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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.09.2010 15.2010.91

13. September 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,089 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Insinuazione tardiva. Inammissibilità di una domanda tendente all'aumento del tasso d'interesse per una pretesa, garantita da una cartella ipotecaria, già iscritta nella graduatoria

Volltext

Incarto n. 15.2010.91

Lugano 13 settembre 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 agosto 2010 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la modifica dell’elenco oneri relativo al fondo part. n. __________ RFD __________ notificata il 30 luglio 2010 nel fallimento di

PI 2  

e riferita alle pretese insinuate da

PI 1, __________ rappr. da PI 1, __________  

viste le osservazioni 6 settembre 2010 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il 27 marzo 2009, PI 1 ha insinuato tre crediti, per fr. 11'704'200,47, fr. 889,05 e fr. 15'887.--, indicati come garantiti da quattro cartelle ipotecarie di fr. 1'000'000.-- cedutele a titolo di garanzia e gravanti dal primo al quarto rango il fondo mapp. n. __________ RFD di __________, nonché da due altre cartelle ipotecarie gravanti in 1° e 2° rango il fondo mapp. n. __________ RFD di __________ (insinuazione n. 69).

                                   2.   Il 7 dicembre 2009, unitamente alla graduatoria, è stato depositato l’elenco oneri relativo al fondo mapp. n. __________ RFD di __________, in cui le quattro cartelle ipotecarie di PI 1 sono state iscritte ognuna per fr. 1'000'000.-- oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 2006, per un totale di fr. 5'352'571,73, mentre le pretese della società RI 1, garantite da nove cartelle ipotecarie dal quinto al decimo rango, sono state iscritte per complessivi fr. 1'309'166,66. Siffatte posizioni non sono state contestate.

                                   3.   Il 23 luglio 2010, PI 1 ha chiesto all’Ufficio di modificare il tasso d’interesse delle sue cartelle ipotecarie, portandolo dal 7% al 10% “come pattuito mediante “Atto di cessione in garanzia” del 09.09.2000, sottoscritto per accordo in data 20.06.2000”, allegando al suo scritto l’atto di cessione in questione e una sentenza del Tribunale federale (DTF 115 II 349).

                                   4.   Il 2 agosto 2010, dando seguito alla richiesta di PI 1, l’Uffi­cio ha nuovamente depositato l’elenco oneri relativo al fondo mapp. n. __________ RFD di __________, in cui le cartelle ipotecarie della banca sono state registrate con un tasso d’interesse del 10%.

                                   5.   Con il ricorso in esame, RI 1 contesta la modifica dell’elenco oneri, che considera cresciuto in giudicato, in quanto non ritiene adempiute le condizioni per ammettere la differenza d’interessi richiesta dalla banca quale insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 251 LEF.

                                   6.   Giusta l’art. 251 cpv. 1 LEF, le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. Tuttavia, interpretando il testo della legge in modo restrittivo (cosiddetta riduzione teleologica, DTF 121 III 225), giurisprudenza e dottrina hanno stabilito che, per motivi di sicurezza del diritto e di garanzia di una procedura ordinata, un’insinuazione tardiva è ammissibile unicamente se si riferisce ad una pretesa fatta valere per la prima volta e non se si prefigge di modificare una graduatoria diventata definitiva. Tale presupposto è adempiuto quando la nuova pretesa ha un fondamento fattuale o giuridico diverso da quella precedentemente insinuata o quando il creditore, che rivendica per una pretesa già insinuata in precedenza l’ammissione di un importo superiore o di un miglior rango, si fonda su fatti nuovi che non era in grado di far valere prima (DTF 115 III 73, cons. 1, con rif.; CEF 28 dicembre 2009 inc. 15.09.104, cons. 3.4; Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 251; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 251; Jaques, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mona­co 2005, n. 3 ad art. 251). Il motivo di questa limitazione, non esplicitamente contemplata all'art. 251 LEF, è quello di evitare la rimessa in discussione di una decisione di collocazione definitiva (cfr. DTF 106 III 44, cons. 4; Gillié­ron, op. cit., n. 11 ad art. 251; Jaeger/Walder/Kull/Kot­t­mann, Bundesgesetz über Schuld­betreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 2 ad art. 251).

                                   7.   Nel caso in esame, la richiesta 23 luglio 2010 di PI 1 tende all’aumento dell’importo della garanzia reale a favore della propria pretesa, mediante ammissione di un tasso d’interesse del 10% invece del 7%. Non fa valere in merito alcun fatto nuovo e così non può sicuramente essere considerata la sentenza del 2 novembre 1989 del Tribunale federale (DTF 115 II 349). Non ha del resto ritenuto necessario presentare osservazioni al ricorso. La domanda di modifica dell’elenco oneri è quindi inammissibile.

                                   8.   A titolo abbondanziale, occorre peraltro rilevare come il riferimento alla summenzionata sentenza sia in concreto inconferente. Il Tribunale federale vi si limita infatti a stabilire che, qualora sia stata ceduta fiduciariamente a garanzia di un credito chirografario, la cartella ipotecaria garantisce detto credito a concorrenza non solo dell’importo del capitale della cartella ma anche di tre interessi annuali scaduti (art. 818 CC), seppure gli interessi del credito chirografario siano stati pagati. Per quanto concerne il caso in esame (cfr. atto di cessione in garanzia 20 giugno 2000 prodotto dalla banca con la sua richiesta 23 luglio, ad 2), occorre invece ricordare che, in virtù del principio dell'iscrizione (art. 799 cpv. 1 CC), gli interessi supplementari pattuiti tra le parti per i crediti di cartella non sono garantiti da pegno immobiliare – hanno il carattere di semplici debiti chirografari – fintanto che non sono stati iscritti nel registro fondiario e sulla cartella ipotecaria (CEF 23 giugno 2005 inc. 14.03.107, cons. 4.1, RtiD I-2005, 895 segg. n. 115c). Orbene, nella fattispecie le cartelle ipotecarie detenute da PI 1 sono iscritte a registro fondiario con un tasso del 7%.

                                   9.   Il ricorso va pertanto accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 251 LEF; 799 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è annullata la modifica dell’elenco oneri relativo al fondo part. n. __________ RFD __________ notificata il 30 luglio 2010 nel fallimento di PI 2.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. PA 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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