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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.01.2010 15.2011.1

18. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·691 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Notifica di precetto esecutivo e opposizione allo stesso

Volltext

Incarto n. 15.2011.1

Lugano 18 gennaio 2010 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2010 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1 (rappresentata da PA 1)  

in tema di notifica di precetto esecutivo;

viste le osservazioni 10 gennaio 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                      

                                     A.      Con precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 3'135.35 oltre accessori. Dal precetto, emesso il 3 agosto 2010, risulta che esso è stato notificato il 24 settembre 2010. Al precetto non è stata interposta opposizione.

                                     B.      Avendo chiesto la creditrice il proseguimento dell’esecuzione, il 29 novembre 2010 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

C.           Con ricorso 13 dicembre 2010 RI 1 postula la declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento perché mai gli sarebbe stato notificato il precetto esecutivo.

                                     D.      Con scritti 3 dicembre 2010 e 22 dicembre 2010 il sergente __________ __________ della polizia comunale di __________ ha comunicato all’CO 1 di aver notificato il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le ore 19.00, rispettivamente di notte, sulla strada, durante il servizio notturno, quando egli, con un collega, si trovava in via __________ a __________ e l’escusso casualmente passò di lì e si fermò. L’agente di polizia ha altresì precisato che dopo alcune settimane sarebbe stato contattato da RI 1 che gli avrebbe chiesto di aiutarlo perché non avrebbe capito che ritirando il precetto esecutivo senza fare opposizione al momento della consegna o entro 10 giorni dalla stessa, l’esecuzione sarebbe proseguita con il pignoramento (scritto 3 dicembre 2010).

                                     E.      Delle osservazioni 10 gennaio 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.

                                     2.      L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

                                     3.      Nel caso concreto il sergente __________ __________ della polizia comunale di __________ è stato in grado di ricordare di aver notificato il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le 19.00, rispettivamente di notte. Questa dichiarazione dell’agente di polizia di __________, persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio, ritenuto che l’escusso, a differenza di quanto da lui preteso, non deve sottoscrivere il precetto esecutivo a conferma dell’avvenuta consegna dello stesso. Avendo l’escusso regolarmente ricevuto il precetto ma non avendo interposto opposizione, l’Ufficio ha dato correttamente seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione presentata dalla creditrice.

                                     4.      Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                     1.    Il ricorso è respinto.

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.    Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 -PA 1, ____________________.

                                                 Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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