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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.2011 15.2011.82

27. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·514 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo

Volltext

Incarto n. 15.2011.82

Lugano 27 settembre 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 settembre 2011 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incanto avvenuto il 25 luglio 2011 nel fallimento di

PI 1   rappr. dall’CO 1 nella sua qualità di amministratore del fallimento

procedura che concerne anche l’aggiudicatario del bene rivendicato dal ricorrente

E__________, __________  

viste le osservazioni 16 settembre di E__________ e 21 settembre 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorrente pretende di aver acquistato in occasione dell’asta del 25 luglio 2011, oltre al quadro elettrico 63A indicato sul verbale d’incanto, due quadri elettrici secondari;

                                         che l’Ufficio sostiene invece di aver aggiudicato separatamente il quadro elettrico secondario a E__________ (con la precisazione che contrariamente a quanto pubblicato nell’avviso d’incanto, i quadri secondari non erano due bensì uno solo);

                                         che come si evince dal suo scritto 26 agosto 2011 all’CO 1 (doc. E), il ricorrente ha saputo dell’aggiudicazione del quadro secondario al più tardi a quella data;

                                         che il ricorso è quindi tardivo, in quanto è stato inoltrato solo il 9 settembre 2011, ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso, stabilita dai combinati art. 132a cpv. 2 e 17 cpv. 2 LEF in 10 giorni “dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione”;

                                         che in ogni caso, anche se fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe dovuto essere respinto, nella misura in cui il verbale d’in­canto, allegato alla ricevuta relativa al prezzo di aggiudicazione pagato dal ricorrente (doc. B), indica con ogni chiarezza che RI 1, oltre agli oggetti registrati nell’inventario con i numeri 3, 4 e 5, ha acquistato solo il “quadro elettrico 63A” (n° 17 – recte: 7 – nell’inventario), e non anche il “quadro secondario da cantiere (2 pz)”, a cui l’inventario attribuisce il numero 20, aggiudicato invece a E__________ per fr. 130.-- (cfr. verbale d’incanto originale, acquisito d’ufficio agli atti);

                                         che del resto risulta già dall’avviso d’incanto (doc. A) il fatto che i due quadri elettrici sarebbero stati posti all’asta separatamente, siccome essi sono stati indicati con l’inserzione framezzo di un punto virgola;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 132a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – E__________, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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