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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2009 15.2009.42

29. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,357 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Pignoramento di salario. Spese di trasferta. Pasti fuori domicilio. Creditori privilegiati. Spese di locazione e spese accessorie alla stessa

Volltext

Incarto n. 15.2009.42

Lugano 12 maggio 2009 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 marzo 2009 di

 RI 1  (patrocinato dall’  PA 1 )  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________. n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1   es. n. __________ e n. __________ PI 2   es. n. __________ e n. __________ PI 3   es. n. __________ e n. __________ (queste due ultime rappresentate dall’ __________, __________)  

viste le osservazioni 21 aprile 2009 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro PI 1, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escusso, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 4'370.-- sino al 30 giugno 2009 e in fr. 3'520.-- dal 1° luglio 2009, sulla base del seguente conteggio:

                                              Guadagno

                                              debitore                               fr. 4’470.-totale                                    fr. 4’470.--

                                              Minimo d’esistenza         sino al 30.06.09       dal 01.07.09

                                               Minimo di base                  fr. 1’550.--            fr. 1'550.--

                                              Riscaldamento                   fr.    350.--           

                                              Locazione                           fr.  2’000.--           fr. 1'500.--

                                              Trasferte                              fr.    220.--            fr.    220.--

                                              Pasti fuori domicilio           fr.    250.--            fr.    250.--

                                              Totale deduzioni                 fr. 4’370.--            fr. 3'520.--

                                     B.      Con ricorso 23 marzo 2009 RI 1 chiede la riforma del verbale di pignoramento, argomentando di abitare a __________ e di avere degli orari di lavoro irregolari che non gli permetterebbero di utilizzare i mezzi pubblici. Inoltre egli avrebbe costi per la cassa malattia di fr. 600.-- mensili, che non gli sarebbero stati conteggiati dall’Ufficio. RI 1 asserisce che l’Ufficio neppure avrebbe considerato la spesa di riscaldamento che egli paga ratealmente.

                                     C.      Delle osservazioni 21 aprile 2009 dell’CO 1, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                     2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                     3.      Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.

                                     4.      E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ /Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 27 ad § 23; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).

                                      5.      Vivendo a __________ e lavorando come autista a __________ con un orario di servizio irregolare -circostanza documentata dalla dichiarazione 6 febbraio 2009 del datore di lavoro dell’escusso, dalla quale emerge che egli effettua turni di lavoro irregolari tra le 05.00 e le 24.00- l’Ufficio ha già correttamente riconosciuto l’importo mensile di fr. 220.-- per le spese di trasferta dell’escusso. Oltre a ciò l’Ufficio, conformemente al principio secondo cui il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dall’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale (cfr. la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblica sul FUCT n. 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74 s., punto 2.4b), ha anche riconosciuto a RI 1 l’importo mensile di fr. 240.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica.

                                     6.      Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93). L’Ufficio non ha riconosciuto, correttamente, l’importo mensile di fr. 600.-- per i premi della cassa malattia, atteso che dalla documentazione agli atti  -segnatamente dal verbale di pignoramento dal quale emerge che la cassa malattia è creditrice per importi tutt’altro che trascurabili- emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo.

                                     7.      Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

                                               In base al contratto di locazione agli atti RI 1 paga fr. 2'000.-- a titolo di canone di locazione per la casa di 5 locali oltre a cucina, sala da bagno, doppio servizio, WC separato, solaio, cantina, autorimessa, posteggio scoperto che occupa  a __________. Oltre al canone l’inquilino deve pagare tutte le spese accessorie.

                                               Il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato che vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.). In base a questo principio l’Ufficio, ritenuto che il costo per l’alloggio di RI 1 è parso sproporzionato alle sue necessità, con provvedimento 2 gennaio 2009 ha deciso che dal 31.05.2009 (termine poi prorogato al 30.06.2009) questo canone locatizio non sarà più considerato nella determinazione del minimo di esistenza e che da tale data sarà riconosciuto un importo tutto compreso di non oltre fr. 1'500.--. Quale logica conseguenza di questo provvedimento, l’Ufficio ha riconosciuto l’importo di fr. 350.-- mensili quale costo per il riscaldamento solo fino al 30.06.2009: a decorrere da tale data infatti questi costi saranno compresi nella somma di fr. 1'500.--. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato anche su questo punto.

                                     8.      Il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2, 92 n. 3, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                      1.       Il ricorso è respinto.

                                      2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione a:

                                              - __________ PA 1, __________;

                                              - PI 1, __________;

                                               - __________, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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