Incarto n. 15.2009.116
Lugano 6 novembre 2009 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Roggero-Will e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 26 ottobre 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
PI 2, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escussa di
PI 3, __________
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ dell’IS 1 promosse contro l’escussa da
__________, PI 1, __________ (rappresentato dalla RA 1, __________)
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle procedure esecutive n. ______________________________ e n. __________ promosse dalla __________ nei confronti di ES 1, il 13 marzo 2008 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta di PI 2 e di PI 3. L’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione la particella n. __________ RFD in territorio del Comune di __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in fr. 50'201.-- il valore di stima della particella n. __________ RFD di __________.
B. Avendo il creditore procedente presentato la domanda di vendita, l’Ufficio ha convocato gli eredi ed il creditore ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 7 ottobre 2009. All’udienza, alla quale erano presenti tutti gli interessati, nessuna conciliazione è stata raggiunta.
C. Lo stesso giorno l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata a PI 2 in fr. 25’100.--, atteso che la massa ereditaria, a cui la debitrice partecipa nella misura del 50%, è composta dalla particella n. __________ di __________ del valore di complessivi fr. 50’201.--.
Nel termine impartito, all’Ufficio è pervenuta la proposta del comunista PI 3 di ritirare la quota dell’escussa per l’importo di fr. 25'100.--, importo corrispondente alla metà del valore attribuito alla particella n. __________ RFD di __________.
D. Il 16 ottobre 2009 l’Ufficio ha comunicato alla debitrice e al creditore il contenuto dell’offerta ricevuta, esortandoli a prendere posizione.
E. Il 20 ottobre 2009 la __________ ha chiesto di procedere alla realizzazione di quanto pignorato, comunicando indirettamente il proprio disaccordo a cedere la quota pignorata all’altro comunista per la cifra offerta.
F. Il 26 ottobre 2009, l’ Ufficio ha di conseguenza chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in diritto:
1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta oltre che di ES 1 di PI 4
2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3. L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 1/2 della comunione e che il valore della stessa assomma a fr. 25’100.-- (cfr. scritti 7 ottobre 2009 e 16 ottobre 2009 trasmessi a tutti gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dalla particella n. __________di __________. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 25’100.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate, alle quali sono stati trasmessi gli scritti del 7 ottobre 2009 e del 16 ottobre 2009. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato alla quota parte spettante all’escussa nella vendita del fondo di proprietà della comunione ereditaria.
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 2 nella divisione della comunione composta di PI 2 e di PI 3.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.