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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2010 15.2009.133

19. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,628 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Oggetto del ricorso ex art. 17 LEF. Possibilità di ricorso contro la prosecuzione dell'esecuzione. Aggiudicazione. Lingua della procedura ricorsuale. Presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria

Volltext

Incarto n. 15.2009.133

Lugano 19 gennaio 2010 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 novembre 2009 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1 (patrocinata dall’ PA 1)

procedura interessante anche quale aggiudicatario:

                                         __________ __________, __________

viste le osservazioni 23 dicembre 2009 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                      A.      Con precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 9 maggio 2006, PI 3 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 840'950.-- oltre accessori. Oggetto del diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso.

                                     B.      Con sentenza 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo.

                                     C.      Con decreto 16 luglio 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione di disconoscimento di debito presentata dall’escusso il 6 dicembre 2006, avendo quest’ultimo omesso di versare l’anticipo richiesto per le tasse e le spese di giustizia.

                                     D.      Con sentenza 25 agosto 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto il ricorso di RI 1 contro il citato decreto di stralcio (inc. n. ____________________). Con sentenze di stessa data essa ha dipoi respinto altri tre ricorsi del ricorrente diretti contro altrettante decisioni di natura procedurale presi dallo stesso Pretore nell’ambito del medesimo contenzioso (inc. n. __________ e n. __________). Statuendo il 13 novembre 2008 la prima camera civile del Tribunale federale non è entrata nel merito dei ricorsi presentati da RI 1 contro le citate sentenze, avendo dichiarato inammissibili i rispettivi gravami (__________).

                                     E.      Il 17 dicembre 2008 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita e il 7/14 gennaio 2009 l’Ufficio ha trasmesso all’escusso la comunicazione della domanda di realizzazione.

                                     F.      Con ricorso 7 febbraio 2009 RI 1 ha chiesto che la comunicazione della domanda di realizzazione venga annullata e che venga sospesa la realizzazione a pubblico incanto della PPP n. __________ di __________. L’atto ricorsuale è stato respinto da questa Camera con decisione 23 marzo 2009. Il ricorso presentato dall’escusso al Tribunale federale contro questa sentenza è stato dichiarato irricevibile con pronunciato del 20 luglio 2009 (__________).

                                     G.      Con avviso di incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________, l’Ufficio ha fissato al __________ alle ore __________ la data dell’incanto.

                                     H.      Il __________ l’asta è regolarmente avvenuta e la PPP n. __________ di __________ è stata aggiudicata a __________ __________ per l’importo di fr. 800'000.--.

                                     I.        Con ricorso 26 novembre 2009 RI 1 ha chiesto che l’aggiudicazione della PPP n. __________ di __________ venga annullata. Il ricorrente rileva che all’asta sarebbero state fatte due sole offerte, che PI 1 avrebbe promesso diverse volte e per iscritto di essere pronta a risolvere la pendenza formulando un’offerta per rilevare l’appartamento senza porlo all’asta e che la creditrice ipotecaria sarebbe pervenuta illecitamente in possesso delle cartelle poste a fondamento dell’esecuzione.

                                     L.      Con atto integrativo del 30 novembre 2009 RI 1 ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e di svolgere la procedura ricorsuale in lingua tedesca.

                                     M.     Delle osservazioni 23 dicembre 2009 dell’CO 1 postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Se il creditore ha domandato la realizzazione, l’ufficio avvisa entro tre giorni il debitore (art. 155 LEF) e vi procede poi conformemente all’art. 156 LEF.

                                     2.      L’Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l’ammontare del credito posto in esecuzione. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).

                                               L'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154).

                                     3.      Le contestazioni sollevate dal ricorrente, secondo cui PI 1 avrebbe promesso di essere pronta a risolvere la pendenza senza porre l’appartamento all’asta formulando un’offerta per rilevarlo e che la stessa creditrice ipotecaria sarebbe pervenuta illecitamente in possesso delle cartelle ipotecarie poste a fondamento dell’esecuzione, concerne unicamente questioni di merito, sottratte al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tali eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della procedura di disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali, anche ora, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.

                                     4.      Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 156 cpv. 1 prima proposizione LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 122 a 143b LEF. Secondo l’art. 126 LEF gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la sua offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. La legge non esige che vengano formulate più offerte: basta pertanto,  affinché vi possa essere aggiudicazione, anche una sola offerta purché la stessa costituisca offerta sufficiente conformemente all’art. 126 LEF. Ne discende che l’argomentazione del ricorrente, secondo cui in sede di asta sarebbero state fatte due sole offerte, è priva di pregio.

                                     5.      Anche la richiesta di RI 1 di svolgere la procedura ricorsuale in lingua tedesca non può essere accolta, essendo infatti l’italiano la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI).

                                     6.      Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

                                              Visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare il ricorso alle parti interessate -alle quali viene comunque trasmessa la presente sentenza- per le osservazioni.

                                              In data 30 novembre 2009 RI 1ha presentato domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso: questa domanda, a seguito dell’emanazione della decisione di merito è divenuta priva di oggetto.

                                               Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                     7.      RI 1 chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.

                                     7.1.   L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio.

                                              Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti:

                                               –     il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

                                               –     la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

                                               –     per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:

                                                       –   la persona richiedente non è in grado di procedere con

                                                           atti propri, o

                                                       –   la designazione di un patrocinatore è necessaria alla

                                                           corretta tutela dei suoi interessi, oppure;

                                                       –   la causa presenta difficoltà particolari.

                                              La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

7.2.      L’assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a). Ne consegue che – salvo casi particolari – un ricorso contro l’aggiudicazione di un fondo in sede di asta pubblica, in considerazione anche delle limitate censure proponibili a questo stadio della procedura esecutiva, non necessita di patrocinio, l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.

                                              Nel caso di specie, al di là del fatto che il ricorso non presentava possibilità di esisto favorevole, lo stesso è stato presentato dall’escusso personalmente, che dal profilo processuale è riuscito ad esporre correttamente le proprie eccezioni. Per questo motivo difetta il presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 85a, 126, 155, 156 LEF; 1 cpv. 1 Cost. TI; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                      1.      Il ricorso è respinto.

                                      2.      L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

                                     3.      Intimazione a:

                                              - RI 1, __________;

                                              - __________. __________. __________ __________, __________;

                                              - __________ __________, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

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