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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.2009 15.2009.5

5. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,295 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali precedute da sequestri fiscali. Realizzazione dei beni pignorati

Volltext

Incarto n. 15.2009.5

Lugano 5 febbraio 2009 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 19 dicembre 2008 di

 RI 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incasso del saldo dei conti bancari pignorati nelle esecuzioni n. __________ promosse contro il ricorrente da

1. PI 1  2. PI 2  3. PI 3  4. PI 4  tutti rappr. dall’RA 1   

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   A convalida di precedenti sequestri fiscali eseguiti a favore della PI 1, della PI 2 e dei PI 3 e PI 4, nell’ambito di un’inchiesta fiscale speciale avviata contro diversi contribuenti attivi in Svizzera nel campo della distribuzione ed amministrazione di giochi elettronici per bar, l’CO 1, il 2 marzo 2006, ha emesso quattro precetti esecutivi per “prestazione di garanzie” nei confronti di RI 1, con cui egli è stato diffidato a “prestare garanzie” a favore dei procedenti per fr. 2'605'000.--, rispettivamente fr. 3'660'000.--, fr. 1'975'000.-- e fr. 1'160'000.--, oltre interessi e spese. Quale titolo di credito è stata indicata la richiesta di garanzia del 6 febbraio 2006.

                                  B.   Dopo che, il 14 novembre 2006, le opposizioni interposte dall’escusso erano state rigettate in via definitiva, l’CO 1, il 29 novembre 2006, ha proceduto a pignorare – in particolare – due conti dell’escusso aperti presso la Graubündner Kantonalbank di Coira (n. __________ e __________) e due conti presso la Zürcher Kantonalbank di Zurigo (n. __________ e __________).

                                  C.   Il 20 novembre 2007, l’Ufficio ha comunicato all’escusso che i procedenti avevano chiesto la realizzazione dei beni mobili pignorati. Con scritto 23 novembre 2007, l’escusso si è opposto alla realizzazione, chiedendone la sospensione. Il 27 novembre 2008, l’Ufficio gli ha poi comunicato le domande di realizzazione dei beni immobili. Con scritto 4 dicembre 2008, l’escusso ha nuovamente contestato la “decisione di vendere i beni compresi nelle precitate esecuzioni [...] ritenuto che una realizzazione è contraria allo spirito della procedura in corso, la quale permette semmai unicamente l’ottenimento di garanzie per un credito non ancora accertato da una decisione cresciuta in giudicato”, e ha chiesto di “tenere ancora in sospeso le citate realizzazioni fino alla definizione delle procedure tutt’ora in atto”.

                                  D.   Il 20 novembre, rispettivamente il 5 dicembre 2008, l’Ufficio ha ordinato alle due banche di versare il saldo dei conti pignorati sul suo conto corrente postale, ciò che è avvenuto il 4 dicembre 2008 per quanto concerne la Graubündner Kantonalbank (accrediti di fr. 109'052,30 e fr. 110'643,70) e il 12 dicembre 2008 per quanto riguarda la Zürcher Kantonalbank (accrediti di fr. 430'987,65 e fr. 6'807,65).

                                  E.   Con ricorso 19 dicembre 2008, l’escusso chiede, in via principale, l’accertamento della nullità della procedura di realizzazione attuata dall’Ufficio e in via subordinata l’annullamento dell’ordine di versamento impartito alle banche e la riapertura dei conti bancari estinti. Egli sostiene anzitutto che la realizzazione sarebbe avvenuta meno di dieci giorni dopo il ricevimento della domanda di vendita e andrebbe quindi annullata in virtù dell’art. 122 cpv. 1 LEF. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il sequestro ordinato dall’autorità fiscale dovrebbe essere parificato a un sequestro penale conservativo, che per propria natura impedirebbe la realizzazione dei beni sequestrati prima della conclusione della procedura di merito con sentenza cresciuta in giudicato. Ciò tanto più, nel caso concreto, che l’Ufficio procedure speciali di Bellinzona, con decisione 9 settembre 2008, ha risoluto che il recupero d’imposta dovuta ammonta a fr. 3'449'622,85, equivalente solo a un terzo dell’importo complessivo posto in esecuzione. Per il ricorrente le stesse considerazioni varrebbero anche per la procedura esecutiva. Infine, egli esprime dubbi sulla tempestività della convalida dei sequestri.

                                  F.   Sia l’Ufficio che i procedenti si oppongono al ricorso, con motivi di cui si dirà, se occorre, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto:

                                   1.   I resistenti contestano la tempestività del ricorso, allegando dubbi sulla sua trasmissione d’ufficio alla scrivente Camera, mentre l’atto era indirizzato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello; fanno inoltre osservare che il trasferimento del saldo dei conti presso la Graubündner Kantonalbank è avvenuto già il 4 dicembre 2008.

                               1.1.   Il ricorso, formulato – per manifesta svista – alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, è comunque stato correttamente inoltrato il 19 dicembre 2008 all’CO 1 (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), a cui è giunto il 22 dicembre. L’Ufficio l’ha poi trasmesso a questa Camera in conformità dell’art. 9 cpv. 5 LPR. Il ricorso è quindi da considerare validamente presentato il 19 dicembre 2008.

                               1.2.   Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

                                  a)   Occorre anzitutto determinare quale sia il provvedimento o i provvedimento impugnati. Il ricorrente indica in proposito l’ordine di chiusura dei conti bancari e sostiene che la pregressa comunicazione delle domande di realizzazione non sarebbe invece impugnabile. In realtà, tale comunicazione, che è esplicitamente prescritta dalla legge (art. 120 LEF), è senza dubbio un provvedimento suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. sentenza 21 aprile 1998 del Tribunale cantonale grigionese, PKG 1998, 153-156, cons. 1), poiché costituisce un’azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo d’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico e che permette la prosecuzione dell’esecuzione con effetti verso l’esterno (cfr. DTF 116 III 93 cons. 1, CEF 17 settembre 2001 [15.01.254], cons. 2.4b; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Be­schwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 17). Non si tratta infatti di un semplice avviso informativo sul modo in cui l’ufficio d’esecuzione intende di procedere in futuro o di conferma di un provvedimento già passato in giudicato, ma è l’atto esecutivo con il quale l’ufficio materializza la propria decisione di dare seguito alla domanda di realizzazione, dopo averne verificato la ricevibilità (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 4 ad art. 116-150 e n. 17-20 ad art. 116). In altri termini, si tratta a ben vedere della notifica dell’avvio della procedura di realizzazione (cfr. art. 119 LEF). La ricezione della comunicazione della domanda di realizzazione segna per l’escusso l’inizio del termine di dieci giorni entro il quale egli può, con un ricorso, opporsi alla realizzazione (nonché alle sue modalità se l’ufficio le ha già indicate nell’avviso), invocando, ad esempio, l’inosservanza dei termini stabiliti all’art. 116 LEF (Gilliéron, op. cit., n. 4 i.f. ad art. 116-150) oppure chiederne la dilazione alle condizioni dell’art. 123 LEF.

                                  b)   In quanto verta sulla decisione di realizzare i crediti pignorati, formalizzata con la comunicazione 20 novembre 2007 delle domande di realizzazione (doc. 17), il ricorso in esame sarebbe tardivo. Sennonché il ricorrente aveva già – tempestivamente – contestato questi provvedimenti con scritto 23 novembre 2007 (doc. 18). Non risulta che tale contestazione – che era da considerare quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF – sia poi stata ritirata né che l’Ufficio abbia riconsiderato il proprio provvedimento. Le domande di realizzazione formulate il 27 novembre 2008 riguardavano poi unicamente i beni immobili. Il ricorso, su questo punto, deve quindi essere ritenuto tempestivo.

                                  c)   Non è per contro necessario accertare la tempestività del ricorso in merito alla realizzazione dei crediti in quanto tale – ovvero il loro incasso quale modo di realizzazione specifico dei crediti non contestati (art. 100 LEF; DTF 120 III 134, cons. 3/a; Gilliéron, n. 15 ad art. 115-150) – perché le critiche ricorsuali si esauriscono nella contestazione del solo principio della realizzazione. Il ricorrente non formula infatti alcuna censura sulle sue modalità.

                                  d)   La censura riferita alla tempestività della convalida dei sequestri è manifestamente tardiva, ma la caducità del sequestro determinata dall’inosservanza dei termini di convalida dev’essere constatata d’ufficio (art. 280 n. 1 LEF), come pure la nullità degli atti esecutivi compiuti nella procedura del sequestro diventato caduco (DTF 96 III 67, cons. 3).

                               1.3.   La legittimazione del ricorrente non è contestata è comunque non si può negare ch’egli abbia un interesse attuale, concreto e degno di protezione ad opporsi alla realizzazione impugnata.

                               1.4.   Il ricorso è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nell’opporsi alla realizzazione invocando il carattere provvisorio delle decisioni di prestazione di garanzia del 6 febbraio 2006 e dei relativi sequestri, il ricorrente misconosce che la decisione dell’CO 1 di realizzare i crediti pignorati non si fonda direttamente sugli atti ch’egli cita bensì sulle domande di realizzazione di questi crediti inoltrate il 20 novembre 2007 nell’ambito di procedure esecutive nelle quali le opposizioni interposte dall’escusso sono state rigettate in via definitiva con sentenze ormai passate in giudicato da tempo. L’CO 1 era quindi tenuto per legge (art. 119 LEF) a procedere alla realizzazione dei conti bancari del ricorrente.

                               2.1.   Certo, le esecuzioni in questione non tendono al pagamento dei crediti vantati dagli escutenti ma solo alla prestazione di garanzie a concorrenza degli importi indicati sui precetti esecutivi. Tuttavia, le esecuzioni in prestazione di garanzie sono esecuzioni ordinarie che sono disciplinate dalle stesse norme applicabili alle esecuzioni in pagamento (art. 38 cpv. 1 LEF), fatte salve alcune norme particolari come l’art. 43 n. 3 LEF. Ne consegue che se l’escusso non fornisce volontariamente le garanzie richieste (così da estinguere l’esecuzione in applicazione dell’art. 12 LEF), l’ufficio d’esecuzione, adito con una valida domanda di realizzazione, è obbligato a realizzare i beni pignorati, ma, visto lo scopo dell’esecuzione, è tenuto a depositarne il ricavo presso lo stabilimento dei depositi a garanzia delle pretese dell’escutente (art. 9 LEF; Gilliéron, n. 47 ad art. 144). Nel caso di esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali, il ricavo della realizzazione potrà quindi essere consegnato all’autorità fiscale, di regola dopo che la tassazione è diventata definitiva, solo con il consenso dell’escusso o al termine di una procedura di realizzazione del diritto di pegno gravante la somma depositata a favore del fisco (CEF 26 agosto 2005, inc. 15.03.120/121, cons. 5; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 38; Frey, Basler Kommentar zum DBG, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2008, 2a ed., n. 91-92 ad art. 169).

                               2.2.   La decisione dell’CO 1 di realizzare i conti bancari dell’escusso va dunque confermata. Nulla muta il fatto che tale decisione, a causa del ricorso interposto dall’escusso il 23 novembre 2007, non era ancora passata in giudicato quando l’Ufficio ha ordinato alle banche di versargli il saldo dei conti, dal momento che l’autorità di vigilanza non aveva conferito l’effetto sospensivo al ricorso (cfr. art. 36 LEF).

                               2.3.   Ancorché non sia tema del ricorso, occorre sottolineare che l’Ufficio non potrà consegnare quanto incassato ai procedenti senza il consenso dell’escusso o la presentazione di una valida domanda di realizzazione formulata dagli escutenti nell’ambito di una procedura di realizzazione del loro pegno sugli importi depositati sul conto dell’Ufficio.

                                   3.   Il ricorrente invoca quale ulteriore motivo d’impugnazione il fatto che l’Ufficio procedure speciali (UPS) della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, con decisione 9 settembre 2008, ha risoluto che il recupero d’imposta dovuta ammonta a fr. 3'449'622,85, equivalente solo a un terzo dell’importo complessivo posto in esecuzione (doc. 6 allegato al ricorso, che concerne però il ricorso interposto dall’escusso presso la Camera tributaria del Tribunal d’appello e non la decisione impugnata dell’UPS). I resistenti invece osservano come la decisione dell’UPS si riferisca solo al recupero d’imposta e non alla procedura avviata contro l’escusso per sottrazione fiscale e complicità, nell’ambito della quale sono state emesse le richieste di garanzia all’origine della decisione impugnata. A prescindere dal fatto che gli importi incassati dall’Ufficio sono nettamente inferiori anche alla cifra stabilita dall’UPS, non è comunque necessario istruire la questione in questa sede. Infatti, come già rilevato sopra, le esecuzioni in esame si fondano su precetti esecutivi ormai definitivi. Solo il loro ritiro da parte degli escutenti o una sentenza di annullamento (parziale o totale) delle esecuzioni ai sensi degli art. 85 o 85a LEF avrebbe potuto impedire la realizzazione. Il ricorrente non allega che sia stato il caso. La questione di un’eventuale responsabilità dei procedenti per il mantenimento di misure conservative ed esecutive per importi asseritamente eccessivi esula dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

                                   4.   La censura fondata sull’asserita inosservanza del termine minimo di dieci giorni di cui all’art. 122 cpv. 1 LEF – norma che si applica anche ai crediti pecuniari pignorati non ancora incassati (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 122) – va parimenti respinta, dato che l’Ufficio, già il 20 novembre 2007, aveva comunicato all’escusso il deposito delle domande di realizzazione dei beni mobili.

                                   5.   Il ricorrente formula dubbi sulla tempestività della convalida dei sequestri e chiede che l’Ufficio fornisca la prova della notificazione del verbale di sequestro. Tale richiesta andava inoltrata direttamente all’Ufficio. In ogni caso, la questione della validità dei sequestri è irrilevante per quanto riguarda la validità delle esecuzioni in esame – e pertanto della decisione di realizzazione impugnata –, siccome il pignoramento è stato eseguito al foro esecutivo ordinario, ovvero presso il domicilio dell’escusso (art. 46 LEF), e non al foro del sequestro.

                                   6.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 38, 116, 120, 122, 280 LEF; 110, 170 LIFD; 183, 249 LT; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:               

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:      – avv. PA 1, __________;

                                                                      – RA 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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