, non iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino. Ricorso inammissibile

Volltext

Incarto n. 15.2012.113

Lugano 4 dicembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2012 di

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio, e meglio contro il provvedimento 12 ottobre 2012 con cui è stata rifiutato il proseguimento dell’esecuzione n. __________ del Betreibungsamt Oberland West promossa dalla ricorrente contro:

 PI 1  

viste le osservazioni 9 novembre di PI 1 e 22 novembre 2012 dell’UEF di Vallemaggia;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con decisione 8 novembre 2012, l’CO 1 ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per tradurre il ricorso in lingua italiana e per produrne 3 copie in originale, sottoscritte dalla stessa ricorrente oppure da persona abilitata mediante procura a rappresentarla nel Canton Ticino;

                                         che il 14 novembre 2012, R__________, a nome della rappresentante della ricorrente, la società U.__________ AG, Berna, ha prodotto la traduzione richiesta e la procura in suo favore;

                                         che giusta l'art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell'ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l'autorizzazione cantonale (CEF 12 novembre 2008, inc. 15.08. 87, cons. 1);

                                         che nel caso concreto, R__________ non risulta iscritto nell’al­bo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino (cfr. www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/);

                                         che il ricorso, che non è controfirmato dalla ricorrente, è quindi irricevibile;

                                         che in ogni caso, il ricorso sarebbe dovuto essere respinto, perché si evince chiaramente dagli accertamenti eseguiti dall’Ufficio che l’escusso non è domiciliato nel Canton Ticino;

                                         che infatti risulta dall’informazione rilasciata dal Controllo abitanti di __________ che l’escusso è iscritto nel registro delle persone domiciliate a __________, in via __________, dal 1° novembre 1991;

                                         che, inoltre, si evince dalla dichiarazione 26 ottobre 2012 del Controllo abitanti di __________ che l’escusso non si è mai annunciato presso tale comune, che non è iscritto quale indipendente alla Cassa cantonale di compensazione AVS e non svolge alcuna attività lucrativa sul territorio comunale;

                                         che queste informazioni sono confermate dal rapporto 28 ottobre 2012 della polizia cantonale ticinese, in cui è precisato che pure l’iscri­zio­ne del veicolo in possesso dell’escusso rinvia all’indirizzo di Thun, mentre sua moglie, __________, ha confermato ch’egli risiede in quel di __________, sebbene soggiorni saltuariamente in Ticino presso la pensione ch’essa gestisce nel Comune di __________;

                                         che ulteriori controlli della polizia cantonale tra il 27 e il 30 novembre 2012 hanno permesso d’accertare l’assenza dell’escus­so dalla suddetta pensione in quel periodo;

                                         che lo stesso si è invece presentato spontaneamente al Betreibungsamt Oberland West il 28 novembre 2012 per pagare un acconto di fr. 9'674.-- che copre la quasi totalità del debito posto in esecuzione (pari a fr. 10'488,25 a quel momento);

                                         che qualora il Betreibungsamt Oberland West dovesse persistere a rifiutare di continuare l’esecuzione n. __________ avviata nel suo foro, rimane all’escutente la facoltà di adire l’autorità di vigilanza bernese;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 46 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   , .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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