Incarto n. 15.2009.89
Lugano 15 settembre 2009 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 agosto 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’elenco oneri depositato il 3 agosto 2009 nella procedura di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo n. __________ diretta contro
PI 1 patrocinato dall’ PA 1
procedura che concerne anche i creditori
1. PI 2, __________
rappr. dall’RA 1, __________ 2. PI 3, __________
3. PI 4, __________
patrocinata dall’avv.dr. PA 2, __________
viste le osservazioni:
– 18 luglio 2009 dell’RA 1,
– 24 agosto 2009 del PI 3;
– 1° settembre 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
richiamata l’ordinanza presidenziale del 14 agosto 2009, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo,
ritenuto
in fatto:
A. Il 3 agosto 2009, l’CO 1 ha comunicato alle parti l’elenco oneri relativo al fondo part. n. __________, di proprietà dell’escusso PI 1, allestito nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 in realizzazione delle sue cartelle ipotecarie gravanti il fondo in questione in 1°, 2°, 3° e 4° rango. Il valore complessivo attribuito dal perito al fondo è di fr. 1'480'000.--.
B. Per quanto concerne i crediti garantiti da ipoteche legali, l’elenco oneri si presenta come segue:
1. PI 3
– Imposta comunale 2003 fr. 1'933.85
– Interessi, tassa diffida fr. 378.10
– Imposta comunale 2004 fr. 4'490.30
– Interessi, tassa diffida fr. 703.95
– Imposta comunale 2005 fr. 775.40
– Interessi, tassa diffida fr. 76.60
– Imposta comunale 2006 fr. 775.40
– Interessi fr. 69.70
– Imposta comunale 2007 fr. 775.40
– Interessi fr. 36.05
– Imposta comunale 2008, richiesta acconto fr. 774.00
– Imposta comunale 2009, richiesta acconto fr. 774.00
fr. 11'562.75
2. Stato del Canton Ticino
– Imposta cantonale 2001 - ACB 29.11.2004 fr. 7'727.85
– Imposta cantonale 2002 - ACB 29.11.2004 fr. 7'632.85
– Imposta cantonale 2003 - ACB 18.05.2007 fr. 641.65
– Imposta cantonale 2005 - ACB 23.06.2008 fr. 35.60
fr. 16'037.80
C. Con tempestivo ricorso 12 agosto 2009, RI 1 ha chiesto lo stralcio dall’elenco oneri di tutti i tributi pubblici comunali e cantonali, siccome le autorità fiscali non hanno prodotto la documentazione atta a giustificare i crediti insinuati e la loro iscrizione nell’elenco oneri quale onere al beneficio di un’ipoteca legale.
D. Nelle sue osservazioni, lo PI 2 ricorda che giusta l’art. 36 cpv. 2 RFF, il potere di cognizione dell’Ufficio è limitato ad un esame prima facie della questione di sapere se la pretesa creditoria implica o meno onere reale per il fondo. Nella fattispecie, le quattro annualità insinuate dallo Stato riguarderebbero l’imposta calcolata sul valore di stima ufficiale e sul reddito della proprietà, dedotte le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari dichiarati fiscalmente dal contribuente. Il resistente ammette tuttavia che nessun conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale è stato notificato per le imposte in questione, sicché, in considerazione del termine di perenzione di 5 anni dell’art. 252 cpv. 3 LT, le ipoteche legali per le imposte cantonali del 2001 e del 2002 sono decadute e vanno quindi stralciate dall’elenco oneri.
E. Con le sue osservazioni, il PI 3 ha prodotto i conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale, osservando come anche quella riferita all’imposta del 2003 non sia prescritta, dal momento che il relativo conteggio sarebbe stato notificato il 29 dicembre 2005. Dalla “situazione aggiornata” al 24 agosto 2009 si evince che la pretesa fatta valere dal Comune ammonta complessivamente a fr. 5'957,55 (a fronte di fr. 11'562,75 iscritti nello stato di riparto impugnato).
F. L’CO 1 si è rimesso alla decisione della Camera.
Considerato
in diritto:
1. L’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
2. L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, n. 2380d e rif.).
2.1. L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Giusta l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253 (cpv. 3).
2.2. Il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito (cfr. CEF.
3. La stretta relazione con l’immobile è evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche ai sensi degli art. 95 segg. LT e per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche giusta gli art. 291 segg. LT, poiché il loro oggetto è infatti l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – esse vengono calcolate (cfr. per tutte CEF 25 giugno 2002, inc. 15.02.47, cons. 3; Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I 535 ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329). Tale relazione è inoltre riconosciuta per l’imposta sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche, limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché per l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche, limitatamente alla sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. CEF 11 maggio 2007, inc. 15.07.9, cons. 10; 25 giugno 2002, inc. 15.02.55, cons. 4; Pedroli, op. cit., pag. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., pag. 329-330).
3.1. Nel caso di specie, il PI 3 ha indicato, in sede di osservazioni, la parte dell’imposta comunale sul redito e sulla sostanza soggetta ad ipoteca legale riferita al fondo n. __________ in fr. 485.-- per il 2003, fr. 24,55 per il 2005 e di fr. 0.-- per tutti gli altri anni. Tali dati appaiono verosimili se messi a confronto con i conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale prodotti dallo stesso Comune dai quali risulta che l’imposta immobiliare cantonale ammonta a fr. 538,90 per il 2003, a fr. 27,25 per il 2005 e a fr. 0.-- per tutti gli altri anni.
Il Comune indica poi l’imposta immobiliare comunale in fr. 485.-- per gli anni 2003 e 2004 e in fr. 775,40 per gli anni successivi. Anche queste indicazioni appaiono verosimili, posto che il saggio dell’imposta immobiliare comunale è dell’1‰ del valore di stima ufficiale (art. 293 LT) e che tale valore risulta oggi essere di fr. 764'602.-- (cfr. elenco oneri, a pag. 2). Non vi sono d’altronde motivi per discutere gli importi indicati dal Comune quali interessi di ritardo.
Considerato che il Comune, nell’indicare in sede di osservazioni al ricorso un importo totale delle proprie pretese – ovvero fr. 5'957,55 – inferiore a quello figurante nell’elenco oneri impugnato (ossia fr. 11'562,75), ha in modo implicito parzialmente aderito al ricorso, e ricordato come il nuovo conteggio del Comune appaia verosimile, occorre, in parziale accoglimento del ricorso, ordinare all’Ufficio d’iscrivere nell’elenco oneri le cifre menzionate nelle osservazioni del ricorso. Rimane riservata un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla loro esigibilità.
3.2. Poiché lo PI 2 ha aderito al ricorso per quanto concerne le imposte cantonali per gli anni 2001 e 2002, ne va ordinata la cancellazione dall’elenco oneri.
3.3. Nell’elenco oneri, l’importo delle imposte cantonali per il 2003 e 2005 ammonta a fr. 641,65, rispettivamente a fr. 35,60. Tali importi sono lievemente superiori a quelli stabiliti nei conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale prodotti dal Comune, probabilmente perché comprendono gli interessi di ritardo. Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano comunque l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri. Rimane riservata un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla loro esigibilità.
4. Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 140 LEF; 36 RFF; 836 CC; 183 LAC; 252 LT; 61, 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza sono stralciate dall’elenco oneri relativo al fondo part. n. __________ le imposte cantonali 2001 e 2002.
1.2. Gli importi delle imposte comunali indicati nell’elenco oneri sono annullati e sostituiti con le seguenti indicazioni:
– Imposta comunale 2003 fr. 975.55
– Interessi di ritardo fr. 194.85
– Imposta comunale 2004 fr. 490.55
– Interessi di ritardo fr. 83.05
– Imposta comunale 2005 fr. 799.95
– Interessi di ritardo fr. 111.60
– Imposta comunale 2006 fr. 775.40
– Interessi di ritardo fr. 85.05
– Imposta comunale 2007 fr. 775.40
– Interessi di ritardo fr. 61.75
– Imposta comunale 2008 (rich. acconto) fr. 775.40
– Interessi di ritardo fr. 38.45
– Imposta comunale 2009 (rich. acconto) fr. 775.40
– Interessi di ritardo fr. 15.15
fr. 5'957.55
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI 1, Lugano;
– RA 1, __________;
– PI 3, __________;
– avv. PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.