Incarto n. 15.2011.82
Lugano 27 settembre 2011 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 settembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incanto avvenuto il 25 luglio 2011 nel fallimento di
PI 1 rappr. dall’CO 1 nella sua qualità di amministratore del fallimento
procedura che concerne anche l’aggiudicatario del bene rivendicato dal ricorrente
E__________, __________
viste le osservazioni 16 settembre di E__________ e 21 settembre 2011 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorrente pretende di aver acquistato in occasione dell’asta del 25 luglio 2011, oltre al quadro elettrico 63A indicato sul verbale d’incanto, due quadri elettrici secondari;
che l’Ufficio sostiene invece di aver aggiudicato separatamente il quadro elettrico secondario a E__________ (con la precisazione che contrariamente a quanto pubblicato nell’avviso d’incanto, i quadri secondari non erano due bensì uno solo);
che come si evince dal suo scritto 26 agosto 2011 all’CO 1 (doc. E), il ricorrente ha saputo dell’aggiudicazione del quadro secondario al più tardi a quella data;
che il ricorso è quindi tardivo, in quanto è stato inoltrato solo il 9 settembre 2011, ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso, stabilita dai combinati art. 132a cpv. 2 e 17 cpv. 2 LEF in 10 giorni “dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione”;
che in ogni caso, anche se fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe dovuto essere respinto, nella misura in cui il verbale d’incanto, allegato alla ricevuta relativa al prezzo di aggiudicazione pagato dal ricorrente (doc. B), indica con ogni chiarezza che RI 1, oltre agli oggetti registrati nell’inventario con i numeri 3, 4 e 5, ha acquistato solo il “quadro elettrico 63A” (n° 17 – recte: 7 – nell’inventario), e non anche il “quadro secondario da cantiere (2 pz)”, a cui l’inventario attribuisce il numero 20, aggiudicato invece a E__________ per fr. 130.-- (cfr. verbale d’incanto originale, acquisito d’ufficio agli atti);
che del resto risulta già dall’avviso d’incanto (doc. A) il fatto che i due quadri elettrici sarebbero stati posti all’asta separatamente, siccome essi sono stati indicati con l’inserzione framezzo di un punto virgola;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 132a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– E__________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.