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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2010 15.2010.74

29. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·643 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Impignorabilità delle rendite AVS/AI/IPG. Credito maturato dall'assicurato per rendite arretrate

Volltext

Incarto n. 15.2010.74

Lugano 29 luglio 2010 EC/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 giugno 2010 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di un credito verso terzi eseguito il 28 maggio 2010 nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse contro il ricorrente da

1. PI 2 2. PI 3    1, 2 rappr. dall’RA 1 3. PI 4  

viste le osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 14 giugno 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                               che nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 28 maggio 2010 l’CO 1 ha pignorato un credito di fr. 57'921.25 vantato dall’escusso nei confronti della PI 1 __________ __________ (in seguito: PI 1);

                                               che con ricorso 8 giugno 2010 RI 1 chiede di annullare il pignoramento perché il suo credito nei confronti della PI 1 sarebbe impignorabile;

                                               che il ricorrente rileva che con decisioni 10 luglio 2009 e 31 marzo 2010 gli sarebbe stata riconosciuta una rendita d’invalidità retroattiva a decorrere dal mese marzo 2004;

                                               che avendogli la PI 1 corrisposto delle indennità, il 6 agosto 2009 essa ha chiesto all’AI il versamento di fr. 94'778.35, corrispondente al sovraindennizzo maturato sino al 30 giugno 2009, importo puntualmente versatole dall’AI;

                                               che a seguito di sua contestazione del conteggio allestito dalla PI 1, quest’ultima con decisione 26 aprile 2010 ha riconoscosciuto che l’ammontare del sovraindennizzo è inferiore a quanto richiesto e che quindi al ricorrente deve essere restituito l’importo di fr. 57'921.25, corripondente a rendite AI spettantigli per il periodo marzo 2004 - giugno 2009;

                                               che conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo sarebbe pertanto impignorabile;

                                               che delle osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito;

                                               che le rendite AVS/AI/PC sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), ma devono essere prese in considerazione nel calcolo tendente a determinare la misura in cui altri redditi pignorabili possono essere pignorati ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 104 III 38);

                                            che, come i versamenti mensili, anche il credito accumulato dall’assicurato per gli importi arretrati maturati a seguito del mancato versamento della rendita dal giorno in cui egli ne ha avuto diritto, è assolutamente impignorabile  (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 38 ad art. 92);

                                               che nel caso concreto l’importo pignorato di fr. 57'921.25 corrisponde a rendite AI spettanti a RI 1 per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2009 (doc. C, D e E);

                                               che pertanto conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo è impignorabile;

                                              che il ricorso è dunque accolto;

                                              che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 9a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                     1.      Il ricorso è accolto.

                                     1.1.   Di conseguenza il credito dell’escusso di fr. 57'921.25 nei confronti della PI 1, __________ __________, non può essere pignorato.

                                     2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.             Intimazione:

- __________. PA 1, __________;

- RA 1, __________;

- PI 4, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

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