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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.02.2010 15.2009.136

1. Februar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,045 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Informazione ai terzi su dati esecutivi. Indicazione dell'importo delle esecuzioni annullate in seguito all'omologazione di un concordato. Calcolo del termine di 5 anni

Volltext

Incarto n. 15.2009.136

Lugano 1° febbraio 2010 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2009 di

RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 , e meglio contro il rifiuto di cancellare, rispettivamente di modificare nel registro delle esecuzioni i dati relativi ad alcuni procedimenti diretti contro la ricorrente;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Nella procedura di fallimento diretta contro RI 1, decretato l’11 marzo 2008, il Pretore __________ ha omologato il concordato proposto dalla fallita, che prevede il pagamento di un dividendo del 10%, e revocato il fallimento con decisione del 19 giugno 2009.

                                   2.   Il 22 settembre 2009, la ricorrente ha chiesto all’CO 1 la cancellazione delle esecuzioni antecedenti l’omologazione del concordato, in particolar modo quelle promosse durante la moratoria concordataria, da considerarsi nulle, nonché quelle pagate più di 5 anni prima della sua richiesta. La decisione di reiezione dell’Ufficio è stata confermata da questa Camera con sentenza 22 ottobre 2009 (inc. 15.09.106), ora passata in giudicato.

                                   3.   Il 25 novembre 2009, l’Ufficio ha nuovamente respinto una domanda di RI 1 tendente alla cancellazione delle esecuzioni promosse nei suoi confronti prima dell’o­mologazione del concordato, rispettivamente all’azzeramento dell’importo dei relativi crediti, riferendosi ad un parere dell’ispettore della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (e non, come erroneamente indicato, dell’autorità di vigilanza).

                                   4.   La ricorrente contesta il provvedimento per diversi motivi, che vengono esaminati singolarmente nei successivi considerandi.

                               4.1.   Giusta l’art. 8a cpv. 4, 1° periodo LEF, “il diritto di consultazione dei terzi si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento”. Come già ricordato alla ricorrente in una precedente sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che una pretesa inclusa in un concordato continua a dover essere comunicata ai terzi ai sensi dell’art. 8a LEF (a meno che il creditore abbia esplicitamente ritirato l’esecuzione), perché la decisione di omologazione non statuisce sul fatto di sapere se l'esecuzione fosse giustificata quando è stata inoltrata (DTF 129 III 287 cons. 3.2). Ora, il concordato non statuisce nemmeno sull’importo dei crediti sorti prima della pubblicazione della moratoria concordataria, rispettivamente prima dell’apertura del fallimento nell’ipotesi dell’art. 332 LEF. L’effetto obbligatorio del concordato (art. 310 cpv. 1 LEF) si limita infatti alla percentuale concordataria, mentre rimane impregiudicata la questione dell’esistenza e dell’importo totale dei singoli crediti, che continua a poter essere sottoposta all’au­torità giudiziaria anche dopo la scadenza del termine dell’art. 315 cpv. 1 LEF – il cui unico effetto è quello di estinguere il diritto alla garanzia (ad es. Junod/Gaillard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 ad art. 315; cfr. pure CEF 22 ottobre 2009, inc. 15.09.106, cons. 3.3). In queste condizioni, la richiesta della ricorrente tendente all’azzeramento dell’importo delle esecuzioni promosse prima dell’omologazione del concordato non può essere accolta. A titolo aggiuntivo, va del resto rilevato come la soluzione informatica in uso nel Canton Ticino privilegi i debitori, siccome dopo la registrazione dell’o­mologazione del concordato ogni esecuzione in corso viene designata sugli estratti esecutivi come "esecuzione annullata per omologazione concordato", mentre, come visto, l’annullamento riguarda in realtà solo la parte del credito che eccede il dividendo concordatario.

                               4.2.   Per quanto concerne la richiesta di cancellazione delle esecuzioni n. __________ (promossa il 7 agosto 2003) e n. __________ (promossa il 19 aprile 2004), si ricorda alla ricorrente che per ottenere quello che chiede è sufficiente consegnare all’Ufficio un’atte­stazione della Pretura di Biasca, secondo la quale l’escutente non ha promosso alcuna causa ordinaria o sommaria tendente al rigetto dell’opposizione (Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005 relativa all’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a cpv. 4 LEF), ad 2.2, e CEF 22 ottobre 2009, inc. 15.09.106, cons. 3.4). Questo modo di procedere vale sia per i crediti (posti in esecuzione) che sono stati insinuati nel fallimento che per quelli che non lo sono stati, giacché tale distinzione non ha più alcuna rilevanza dopo la revoca del fallimento.

                               4.3.   Per svista, l’Ufficio ha dimenticato di registrare l’omologazione del concordato anche nell’esecuzione n. __________, la quale vi era chiaramente subordinata, siccome è stata promossa il 14 dicembre 2005, ovvero ben prima dell’apertura del fallimento (11 marzo 2008).

                               4.4.   L’applicativo di gestione delle esecuzioni in uso nel Ticino è programmato in modo tale che le esecuzioni, in caso di pagamento, perenzione od omologazione di un concordato, cessano di essere comunicate ai terzi 5 anni dopo il primo (dal punto di vista cronologico) dei menzionati eventi. La richiesta della ricorrente relativa all’esecuzione n. __________ (pto 8 del ricorso) è quindi priva di oggetto, perché l’applicativo funziona già ora nel modo da essa auspicato.

                               4.5.   Con l’ultima conclusione del ricorso (n. 6), la ricorrente chiede nuovamente all’autorità di vigilanza di cambiare prassi per quanto concerne la comunicazione delle esecuzioni ferme allo stadio dell’opposizione. A questo punto non si può far altro che rinviarla a rileggere il considerando 3.5 della sentenza 22 ottobre 2009 (inc. 15.09.106), rispettivamente ad interporre contro la presente decisione ricorso in materia civile al Tribunale federale.

                                   5.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                         Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

                                         La presente decisione non viene comunicata ai procedenti, in quanto l’art. 8a LEF non tutela specificamente i loro interessi, ma quello del pubblico in generale.

Richiamati gli art. 8a, 17, 20a, 88, 310 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di registrare nell’applicativo OP in merito all’esecuzione n. __________ l’evento 70 (“Esecuzione annullata per omologazione concordato”) con la data del 19 giugno 2009.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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