Incarto n. 15.2010.89
Lugano 9 agosto 2010 CJ/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 luglio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notificazione di pignoramento di salario 30 giugno 2010 avvenuta nelle esecuzioni n. 796'122, 796'124, 796'125 e 796’126 promosse da
1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappr. dall’RA 1
viste le osservazioni 2 agosto 2010 dell’RA 1 e 3 agosto 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con il provvedimento impugnato, l’UEF Locarno ha notificato al datore di lavoro di RI 1 il pignoramento della parte del suo salario eccedente il suo minimo di esistenza stabilito in fr. 3'035.--;
che l’escusso si aggrava contro il calcolo del minimo di esistenza, ritenendo che con il minimo di base di fr. 1'200.-- riconosciutogli egli non potrà far fronte al pagamento delle prossime imposte comunali, cantonali e federali a partire dal 2009, “mettendo in moto una catena senza fine (coprire un buco facendone un altro)”;
che segnalando di aver presentato una domanda di condono per le imposte degli anni dal 2006 al 2008, chiede una revisione del calcolo del proprio minimo di esistenza, così da stabilire una trattenuta mensile massima di fr. 500.--, l’annullamento del pignoramento della tredicesima mensilità e la concessione dell’effetto sospensivo fino all’evasione della domanda di condono;
che sia i procedenti che l’Ufficio propongono la reiezione del ricorso;
che la cifra di fr. 1'200.-- stabilita dall’Ufficio quale minimo d’esistenza di base corrisponde alle direttive di questa Camera (cfr. la cifra I/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che le imposte non sono spese computabili nel minimo di esistenza (cfr. Tabella precitata, ad III; DTF 126 III 89, 92 seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.);
che infatti non sono spese assolutamente necessarie al sostentamento dell’escusso e della sua famiglia ai sensi dell’art. 93 LEF;
che tale norma non ha quale scopo di ridurre o di sopprimere l’aumento dell’indebitamento dell’escusso – obiettivo questo affidato ad altre norme (art. 333 segg., 293 segg. o 191 LEF) – bensì unicamente di lasciargli i redditi necessari per far fronte al pagamento delle spese vitali (tra cui non si annoverano le imposte);
che in queste condizioni va anche respinta, a questo stadio della procedura di pignoramento, la domanda volta ad escludere la tredicesima mensilità dal pignoramento: nella misura in cui, sommata con il salario di dicembre, essa eccederà il minimo di esistenza del ricorrente andrà interamente pignorata;
che non è destinata a miglior fine la richiesta tesa a sospendere la procedura esecutiva fino all’evasione della domanda di condono, siccome le autorità di esecuzione forzata possono sospendere un’esecuzione solo se lo ordina un’autorità giudiziaria (art. 85 o 85a LEF) o se lo richiede il creditore, ipotesi che non si verificano nella fattispecie (cfr. in particolare le osservazioni dell’RA 1);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.