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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2009 15.2009.72

15. Dezember 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,770 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Ricorsi per una parte privi di oggetto e per l’altra irricevibili

Volltext

Incarto n. 15.2009.72 15.2009.73 15.2009.74

Lugano 15 dicembre 2009 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sui ricorsi 24 luglio 2009 di

1. RI 1  2. RI 2  3. RI 3  4. RI 4  5. RI 5  6. RI 6  7. RI 7  8. RI 8  9. RI 9  10.  RI 10  11.  RI 11  tutti rappr. da RA 1  a sua volta patrocinata dall’  PA 1   

contro  

l’operato dell’amministratore speciale

 CO 1   

nelle procedure di fallimento aperte nei confronti di

1. PI 3  (inc. 15.09.72) 2. PI 1  (inc. 15.09.73)   3. PI 2  (inc. 15.09.74)

e meglio contro la decisione 16 giugno 2009, con cui l’amministratore speciale ha respinto una domanda di (seconda) proroga del termine impartito ai cessionari e qui ricorrenti per esercitare le pretese della massa a loro cedute giusta l’art. 260 LEF;

viste le osservazioni 7 luglio 2009 dell’amministratore speciale;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 30 marzo 2007, IS 1 è stato nominato amministratore speciale dei (singoli) fallimenti delle società PI 1, PI 2 e PI 3 (gruppo __________).

                                  B.   Il 15 dicembre 2008, l’amministratore speciale ha ceduto (ai sensi dell’art. 260 LEF) ad alcuni creditori di PI 3, ovvero ai qui ricorrenti RI 1, RI 2, RI 4 e __________, tutta una serie di pretese e beni della fallita oggetto di contestazioni (conti gestiti dal commissario concordatario, debitori scoperti, cauzioni e garanzie, ecc.). Ha impartito loro un termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle pretese cedute.

                                  C.   Lo stesso 15 dicembre 2008, l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 2, tra cui i qui ricorrenti RI 1 e __________, tutta una serie di pretese e beni della fallita oggetto di contestazioni (conti gestiti dal commissario concordatario, pretese in consorzi, cauzioni e garanzie, ecc.). Ha pure impartito loro un termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle pretese cedute.

                                  D.   Il 16 dicembre 2008, l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 1, ovvero agli undici ricorrenti, tutta una serie di pretese della fallita oggetto di contestazioni (pretese in un consorzio, anticipi residui depositati presso il commissario, debitori scoperti, cauzioni e garanzie, azioni, ecc.). Ha impartito loro un termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle pretese cedute.

                                  E.   In tutte e tre le procedure, l’amministratore speciale ha prorogato il termine impartito ai cessionari fino al 30 giugno 2009 (scritto 27 maggio 2009, doc. F).

                                  F.   Il 16 giugno 2009, l’amministratore speciale ha respinto l’istanza inoltrata in tutte e tre le procedure fallimentari dai summenzionati cessionari tendente ad un’ulteriore proroga del termine fino al 30 settembre 2009.

                                  G.   I ricorrenti contestano tale provvedimento, sostenendo, in sostanza, che il termine impartito loro è troppo breve, tenuto conto che essi avrebbero potuto consultare la documentazione necessaria ad esercitare le pretese cedute solo nel mese di giugno e solo parzialmente, siccome parte di essa si trovava in altre sedi (UBS, Ministero pubblico, UEF, ecc.), motivo per cui hanno chiesto che il termine fosse prorogato fino al 31 gennaio 2010, con facoltà di ulteriore proroga. I ricorrenti hanno inoltre criticato la decisione dell’amministratore speciale di attribuire ai creditori l’incombenza di contestare la cessione globale dei crediti delle società fallite a favore delle banche, chiedendo che fosse invece fatto ordine all’amministratore speciale d’incoare l’azione volta a contestare tale cessione.

                                  H.   Il 9 luglio 2009, l’amministratore speciale ha annullato tutte le cessioni, essendo “venute a mancare – a mia conoscenza – gli atti giudiziari minimi richiesti per il mantenimento dei diritti da voi acquisiti”, ad eccezione di quelle riferite al diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita e alla pretesa oggetto della causa penale pendente presso il Ministero pubblico inc. no. 2006.__________.

                                    I.   Il 13 agosto 2009, l’amministratore speciale ha parzialmente modificato la sua decisione d’annullamento del 9 luglio 2009, stabilendo che, nel fallimento di PI 3, rimanevano in vigore le cessioni delle posizioni “lavori da fatturare per la pallinatrice” e “lista dei debitori scoperti”, nel fallimento PI 2 quelle delle posizioni “consorzio lotto 616”, “consorzio lotto 404” e “lista dei debitori scoperti”, e nel fallimento PI 1 le cessioni delle posizioni “contro Banca Stato per il consorzio __________”, “anticipo residuo presso avv. __________”, “consorzio terrapieno __________”, “lista dei debitori scoperti” e “azioni S__________ SA”.

                                  L.   Con sentenza del 26 agosto 2009 (inc. 15.09.80), la scrivente Camera ha parzialmente accolto il ricorso promosso dai medesimi creditori cessionari contro i provvedimenti 9 luglio 2009 di annullamento parziale delle cessioni, annullandole e retrocedendo l’incarto all’amministratore speciale, affinché impartisse ai ricorrenti “un termine di 10 giorni per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle osservazioni 31 luglio 2009 al ricorso in esame e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sulla loro conferma”, ciò che ha poi effettivamente fatto con provvedimento del 14 settembre 2009.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

                               1.1.   Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

                               1.2.   Nel caso in esame, i tre ricorsi sono tutti riferiti alla stessa decisione dell’amministratore unico e tendono al suo annullamento e alla proroga del termine fino al 31 gennaio 2010. Le tre vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

                                   2.   Poiché i ricorrenti non hanno chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al loro ricorso, ci si potrebbe anzitutto chiedere se la decisione impugnata non sia da considerare superata dalla decisione 9 luglio 2009 con cui sono state annullate tutte le cessioni (provvedimento che è poi stato parzialmente riformato da questa Camera), siccome non torna conto prorogare il termine per esercitare pretese la cui cessione è stata annullata o definitivamente confermata. La questione può comunque rimanere indecisa nella fattispecie, giacché i ricorsi vanno dichiarati, per una parte, privi di oggetto e per l’altra irricevibili.

                               2.1.   I ricorsi sono privi di oggetto – e vanno quindi stralciati dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR) – per quanto riguarda la cessione delle pretese per le quali l’amministratore ha ammesso la tempestività delle azioni promosse dai cessionari (elencate nella tabella annessa allo scritto 13 agosto 2009), ciò che ha determinato l’accoglimento del ricorso 20 luglio 2009 limitatamente a tali medesime pretese: il rispetto del termine impartito rende infatti inutile la sua proroga.

                               2.2.   Anche se i ricorrenti sembrano chiedere che la proroga fino al 31 gennaio 2010 venga concessa loro per tutte le pretese cedute, la motivazione dei ricorsi si riferisce soltanto alle pretese delle società fallite contro i propri clienti (fatture e lavori in corso) e contro consorzi. I ricorrenti non hanno invece speso nemmeno una parola per le altre pretese, ovvero quelle per cui la Camera, nella procedura dipendente dal ricorso 20 luglio 2009 (inc. 15.09.80), ha retrocesso l’incarto all’amministratore speciale perché desse la facoltà ai cessionari di dimostrare di averle tempestivamente esercitate. Si tratta delle posizioni segnate in marrone nelle tabelle allegate alle circolari 13 agosto e 14 settembre 2009 dell’amministratore speciale, che riguardano segnatamente le pretese delle masse fallimentari sorte durante la moratoria concordataria contro il commissario avv. __________ (gestione dei conti __________) e contro l’ing. __________ prestiti ad azionisti o a terzi, azioni e partecipazioni, cauzioni e garanzie, nonché macchinari e altri beni mobili trattenuti da terzi o irreperibili. Poiché formalmente carenti (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), i ricorsi sono da considerare irricevibili per quanto concerne tali posizioni. A titolo aggiuntivo, va inoltre rilevato come i ricorrenti abbiano aspettato l’8 maggio 2009 per chiedere la documentazione di cui lamentano ora la mancanza, mentre le cessioni risalgono al 15/16 dicembre 2008, e non abbiano contestato né la sentenza 26 agosto 2009 di questa Camera né il successivo provvedimento 14 settembre 2009 dell’amministratore speciale.

                                   3.   È d’altronde tardiva la contestazione relativa alla cessione del diritto di contestare la cessione globale dei crediti delle società fallite a favore delle banche (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF), siccome le relative decisioni dell’amministratore speciale del fallimento risalgono al 15, rispettivamente 16 dicembre 2008.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 241, 260 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:              1.   Sono congiunte le procedure dipendenti dai ricorsi 24 giugno 2009 contro il provvedimento 16 giugno 2009 dell’amministratore speciale dei fallimenti di __________, __________ e PI 1.

                                   2.   Il ricorso contro il provvedimento emesso il 16 giugno 2009 nel fallimento di PI 1 è parzialmente irricevibile e per il rimanente va stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

                                   3.   Il ricorso contro il provvedimento emesso il 16 giugno 2009 nel fallimento di __________ è parzialmente irricevibile e per il rimanente va stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

                                   4.   Il ricorso contro il provvedimento emesso il 16 giugno 2009 nel fallimento di __________ è parzialmente irricevibile e per il rimanente va stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

                                   5.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   6.   Intimazione all’avv. PA 1, __________;

                                         Comunicazione a CO 1, Lugano, nella sua qualità di amministratore speciale dei fallimenti PI 1, PI 2 e PI 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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