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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2009 15.2009.135

19. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,519 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Ricorso contro la graduatoria. Irricevibilità delle censure sul merito del credito insinuato. Irriceviblità anche di tutte le altre censure dirette contro l'operato dell'amministrazione del fallimento qualora il ricorrente non abbia contestato giudizialmente la graduatoria (art. 250 LEF)

Volltext

Incarto n. 15.2009.135

Lugano 19 gennaio 200910 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7/9 dicembre 2009 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 , e meglio contro il suo operato nella procedura fallimentare decretata nei confronti di

PI 1    

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Dopo la decadenza della moratoria concordataria concessale il 10 dicembre 2008, il fallimento delle PI 1 è stato decretato il 3 febbraio 2009. Il 16 febbraio 2009, RI 1 ha insinuato un credito totale di fr. 1'444'000.--, che ha dichiarato di ridurre a fr. 1'270'077,90 per compensazione con gli importi fatti valere contro di lui dalla fallita in via esecutiva. Il 20 marzo 2009, l’CO 1 ha impartito ai creditori un termine scadente il 30 marzo 2009 per insinuare i propri crediti, dispensando quelli che già li avevano notificati al commissario del concordato.

                                  B.   La prima assemblea dei creditori si è tenuta il 31 marzo 2009. RI 1 vi è intervenuto per chiedere di verificare diversi aspetti della gestione passata della fallita (denaro prelevato dagli azionisti, inclusione degli attivi delle O__________ SA nella massa fallimentare, entità dello stipendio mensile di F__________, pari a fr. 26'000.--, e delle spese private annuali contabilizzate come spese della società per fr. 400'000.--, spese elargite per la casa di F__________ a __________). È stata nominata una delegazione dei creditori di tre membri, le cui due prime sedute si sono svolte il 10 e il 25 settembre 2009. In occasione della seconda di esse, la delegazione ha integralmente contestato la notifica n. 91 formulata da RI 1 “per mancanza di documentazione” (cfr. verbale).

                                  C.   La graduatoria è stata depositata dal 7 al 28 dicembre 2009, il ricorrente essendone avvisato con scritto 3 dicembre. Il suo credito, registrato sotto il numero d’ordine 266 non è stato riconosciuto, con la seguente osservazione (n° 16, pp. 56-57):

                                         “Delegazione dei creditori: il credito viene integralmente contestato per mancanza di documentazione.

                                         Presidente CdA fallita: i crediti fatti valere vengono integralmente contestati. Si fa presente che il RI 1 ha già più volte intentato causa contro le __________ [PI 1] SA, senza successo. I PE spiccati sono temerari e senza fondamento. Anzi è il RI 1 ad essere debitore della PI 1 per una fideiussione a suo tempo concessa dalla PI 1 e rientrata solo al 50%. Il debito residuo, interessi compresi, ammonta a ca. CHF 180'000.00 (salvo errore, vi è un attestato di carenza di beni a favore della PI 1 nei suoi confronti per tale debito).

                                         Amministrazione del fallimento: il credito viene integralmente contestato per mancanza di documentazione.”

                                  D.   Con ricorso del 7 dicembre 2009, RI 1 chiede, in via “preliminare”, che il suo credito di fr. 1'444'000.-- sia inserito nella graduatoria in terza classe, e in via “subordinata” che la prima assemblea dei creditori nonché la prima e la seconda assemblea della delegazione dei creditori siano annullate. In sostanza, il ricorrente fonda il proprio credito in parte su un impegno che la fallita avrebbe preso nei suoi confronti di rimborsare il debito di fr. 350'000.-- da lui contratto presso l’__________ per estinguere parzialmente un debito di M__________ verso la stessa banca non dichiarato fiscalmente, e in parte su una sentenza della secondo Camera civile del Tribunale d’appello per fr. 250'000.--. Il ricorrente afferma che l’amministrazione del fallimento, come prima di essa il commissario del concordato, avrebbe accettato il suo credito in occasione della prima assemblea dei creditori. Le assemblee dei creditori e della delegazione dei creditori sarebbero inoltre da annullare perché il verbale della prima assemblea dei creditori non è stato firmato dal presidente del burò.

                                  E.   Il 9 dicembre 2009, RI 1 ha inoltrato un’«aggiunta al ricorso», con cui ha denunciato diverse mancanze nell’inventario, che a suo parere giustificherebbe il rifacimento di “nuovi conteggi” e l’annullamento della procedura sin qui svolta dall’ammi­nistrazione del fallimento.

                                  F.   Il 12 dicembre 2009, il ricorrente ha chiesto di essere sentito dalla Camera.

Considerando

in diritto:

                                   1.   La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con il ricorso di cui all’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria ai sensi dell’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura sollevata (DTF 119 III 84; Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250; Jaques, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14-15 ad art. 250). Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre l’azione di contestazione verte su questioni di diritto sostanziale e tende a far stabilire al giudice se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria (cfr. DTF 114 III 113, 119 III 84).

                               1.1.   Nel caso concreto, il ricorrente fa valere quasi unicamente argomenti di tipo sostanziale, che, come visto, sono irricevibili in questa sede.

                               1.2.   Non si può d’altronde ritenere che l’amministrazione del fallimento abbia disatteso il suo dovere di esaminare le insinuazioni con oggettività ed equidistanza, e di ammettere quelle che ad un     esame sommario appaiono verosimili, in particolare nei casi in cui sono fondate su decisioni giudiziarie (cfr. Jaques, op. cit., n. 14-19 ad art. 245), dal momento che i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria insinuazione non sostanziano in modo immediato le sue allegazioni. In effetti, la fideiussione solidale di fr. 350'000.-- indicata nello scritto 5 settembre 1989 risulta data a favore dell’__________ e non del ricorrente, mentre la dichiarazione di L__________ contenuta nel verbale dell’11 luglio 2005 non può essere ritenuta determinante, siccome nella sentenza emessa il 27 aprile 2006 nella causa di disconoscimento di debito in questione (inc. __________) – non prodotta dal ricorrente, ma figurante nell’incarto fallimentare – il giudice ha ritenuto che la testimonianza contrastasse con quanto sempre sostenuto da RI 1 in precedenza e con le prove documentali messe agli atti, e per finire non ha accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’atto­re (consid. 4.2). Nemmeno la sentenza del 12 novembre 1997 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.97. 181) accerta in modo chiaro l’altra parte della pretesa insinuata dal ricorrente, giacché la parte convenuta non era la fallita bensì un terzo. Quante alle sentenze 25 agosto 2005 (inc. 12.2004. 200) e 16 febbraio 2006 (inc. 12.2005.44) della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, il ricorrente non le ha prodotte né con l’insinuazione né con il ricorso e comunque non riguardano la fattispecie in esame.

                               1.3.   È inoltre priva di pertinenza l’allegazione – peraltro non comprovata – secondo cui l’insinuazione di RI 1 sarebbe stata ammessa sia dal commissario del concordato che dall’am­ministrazione del fallimento in occasione della prima assemblea dei creditori: dal punto di vista procedurale, soltanto la graduatoria – che ha proprio questa funzione – stabilisce in modo vincolante in quale misura i creditori sono ammessi a partecipare alla procedura fallimentare.

                                   2.   Ciò posto, è definitivamente accertato che il ricorrente non è parte della procedura fallimentare, dal momento che la sua insinuazione non è stata ammessa, che le sue censure sono irricevibili, rispettivamente da respingere e ch’egli non ha promosso azione di contestazione della graduatoria ai sensi dell’art. 250 LEF (cfr. attestazione 12 gennaio 2010 della Pretura di Lugano, Sezione 5). Siccome non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare l’operato dell’Ufficio nella procedura in esame, il suo ricorso va dichiarato irricevibile anche per tutte le altre censure.

                                   3.   In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, si rinuncia a comunicare il ricorso e la presente sentenza ai creditori e alla fallita. Nell’ipotesi di un giudizio di reiezione o d’irricevibilità d’acchito del gravame, non può infatti darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Non si è d’altronde ritenuto necessario citare il ricorrente ad un’udienza (facoltà riconosciuta al presidente dell’autorità di vigilanza dall’art. 12 LPR), siccome egli si è già espresso nei suoi atti ricorsuali e la fattispecie appare sufficientemente chiara per essere decisa sulla base degli atti.

                                   4.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 221, 250 LEF, 6 Rform, 63 RUF, 9 LPR, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione ad RI 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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