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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.01.2010 15.2009.114

26. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,170 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Pignoramento di reddito. Canone locatizio conforme. Spese d'istruzione di figli maggiorenni. Contributi alimentari

Volltext

Incarto n. 15.2009.114

Lugano 26 gennaio 20100 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 ottobre 2009 di

 RI 1  (patrocinato dall’   PA 1 )  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo d'esistenza del debitore nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente da

1. PI 1  (rappr. dall’ RA 1 ) 2. PI 2   3. PI 3   4. PI 4   5. PI 5   6. PI 6   (rappr. da: RA 2 )  

viste le osservazioni:

- 2 novembre 2009 dello PI 1, __________;

- 2 novembre 2009 del PI 4, __________;

- 6 novembre 2009 CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 28 ottobre 2009 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo limitatamente al pignoramento di salario;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Il 29 settembre 2009 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 3’297.24, sulla base del seguente conteggio:

                                              Guadagno:

                                              Debitore/debitrice                         fr. 4288.00     43%

                                              coniuge                                           fr.  5611.00    57%

                                              Totale mensile                                fr. 9899.00     100%

                                              Minimo di esistenza:

                                              Importi di base                               fr. 1700.00

                                              Figli minorenni                               fr.  2200.00

                                              Affitto                                               fr.  3050.00

                                              Cassa malati                                  fr.    618.00

                                              Trasferte                                         fr.    100.00

                                              Totale                                              fr. 7668.00     100%

                                                                                                                         fr. 3297.24 43%

                                     B.      Con provvedimento 7 ottobre 2009 l’Ufficio ha assegnato all’escusso un termine di sei mesi per disdire il contratto di locazione dell’appartamento attualmente occupato e per cercare un alloggio adeguato alla sua situazione finanziaria, avvertendolo che in caso contrario a decorrere dal 1° maggio 2010 provvederà a ridurre a fr. 2'000.-- mensili l’importo riconosciuto per le spese della locazione.

                                     C.      Con ricorso 22 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e di rilasciare ai creditori procedenti degli attestati di carenza di beni.

                                              Il ricorrente argomenta che nella determinazione del suo minimo vitale non sono stati computati gli alimenti versati alle figlie __________ e __________ e all’ex moglie __________ __________, ammontanti a complessivi fr. 4'250.-- così composti:

                                               fr. 3'000.-- per nove mesi all’anno per la figlia __________, pari quindi a fr. 2'250.-- mensili,

                                               - fr. 1'200.-- per la figlia __________,

                                               - fr. 800.-- per l’ex moglie __________.

                                              RI 1 sostiene di dover rispettare il termine contrattuale per poter disdire il contratto di locazione: per questo motivo il provvedimento del 7 ottobre 2009 dell’Ufficio deve essere riformato nel senso che il contratto dovrà essere disdetto solo per la prima scadenza contrattuale, ossia per il maggio 2012.

                                     D.      Delle osservazioni 2 novembre 2009 dello PI 1 e del PI 4, chiedenti entrambe la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.

                                     E.      Con osservazioni 6 novembre 2009 l’CO 1 ha rilevato che nella determinazione del minimo di esistenza è stato calcolato l’importo di fr. 2'200.-- per i quattro figli minorenni nati nel 1995, 2003, 1998 e 1994. Gli assegni versati alla figlia __________, maggiorente e residente all’estero, alla figlia __________ e all’ex moglie __________ non sono stati considerati perché l’escusso non avrebbe prodotto alcun documento giustificativo comprovante l’effettivo versamento.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                      2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                     3.      Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

                                      4.      In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

                                     5.      Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).

                                      5.1.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 01.09.2009 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1.).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF n. II.1.1.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le spese per l’abitazione (DTF 129 III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528).

5.2.   Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile di fr. 3’050.-- per un appartamento di cinque locali e mezzo di complessivi 200 mq oltre a terrazza e dotato di tripli servizi che l’escusso occupa con la moglie e quattro figli minorenni a __________. Il costo per l'appartamento occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia appare in concreto sproporzionato e non corrispondente al costo di un appartamento per una famiglia di sei persone a __________ o in un Comune viciniore. In concreto il contratto di locazione può essere disdetto la prima volta per il 31 luglio 2012. Considerata tale circostanza, la decisione del 7 ottobre 2009 con la quale l’Ufficio ha accordato a RI 1 un termine di quasi sette mesi per ridurre le proprie spese d’alloggio è stata corretta. Il provvedimento è pure corretto laddove l’Ufficio ha stabilito che dal 1° maggio 2010 riconoscerà l’importo di fr. 2'000.-- mensili a titolo di canone locatizio, atteso che tale importo corrispondente ai costi di un appartamento per una famiglia di sei persone a __________ o in un Comune viciniore.

                                     6.      Il ricorrente chiede che nella determinazione del suo minimo vitale vengano computati gli importi mensili di fr. 2'250.-- (corrispondenti a fr. 3'000.-per nove mesi all’anno), di fr. 1'200.- e di fr. 800.-- che egli versa a titolo di alimenti alla figlia __________, alla figlia __________ e all’ex moglie __________ __________.

6.1.      Dalla sentenza di divorzio del 13 settembre 1993 della Pretura di __________ emerge che RI 1 deve versare alla figlia __________, nata il 4 gennaio 1989 dal matrimonio con la signora __________ __________ __________, l’importo di fr. 1'500.--, da indicizzare, quale contributo alle spese di mantenimento ordinario oltre a dover sopperire alle spese straordinarie di educazione e collegio. Agli atti vi è la dichiarazione 23 settembre 2009 di __________ __________, dalla quale emerge che la figlia nel 2008 ha iniziato l’Università di __________ e riceve dall’escusso la somma di fr. 3'000.-- mensili per gli studi.

                                     6.2.   Il punto II/6 della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata da questa Autorità, sub “Spese per l’istruzione dei figli”, indica: “Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale).” Nella sentenza pubblicata in DTF 98 III 34 ss., il Tribunale federale pur non escludendo in modo generale la presa in considerazione nel minimo di esistenza delle spese di mantenimento e di educazione dei figli maggiorenni, ha stabilito che il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria ("Hochschulstudium", “Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi dell'art. 93 LEF.

                                      6.3.   Giusta l’art. 277 cpv. 2 CC, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Dal profilo civilistico, ciò può anche estendersi a una formazione di tipo superiore (università, scuola politecnica, ecc.), qualora il figlio dimostri sufficienti capacità individuali e impegno per riuscire (cfr. Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 22 ad art. 277). Dal profilo esecutivo invece non è equo porre a carico dei creditori del genitore escusso i costi di una formazione di tipo superiore (cfr. DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.; Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93). Spetta al figlio far capo autonomamente ai prestiti di studio (cfr. art. 1a cpv. 5 e 12 del Regolamento delle borse di studio, RL 5.1.3.1). Tale principio ha valenza sia quando il figlio vive presso il debitore sia quanto ciò non si verifica e quest’ultimo è obbligato da sentenza giudiziaria al pagamento di un contributo alimentare a suo favore, atteso che non vi sono motivi per privilegiare i membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che vivono con lui.

                                      6.4.   Nel caso concreto la figlia dell’escusso è maggiorenne dal 4 gennaio 2007 e frequenta l’Università di __________. Ne consegue che, considerato che essa è maggiorenne e che la formazione che sta assolvendo è di tipo universitario, quanto versatole da RI 1 a titolo di alimenti non può essere riconosciuto nella determinazione del minimo vitale dell’escusso.

                                     7.      Da una seconda sentenza di divorzio del 22 agosto 2006, sempre del Pretore di __________, emerge che RI 1 a titolo di contributo alimentare deve versare alla figlia minorenne __________, nata il 25 maggio 2001 dal matrimonio con la signora __________ __________, l’importo di fr. 1'200.-- mensili sino al quattordicesimo anno di età e alla ex moglie l’importo di fr. 800.-- mensili. Egli ha pure prodotto una dichiarazione di data 6 ottobre 2009 dell’ex moglie, dalla quale emerge che l’escusso le versa per il mantenimento suo e della figlia __________, fr. 2'000.-- mensili. Questo importo deve pertanto essere riconosciuto al debitore quale supplemento all’importo base mensile.

                                     8.      Per questi motivi, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 si presenta come segue:

                                              Guadagno:

                                              Debitore/debitrice                         fr. 4288.00     43%

                                              coniuge                                           fr.  5611.00    57%

                                              Totale mensile                                fr. 9899.00     100%

                                              Minimo di esistenza:

                                              Importi di base                               fr. 1700.00

                                              Figli minorenni                               fr.  2200.00

                                              Alimenti                                           fr.  2000.00

                                              Affitto                                               fr.  3050.00

                                              Cassa malati                                  fr.    618.00

                                              Trasferte                                         fr.    100.00

                                              Totale                                              fr. 9668.00     100%

                                                                                                                         fr. 4157.24 43%

                                     9.      Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF, 277 cpv. 2 CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.             Il ricorso è parzialmente accolto.

2.             Di conseguenza il minimo di esistenza mensile di RI 1 è fissato in fr. 4'157.24 -- in luogo di fr. 3'297.24.

                                     3.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     4.      Intimazione a:

                                              - __________. PA 1, __________;

                                              - RA 1, __________;

                                              - PI 2, __________ __________;

                                              - PI 3, __________;

                                              - PI 4, __________;

                                              - PI 5, __________;

                                              - RA 2, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

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