Incarto n. 15.2010.74
Lugano 29 luglio 2010 EC/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 giugno 2010 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di un credito verso terzi eseguito il 28 maggio 2010 nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse contro il ricorrente da
1. PI 2 2. PI 3 1, 2 rappr. dall’RA 1 3. PI 4
viste le osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 14 giugno 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 28 maggio 2010 l’CO 1 ha pignorato un credito di fr. 57'921.25 vantato dall’escusso nei confronti della PI 1 __________ __________ (in seguito: PI 1);
che con ricorso 8 giugno 2010 RI 1 chiede di annullare il pignoramento perché il suo credito nei confronti della PI 1 sarebbe impignorabile;
che il ricorrente rileva che con decisioni 10 luglio 2009 e 31 marzo 2010 gli sarebbe stata riconosciuta una rendita d’invalidità retroattiva a decorrere dal mese marzo 2004;
che avendogli la PI 1 corrisposto delle indennità, il 6 agosto 2009 essa ha chiesto all’AI il versamento di fr. 94'778.35, corrispondente al sovraindennizzo maturato sino al 30 giugno 2009, importo puntualmente versatole dall’AI;
che a seguito di sua contestazione del conteggio allestito dalla PI 1, quest’ultima con decisione 26 aprile 2010 ha riconoscosciuto che l’ammontare del sovraindennizzo è inferiore a quanto richiesto e che quindi al ricorrente deve essere restituito l’importo di fr. 57'921.25, corripondente a rendite AI spettantigli per il periodo marzo 2004 - giugno 2009;
che conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo sarebbe pertanto impignorabile;
che delle osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che le rendite AVS/AI/PC sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), ma devono essere prese in considerazione nel calcolo tendente a determinare la misura in cui altri redditi pignorabili possono essere pignorati ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 104 III 38);
che, come i versamenti mensili, anche il credito accumulato dall’assicurato per gli importi arretrati maturati a seguito del mancato versamento della rendita dal giorno in cui egli ne ha avuto diritto, è assolutamente impignorabile (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 38 ad art. 92);
che nel caso concreto l’importo pignorato di fr. 57'921.25 corrisponde a rendite AI spettanti a RI 1 per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2009 (doc. C, D e E);
che pertanto conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo è impignorabile;
che il ricorso è dunque accolto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 9a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza il credito dell’escusso di fr. 57'921.25 nei confronti della PI 1, __________ __________, non può essere pignorato.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________. PA 1, __________;
- RA 1, __________;
- PI 4, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria