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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.2010 15.2010.46

26. April 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,054 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Termine per la realizzazione di beni pignorati quando il terzo debitore paga all'Ufficio quanto dovuto all'escusso. Assenza d'effetto della sua inosservanza sulla validità della domanda di vendita

Volltext

Incarto n. 15.2010.46

Lugano 26 aprile 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 25 marzo 2010 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 12 marzo 2010 di non restituire al ricorrente la somma di fr. 9'483,51 pignorata nell’esecuzioni n. __________5-6-7-8 promosse nei suoi confronti da:

1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappr. dall’RA 1  

viste le osservazioni 7 aprile dei procedenti e 9 aprile 2010 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   La PI 1 e lo PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'097,25 (es. __________6) e fr. 89'428,40 (es. __________), rispettivamente fr. 4'247,90 (es. __________5), fr. 5'405.-- (es. __________7), fr. 1'015,90 (es. __________8) e fr. 118'178,95 (es. __________).

                                  B.   Il 16 aprile 2007, l’UEF Bellinzona ha pignorato a favore del gruppo formato dalle predette esecuzioni, tra altri attivi, il conto n. __________ dell’escusso presso la Banca __________.

                                  C.   Il 31 maggio 2007, i procedenti hanno formulato domanda di realizzazione per tutte le esecuzioni, tranne le esecuzioni n. __________ e __________.

                                  D.   Il 28 gennaio 2010, la Banca dello Stato, su richiesta 20 gennaio 2010 dell’Ufficio, ha versato il saldo del conto pignorato, pari a fr. 9'488,51.

                                  E.   Il 5 febbraio 2010, l’escusso ha chiesto l’annullamento delle esecuzioni n. __________5-6-7-8, a motivo della loro perenzione ai sensi dell’art. 121 LEF, e chiesto la restituzione dell’importo di fr. 9'488,51.

                                  F.   A fronte della risposta 9 febbraio 2010, con cui l’Ufficio ha confermato che i creditori avevano richiesto la realizzazione già il 19 giugno 2007, l’escusso, con scritto 11 febbraio 2010, ha ribadito la sua richiesta di restituzione del saldo del conto bancario, sostenendo che la rappresentante degli escutenti avrebbe riconosciuto di non aver chiesto la realizzazione in tempo utile per quanto concerne tale attivo.

                                  G.   Il 16 febbraio 2010, l’escusso ha ribadito la sua richiesta, osservando come la realizzazione del credito pignorato non fosse sospesa dall’art. 119 LEF (recte: 118) e riferendosi inoltre all’art. 122 LEF. In risposta, l’Ufficio, con scritto 1° marzo 2010, ha comunicato di ritenere le domande di realizzazione tempestive, evidenziando come per il riparto di denaro contante non era comunque necessaria una domanda di realizzazione.

                                  H.   L’11 marzo 2010, l’escusso ha precisato di ritenere tardiva la realizzazione, con riferimento all’art. 122 LEF, e non le domande di realizzazione, chiedendo l’emissione di una decisione formale sulla sua richiesta di restituzione.

                                    I.   Con provvedimento del 12 marzo 2010, l’Ufficio ha rifiutato di dare seguito alla richiesta dell’escusso, in quanto allo stadio attuale della procedura riteneva di dover unicamente procedere al riparto – dopo l’allestimento del relativo stato di riparto – e non (più) alla realizzazione.

                                  L.   Con il ricorso in esame, l’escusso contesta tale provvedimento, pur riconoscendo che i creditori hanno, per quattro esecuzioni, tempestivamente chiesto la realizzazione. Sostiene infatti la violazione dell’art. 122 LEF, secondo cui i crediti non devono essere realizzati più tardi di 2 mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.

                                  M.   Nelle loro osservazioni 7 aprile 2010, i procedenti ritengono il ricorso irricevibile e comunque infondato nel merito, siccome il termine dell’art. 122 cpv. 1 LEF è un termine d’ordine, la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della domanda di vendita tempestivamente presentata dal creditore.

                                  N.   L’Ufficio postula la reiezione del ricorso.

considerato in diritto:

1.A questo stadio della procedura, il ricorrente non contesta più l’esistenza né la tempestività delle domande di realizzazione del suo conto presso la Banca dello Stato per quanto concerne le esecuzioni n. __________5, __________6, __________7 e __________8, ovvero per quelle esecuzioni per cui l’Ufficio intende procedere al riparto dell’importo contestato di fr. 9'488,51. A scanso di equivoci, va precisato che le esecuzioni n. __________ e __________ sono entrambe state registrate come perente con data 17 febbraio 2009.

                                   2.   Giusta l’art. 122 cpv. 1 LEF, i beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione. Logicamente, tale norma non si applica nei casi in cui una domanda di realizzazione non è necessaria, segnatamente quando il debitore di un credito pecuniario dell’escusso paga all’ufficio quanto dovuto senza necessità di costrizione, poiché siffatto pagamento – che l’ufficio può anche sollecitare in base all’art. 100 LEF – rende priva di oggetto la realizzazione del credito pignorato ai sensi dell’art. 125 LEF (cfr. DTF 111 III 59, cons. 1a; 120 III 134 cons. 3a; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Gi­­­­nevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 122; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 11 ad art. 121 per il rinvio del n. 9 ad art. 122). Nella fattispecie, le domande di realizzazione depositate dai procedenti si sono quindi rilevate a posteriori superflue, dal momento che la banca ha versato senza resistenza il saldo del conto dell’escusso all’Ufficio. Il ricorso va quindi respinto già per questo motivo.

                                   3.   A titolo abbondanziale, va inoltre evidenziato che, come rettamente osservato dai procedenti, il termine massimale dell’art. 122 cpv. 1 LEF è un termine d’ordine, la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della domanda di vendita tempestivamente presentata dal creditore né sui diritti delle persone che l’hanno formulata (Bettschart, op. cit., n. 11 ad art. 119 e 6 ad art. 122; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 122; Suter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 39 ad art. 122).

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 122 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. PA 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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