Incarto n. 15.2009.81
Lugano 12 agosto 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Roggero-Will ed Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 luglio 2009
RI 1, patrocinata dall’ PA 1,
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, (patrocinato dall’PA 2, )
viste le osservazioni 27 luglio 2009 di PI 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 29 maggio 2009 dell’CO 1 la RI 1 ha escusso PI 1 per la somma di fr. 18'104,50 oltre interessi e spese esecutive indicando quale titolo di credito: “Liquidazione capomastro mapp. __________”. La notifica del precetto esecutivo è avvenuta il 4 giugno 2009 nella mani di P__________, moglie di PI 1. Un separato precetto esecutivo portante la stessa data e recante il medesimo numero (__________) è stato contemporaneamente notificato anche a P__________, nella sua qualità di coniuge del debitore. Alla RI 1, l’ufficio ha dipoi ritornato gli esemplari dei precetti esecutivi per il creditore, il primo – quello spiccato contro PI 1 - con l’indicazione che nessuna opposizione era stata interposta al medesimo e il secondo- quello notificato a P__________ – con la menzione che era invece stata sollevata opposizione.
B. Il 1°luglio 2009 la RI 1 ha chiesto all’CO 1 la prosecuzione dell’esecu- zione diretta contro PI 1, allegando il relativo precetto esecutivo sprovvisto di opposizione (act. B annesso al ricorso). Il giorno successivo lo stesso CO 1 ha quindi inviato al debitore l’avviso di pignoramento previsto per il 3 agosto 2009 presso la sua abitazione.
C. Con scritto dell’8 luglio 2009 il legale di PI 1 e P__________ ha comunicato all’CO 1 che i suoi clienti hanno sollevato opposizione al precetto esecutivo in rassegna, come da copie dei precetti esecutivi allegati (esemplari per il debitore). Egli ha quindi chiesto allo stesso CO 1 di procedere alla relativa verifica e di annullare l’avviso di pignoramento, dandone conferma per fax al fine di evitare inutili ricorsi all’Autorità di vigilanza. Tale richiesta è stata riproposta il 10 luglio successivo, nel quale lo stesso legale ha asserito che per una svista del funzionario postale, la presenza dell’opposi- zione di entrambi i coniugi per i rispettivi precetti esecutivi figura soltanto nel relativo esemplare destinato al debitore, come risulta dalla annessa dichiarazione rilasciata da La Posta all’attenzione dell’CO 1. Ed in effetti il 10 luglio 2009 La Posta Svizzera, interpellata sull’argomento, ha comunicato all’CO 1 che “con la presente confermiamo di avere ricevuto opposizione ai due precetti esecutivi di fr. 18'104.05 in data 4 giugno 2009, intestati ai signori PI 1 e P__________, in via __________, __________”, puntualizzando che da parte della stessa posta “si è verificato un errore all’atto della notifica”, pur declinando ogni responsabilità per eventuali richieste di rifusione di eventuali danni (act. E annesso al ricorso). Preso atto di tale dichiarazione, il 15 luglio 2009 l’CO 1 ha formalmente deciso di confermare l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ promosso contro PI 1 (opposizione registrata il 14 luglio 2009 sull’esemplare per il creditore e comunicata alla creditrice; act. C annesso al ricorso) ed oggetto di intimazione anche a sua moglie, dichiarando pertanto inammissibile la domanda di prosecuzione dell’esecu- zione avanzata dalla RI 1 nei confronti dello stesso PI 1 e annullando di conseguenza l’avviso di pignoramento previsto per il 3 agosto 2009.
D. Contro tale decisone insorge la RI 1, dichiarandosi allibita dell’operato dell’CO 1 per avere esso cancellato il timbro apposto il 19 giugno 2009 sul precetto esecutivo per il creditore (“nessuna opposizione ”; act. B annesso al ricorso) con un correttore bianco, sostituendolo con uno nuovo, di data 14 luglio 2009, con la menzione “si fa opposizione”(act. C annesso al ricorso). Ricordato che sulla copia del precetto esecutivo fatto notificare al debitore non è stata sollevata opposizione, essa ritiene di nessuna rilevanza probatoria lo scritto de La Posta, chiedendosi altresì come il responsabile di un ufficio postale possa ricordare le affermazioni della signora P__________ peraltro nemmeno proferite davanti a lui, visto che la firma del funzionario incaricato della notifica del precetto esecutivo non corrisponde alla sua, ovvero a quella della persona che ha redatto, unitamente a un altro responsabile dell’ufficio postale, la comunicazione dell’8 agosto 2009. P__________, puntualizza la ricorrente, avrebbe comunque dovuto porre fisicamente la sua firma sul precetto esecutivo intimato al marito, ciò che non ha fatto. Del resto, nell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, non è stata cerchiata la parola opposizione, ciò che invece è stato fatto in quella del debitore, per tacere del fatto che la stessa P__________ si era comunque premurata di fare opposizione sul suo precetto esecutivo, a dimostrazione che sapeva come bisognava agire in circostanze del genere. L’onere della prova spettando all’escus- so e non potendosi nella fattispecie applicare il principio in dubio pro debitore, come erroneamente sostenuto dall’ufficio nella decisione impugnata, non si può che concludere per la non ammissione dell’opposizione.
E. Con osservazioni del 27 luglio 2009 PI 1 chiede la reiezione del ricorso, ritenendo che la dichiarazione rilasciata da La Posta il 10 luglio 2009 costituisce un mezzo probatorio sufficiente per ritenere che P__________ abbia esteso l’opposizione anche al precetto esecutivo destinato al marito.
considerando
in diritto:
1. Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto esecutivo è notificato al debitore (art. 71 cpv. 1 LEF). La notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEFF). All’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali – ovvero su quello destinato al debitore e su quello desinato al creditore (cfr. art. 70 cpv. 1 LEF) – in quale giorno e a chi questa sia stata notificata (art. 72 cpv. 2 LEF). Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF). Della dichiarazione di opposizione si deve dare atto gratuitamente al debitore che lo richieda (art. 74 cpv. 3 LEF).
2. Dagli atti dell’incarto risulta che la domanda di esecuzione promossa dalla ricorrente è stata diretta contro PI 1, con l’indicazione anche del nominativo della moglie dell’escusso nella persona di P__________. Il precetto esecutivo è quindi stato intimato sia a PI 1 quale debitore, sia a P__________ quale coniuge del debitore. Perché ciò è avvenuto non è dato sapere. La questione non ha da essere chiarita, in quanto non litigiosa.
Sempre dagli atti, risulta che i due precetti esecutivi sono stati notificati il 4 giugno 2009 a P__________, la quale ha apposto opposizione con la propria firma solo sull’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore che le è stato notificato nella sua qualità di coniuge del debitore (act. E annesso al ricorso), ma non sull’esemplare del precetto esecutivo, sempre destinato al creditore, direttamente spiccato contro il marito (act. B annesso al ricorso, v. domanda di prosecuzione dell’esecuzione). L’oppo- sizione di P__________ figura invece su entrambi gli esemplari dei precetti esecutivi destinati al debitore. Per concludere, mentre che per il precetto esecutivo notificato a P__________ è pacifico che sia sull’esemplare per il creditore, che su quello per il debitore è stata apposta la relativa opposizione, non altrettanto si può dire – al meno per ora - per quanto riguarda l’altro precetto esecutivo (quello destinato ad essere intimato a PI 1), giacché l’opposizione, in questo caso, figura soltanto sull’esem- plare del precetto per il debitore e non su quello per il creditore, oggetto di registrazione da parte dell’CO 1 il 19 giugno 2009 (act. B annesso al ricorso). Una considerazione nondimeno si impone. E’ piuttosto inverosimile per non dire assai improbabile che P__________ si sia proposta, una volta ricevuti i due precetti esecutivi, di formalizzare l’opposizione con la propria firma soltanto sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore – ovvero quello che poi viene ritornato all’CO 1 – che andava intimato a lei quale coniuge del debitore e non, parallelamente, anche sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore destinato ad essere intimato al marito. Ci si deve pertanto chiedere se P__________ non sia stata tratta in errore per un vizio di notifica, rispettivamente per un malinteso, ritenuti altrimenti inspiegabili due comportamenti così diversi in occasione delle due notifiche, riguardanti una il marito direttamente e l’altra essa medesima, quale coniuge del debitore indicato nella relativa esecuzione e, quindi, quale soggetto che aveva senz’altro interesse a opporsi ad entrambi i precetti (che in realtà era però uno solo, ambedue i precetti riportando del resto il medesimo numero).
3. Sennonché, ogni dubbio al riguardo risulta fugato - checché ne dica la ricorrente – dalla dichiarazione de La Posta del 10 luglio 2009, con la quale essa ha riconosciuto che da parte di P__________ era stata sollevata opposizione a entrambi i precetti esecutivi e che da parte della stessa posta si era verificato un errore nell’atto della notifica. Certo, coloro che hanno sottoscritto tale documento, ossia C__________, Responsabile Esercizio, e C__________, Responsabile Comunicazione, non erano coloro che hanno notificato i precetti in rassegna a P__________. Nondimeno è da presumere che per spingersi sino a tanto nel loro imbarazzante comunicato essi, quali funzionari dirigenti con accresciute responsabilità e, quindi, con posizione di garante, abbiano eseguito minuziose ricerche interne - segnatamente sentendo il funzionario postale che ha proceduto alla relativa notifica - volte ad accertare l’effettivo svolgimento dei fatti. E per finire il comunicato riporta uno scenario del tutto compatibile con quanto preteso dal legale dei coniugi PI 1 nel suo scritto 10 luglio 2009, ovvero che si è verificata una svista da parte dello stesso funzionario postale, che non ha fatto sì che l’opposizione di P__________ per quanto riguarda il precetto esecutivo notificato per suo tramite al marito fosse riportata - come avvenuto per il precetto esecutivo a lei direttamente notificato nella sua veste di coniuge del debitore – anche sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore. Giacché, come visto, nulla induce a ritenere che P__________ avesse manifestato l’intenzione di sollevare opposizione solo al precetto esecutivo direttamente notificatole e non a quello da intimare al marito. Si fosse verificata una circostanza del genere, il funzionario postale non avrebbe mancato di rilevarla ai suoi superiori.
4. Ne discende pertanto che la decisone impugnata, con la quale l’CO 1 ha riconosciuto l’opposizione sollevata da P__________ anche al precetto esecutivo oggetto di intimazione a PI 1, dichiarando poi irricevibile la domanda di prosecuzione dell’esecuzione della creditrice e annullando l’avviso di pignoramento previsto per il 3 agosto 2009, resiste alla critica. Il ricorso va pertanto disatteso.
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
PA 1, ;
PA 2, ;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.