Incarto n. 15.2010.15
Lugano 31 marzo 2010 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2010 di
RI 1 (I) patrocinato da PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro decretato contro il ricorrente il 14 maggio 2009 dal Pretore del Distretto __________ su istanza di
PI 1 rappr. dal RA 1
viste le osservazioni 16 febbraio e 5 marzo 2010 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 16 febbraio 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il Pretore del Distretto di __________ con decreto 14 maggio 2009 ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di fr. 49'592.15:
- i diritti in comunione, rispettivamente la somma spettante al debitore in seguito allo scioglimento della comunione ereditaria __________, __________, composta oltre che dall’escusso (Fabio Prada) di:
__________, __________,
__________, __________,
__________, __________, RI 1 __________, __________,
__________, __________
e__________ diritti sul mappale n. __________ del RFD di __________.
B. Lo stesso giorno l’CO 1 ha chiesto all’Ufficio dei registri di menzionare sulla particella n. __________ RFD di __________ l’avvenuto sequestro. L’Ufficio dei registri, facendo seguito all’istanza ha iscritto sulla particella n. __________ di __________ la seguente menzione: “divieto di disporre (blocco RF) dg. __________”.
C. Il 28 maggio 2009 l’Ufficio ha eseguito il sequestro, così come stabilito dal Pretore, assegnando a quanto sequestrato un valore di stima di fr. 1.--.
D. Il 1° settembre 2009 RI 1 ha preso visione del decreto e del verbale di sequestro.
E. L’11 settembre 2009 RI 1 ha presentato all’Ufficio un ricorso contro l’esecuzione del sequestro, chiedendo di annullarla e di procedere ad una stima corretta della quota ereditaria.
F. Con provvedimento di riconsiderazione del 15 settembre 2009 l’Ufficio ha annullato il verbale di sequestro e ha deciso che procederà all’allestimento di un nuovo verbale di sequestro.
G. Il 1° febbraio 2010 l’Ufficio ha proceduto, come da decisione del 15 settembre 2009, confermando i contenuti del verbale di sequestro del 28 maggio 2009 ma assegnando a quanto sequestrato un valore di stima di fr. 287'240.--.
H. Con ricorso 12 febbraio 2010 RI 1 chiede di annullare l’esecuzione del sequestro, di cancellare la menzione divieto di disporre iscritta sulla part. n. __________ di __________ e di sequestrare unicamente la somma a lui spettante a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria __________. Questo perché il sequestro laddove menziona i diritti in comunione ed in particolare i diritti sul mappale n. __________ RFD di __________ sarebbe nullo atteso che il sequestro dei diritti del debitore in una successione indivisa può portare solo sulla parte spettantigli nel prodotto della liquidazione della comunione e non sui singoli elementi che la costituiscono. L’art. 5 cpv. 2 RDC vieterebbe poi espressamente di annotare a registro fondiario delle restrizioni alla facoltà di disporre di fondi spettanti a beni comuni, cosicché questo divieto menzionato a registro fondiario sarebbe privo di fondamento.
I. Con osservazioni 16 febbraio e 5 marzo 2010 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame, con motivazioni, che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 51 n. 76, p. 419).
2. Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio di esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons. 2a Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 11 ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Walther, op. cit., § 51 n. 49 e 50, p.414; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Walther, op. cit., § 51 n. 76, p. 419; Reiser, op. cit., n. 12 ad art. 275 LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2005 n. 2788 p. 425).
3. In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale -anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro sotto l’imperio del vecchio diritto- ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1), quando per ammissione del creditore stesso o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons. 4, 104 III 58-59 cons. 3), quando per ammissione del creditore stesso o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).
4. Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv. 1 LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore) sia la regolarità della procedura di concessione del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali) sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Walther, op. cit., §51 n. 68 p. 417s.; Reiser, op. cit. n. 8s. ad art. 278 LEF; Reeb, op. cit., p. 477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art. 17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op. cit., p. 477; Reiser, op. cit. n. 14s. ad art. 275 LEF).
5. Con il gravame il ricorrente contesta innanzitutto l'esecuzione del sequestro chiedendo di sequestrare unicamente la somma a lui spettante a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria __________. Come emerge dal decreto, il Pretore ha ordinato il sequestro dei “diritti in comunione, rispettivamente la somma spettante al debitore in seguito allo scioglimento della comunione ereditaria __________ (omissis) e in particolare i diritti sul mappale n. __________ del RFD di __________”. L’Ufficio ha eseguito il sequestro esattamente come da ordine impartitogli dal Giudice. Ne consegue che il suo operato è stato corretto.
6. RI 1 postula la cancellazione della menzione divieto di disporre iscritta sulla part. n. __________ di __________. Con istanza di data 14 maggio 2009 l’CO 1 ha chiesto di menzionare nel registro fondiario che nessun atto di disposizione sulla particella di proprietà della comunione ereditaria possa essere iscritto senza il suo consenso. Come correttamente argomentato dal ricorrente, l’art. 5 cpv. 2 RDC vieta però espressamente di annotare a registro fondiario delle restrizioni alla facoltà di disporre su fondi appartenenti a beni comuni (cfr. anche DTF 118 III 67 cons. 2d), cosicché il divieto di disporre menzionato a registro fondiario è privo di fondamento. L’CO 1 dovrà pertanto richiedere la sua cancellazione dal registro fondiario.
7. Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 271 cpv. 1, 272, 273, 274, 275, 278 LEF; 5 cpv. 2 RDC; 22 LALEF; 5, 13, 14, 22 lett.c LOG; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’CO 1 di procedere come indicato al considerando 6 di questa sentenza.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________ PA 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.