Incarto n. 15.2009.12
Lugano 5 febbraio 2009 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul “reclamo” (recte ricorso per denegata giustizia) 27 gennaio 2009 di
1. RI 1 2. RI 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
in merito
all’omissione da parte dell’CO 1 di assegnare il termine di cui all’art. 108 cpv. 2 LEF a:
1. PI 1 2. PI 2 patrocinata dall’ PA 2
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla seconda società contro la prima;
viste le osservazioni 29 gennaio 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che i ricorrenti affermano di essere proprietari e compossessori dei beni arredanti la sala __________ che l’CO 1 ha inventariato il 19 novembre 2008 nella procedura n. 596171 promossa da PI 2 contro PI 1;
che essi rimproverano all’Ufficio di non aver assegnato a queste due società il termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF per contestare la loro rivendicazione;
che il 1° dicembre 2008, l’Ufficio aveva invero assegnato ai ricorrenti, con l’apposito modulo n. 23, un termine di 20 giorni per promuovere azione davanti al competente tribunale un’azione di accertamento del loro diritto di proprietà (art. 107 cpv. 5 e 109 LEF);
che i ricorrenti non contestano di aver ricevuto tale atto – del resto l’hanno prodotto con il ricorso (doc. B/1 e 2) e dalle indicazioni della posta (track & trace) risulta essere stato recapitato loro il 2 dicembre 2008 –, ma ritengono la notifica non avvenuta, perché l’Ufficio avrebbe dovuto applicare l’art. 108 invece dell’art. 107 LEF;
che tale contestazione è però tardiva, giacché il termine di ricorso, di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), contro il provvedimento del 1° dicembre 2008 (notificato il giorno successivo) è scaduto il 12 dicembre 2008;
che in queste condizioni il rimprovero di denegata giustizia è fuori luogo;
che il ricorso va pertanto respinto;
che la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, visto l’esito della sentenza, diventa priva di oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, l’atto ricorsuale non è stato notificato alle parti interessate, alle quali non è nemmeno necessario intimare la presente decisione;
Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’avv. PA 1, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.