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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.2009 15.2009.15

13. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·585 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento

Volltext

Incarto n. 15.2009.15

Lugano 13 febbraio 2009 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 gennaio 2009 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1  

viste le osservazioni:

-     5 febbraio 2009 della PI 1;

-     11 febbraio 2009 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 31 ottobre 2008 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 2'157.95 oltre accessori.

                                         L’atto esecutivo è stato notificato al debitore il 16 gennaio 2009.

                                  B.   Con ricorso 26 gennaio 2009 RI 1 chiede di “bloccare” la comminatoria di fallimento argomentando di voler versare degli acconti per saldare lo scoperto in tre o quattro mesi.

                                  C.   Delle osservazioni 5 gennaio 2009 della PI 1 e 11 febbraio 2009 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                                                                                                         –     l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione                                        ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         –    l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         –    è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         –    la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                         –    l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                   2.   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                   3.   L’argomentazione del ricorrente secondo cui egli, nell’arco di tre o quattro mesi, pagherà a rate quanto dovuto alla creditrice procedente, costituisce una motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che non può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza.

                                         La facoltà di differimento della realizzazione prevista all’art. 123 LEF, alla quale il ricorrente sembra alludere, non è data poi nell’esecuzione in via di fallimento (DTF 30 I 739; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 123).

                                   4.   Il ricorso è quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                     1.    Il ricorso è respinto.

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.    Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - PI 1, __________.

                                                 Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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