Incarto n. 15.2010.69
Lugano 30 luglio 2010 CJ/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 28 maggio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 18 maggio 2010 con cui è stato rifiutato il differimento dell’incanto dei fondi part. n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, di proprietà del ricorrente, nella procedura immobiliare n. 666/09, che concerne anche:
1. PI 1 rappr. da RA 1 2. PI 2
viste le osservazioni 16 giugno 2010 dell’CO 1;
richiamato il decreto presidenziale 31 maggio 2010, con cui è stata respinta la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l’art. 141 LEF se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi;
che l’asta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’incidere sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia limitato ad una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127);
che nel caso concreto, lo stesso ricorrente rileva come la sua contestazione del credito del Comune PI 1 verta su fr. 3'328,45 (a fronte dell’importo di fr. 35'931,15 iscritto nell’elenco degli oneri), mentre il valore di stima peritale dei fondi ammonta a fr. 710'000.-- (part. 382), rispettivamente a fr. 425'000.-- (part. 488), sicché l’influsso della controversia sul prezzo d’aggiudicazione (0,29%) è ovviamente irrilevante (cfr. CEF 22 luglio 1997 in re B., Rep. 1997, 247 segg. ad n. 75);
che, come già ipotizzato nel decreto 31 maggio 2010, i fondi sono stati realizzati per un prezzo molto superiore al piede d’asta (fr. 38'125,70), ovvero per fr. 800'000.--, a dimostrazione che una sospensione dell’asta non era giustificata;
che la censura relativa all’assegnazione del termine per contestare giudizialmente l’elenco oneri è tardiva, siccome la relativa diffida dell’Ufficio, del 10 maggio 2010, è stata notificata all’escusso l’11 maggio (cfr. avviso di ricevimento aggraffato alla decisione), mentre il ricorso è stato inoltrato solo il 29 maggio, ovvero oltre la scadenza (di dieci giorni) stabilita all’art. 17 cpv. 2 LEF;
che in ogni caso la decisione dell’Ufficio va confermata anche nel merito, siccome la pretesa della PI 2 “risulta dal registro fondiario” ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF, in quanto incorporata nelle cartelle ipotecarie iscrittevi;
che il ricorso va pertanto integralmente respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 108, 141 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– PI 2, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.