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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.2012 15.2012.100

27. September 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·854 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Impignorabilità della vettura di persona invalida

Volltext

Incarto n. 15.2012.100

Lugano 27 settembre 2012 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 settembre 2012 di

1. RI 1 2. RI 2 tutte patrocinate dall’ PA 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il non pignoramento dell’autovettura Peugeot __________ di proprietà dell’escussa nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse da vari creditori, tra cui le ricorrenti, contro

PI 1  

viste le osservazioni 25 settembre 2012 dell’CO 1, Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 20 aprile 2012 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura marca Peugeot __________ di proprietà dell’escussa.

                                     B.      Con scritto 20 agosto 2012 PI 1 ha comunicato all’Ufficio che l’auto le servirebbe per recarsi ogni due giorni in ospedale per cure particolari. L’escussa, così richiesta dall’Ufficio, ha prodotto in data 28 agosto 2012 un certificato medico dal quale emerge che essa è in cura per problematiche fisiche che ne limitano la deambulazione a 80 metri e “per le quali viene sottoposta a controlli e a terapie specialistiche frequenti, per le quali deve essere mobile”. In base all’attestazione medica prodotta, la paziente dovrebbe poter disporre di un veicolo per spostarsi e per evitare la “compromissione della vita di relazione o il dover ricorrere a trasporti a pagamento o specializzati, con esplosione dei costi”.

                                     C.      Con provvedimento 30 agosto 2012 l’CO 1 ha dichiarato l’autovettura impignorabile.

                                     D.      Con ricorso 6 settembre 2012 RI 1 e RI 2 postulano la declaratoria di nullità del provvedimento 30 agosto 2012 evidenziando che vi sarebbero strutture e associazioni che metterebbero a disposizione delle persone bisognose il servizio di accompagnamento dal medico e in ospedale a titolo gratuito. L’escussa potrebbe in ogni caso far capo ai mezzi pubblici senza particolari costi di trasporto o rivolgersi alle predette associazioni o ad altri enti i cui costi verrebbero assunti dalle casse malati.

                                     E.      Con osservazioni 25 settembre 2012 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Per l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF sono impignorabili gli oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita. Anche l’automobile, che occorre ad una persona invalida per recarsi dal medico o mantenere i contatti con l’ambiente esterno costituisce un effetto personale ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n.1 LEF e può quindi risultare impignorabile (DTF 106 III 104, pag. 106 segg.; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 11 ad art. 92; Amonn /Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2008, § 23 n. 17, p. 199). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

                                     2.      Nel caso di specie l’escussa ha asseverato, essendo invalida, di aver bisogno del veicolo pignorato per i propri spostamenti. PI 1 ha prodotto un certificato medico del dott. med. __________ che attesta che a seguito di problemi all’apparato locomotore che gli permettono una deambulazione di massimi 80 metri, essa necessita di disporre di un veicolo personale per recarsi dal medico rispettivamente in ospedale, per spostarsi e per evitare la “compromissione della vita di relazione”. Orbene è evidente, sulla base del certificato del dott. __________, che l’escussa necessita di disporre di un veicolo per ragioni mediche, ossia per recarsi dal medico e per mantenere i contatti con l’ambiente esterno. L’autovettura Peugeot __________ deve pertanto essere lasciata a disposizione dell’escussa e quindi deve essere dichiarata impignorabile, essendo irrilevante sulla qualifica di bene impignorabile della vettura di una persona invalida la circostanza che ci possano essere delle possibilità meno onerose per recarsi nel luogo ove essa si sottopone a delle cure mediche, atteso la declaratoria di impignorabilità non persegue questo solo scopo ma anche quello di permettere all’invalido di mantenere tutti i propri contatti con l’ambiente esterno.

                                     3.      Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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