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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.2009 15.2009.61

18. Juni 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·825 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Stima dei beni pignorati o costituiti in pegno. Numero, momento e comunicazione della/delle stima/e

Volltext

Incarto n. 15.2009.61

Lugano 18 giugno 2009 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sulla “petizione/istanza” 4 giugno 2009 di

 RI 1

  contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’omissione di far procedere ad una nuova perizia sul valore di stima dei fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________ (es. __________ e __________), n. __________ RFD di __________ (es. __________) e n. __________ RFD di __________ (es. __________), di sua proprietà;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 27 marzo 2009 l’Ufficio ha pubblicato l’asta dei fondi citati in ingresso;

                                         che il 15 aprile 2009 l’escussa ha ricorso contro tale provvedimento, lamentando il fatto che l’Ufficio avesse pubblicato gli avvisi d’incanto senza comunicarle in precedenza l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF;

                                         che la Camera, con sentenza 4 maggio 2009 (inc. 15.09.39), ha respinto il ricorso, ritenendolo prematuro, siccome l’elenco oneri non può essere allestito (né a fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione;

                                         che il 25 maggio 2009, RI 1 ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza cantonale, precisando di contestare il fatto che l’Ufficio aveva determinato il valore di stima dei fondi sulla base di una perizia allestita nel 2005-2006 invece di ordinarne una nuova prima di pubblicare l’asta;

                                         che il ricorso - cui è stato conferito effetto sospensivo - è tuttora pendente;

                                         che nel frattempo l’Ufficio ha annullato le aste in questione (Foglio ufficiale cantonale n. __________);

                                         che con l’atto in esame l’escussa chiede alla Pretura __________ di ordinare all’Ufficio di procedere ad una stima dei fondi in base ad una perizia non più vecchia di un anno e di comunicargliela con una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF;

                                         che la Pretura ha giustamente trasmesso l’atto per competenza a questa Camera (art. 10 LALEF);

                                         che la ricevibilità della “petizione/istanza” quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF è dubbia;

                                         che nella misura in cui l’escussa rimette in discussione l’avviso d’incanto 27 marzo 2009, la sua contestazione è ovviamente priva di oggetto, dal momento che siffatto incanto è stato annullato;

                                         che, sebbene la censura relativa alla stima potrebbe apparire prematura, richiamato il potere di vigilanza della Camera sugli uffici d’esecuzione e fallimenti (art. 10 cpv. 1 LALEF), appare comunque opportuno, a scanso di equivoci, ordinare CO 1 di far allestire nuove perizie – o di far aggiornare quelle esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste, visto il tempo trascorso dalle ultime perizie;

                                         che va infatti ricordato che una prima stima dev’essere eseguita al momento del pignoramento del fondo (art. 97 cpv. 1 LEF e 9 RFF) e dev’essere menzionata nell’avviso d’incanto (art. 138 LEF) e negli avvisi speciali (art. 139 LEF);

                                         che una seconda stima deve eventualmente essere eseguita prima del deposito dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), qualora l’Ufficio abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea (nuovi oneri o eliminazione di oneri, lungo tempo trascorso dalla precedente stima, ecc., cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140): in tal caso il nuovo valore di stima va indicato nell’elenco oneri (art. 44 e 9 RFF);

                                         che anche nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare la stima dei fondi costituiti in pegno può avvenire in due momenti successivi: prima della pubblicazione dell’avviso d’incanto (art. 97 cpv. 1 LEF e 9 RFF, per il rinvio degli art. 155 LEF e 99 RFF; Gilliéron, n. 16 ad art. 155), con menzione in siffatta pubblicazione (art. 138 LEF) e negli avvisi speciali (art. 139 LEF); poi eventualmente prima del deposito dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF per il rinvio degli art. 156 cpv. 1 LEF e 102 RFF), qualora l’Ufficio abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 155), con menzione del nuovo valore di stima nell’elenco oneri (art. 44 e 9 RFF);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 97, 140, 155 LEF; 9, 44, 99 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   La segnalazione è evasa nel senso che è ordinato all’CO 1 di far allestire nuove perizie – o di far aggiornare quelle esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a RI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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