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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.2010 15.2009.102

1. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,832 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Determinazione dell'onorario dell'amministrazione speciale. Aggiornamento della tariffa riconosciuta dalla CEF. Nessun effetto retroattivo. Onorari non soggetti all'IVA. Ripartizione degli onorari tra spese di realizzazione del pegno e spese generali

Volltext

Incarto n. 15.2009.102

Lugano 1 marzo 2010 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 16 settembre 2009 di

IS 1  

tendente alla determinazione della propria rimunerazione quale amministratore speciale del fallimento della società

CO 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   La liquidazione del fallimento di CO 1 (in seguito: CO 1), sospesa per mancanza di attivo il 10 gennaio 2005, è stata continuata in procedura ordinaria con pubblicazione del __________ 2005 (FUC __________, __________), in seguito all’anticipo delle spese di liquidazione. L’avv. IS 1 è stato nominato amministratore speciale in occasione della prima assemblea dei creditori il 14 febbraio 2005, la quale ha pure designato una delegazione dei creditori composta dell’avv. __________, di __________ e di __________.

                                  B.   Il 19 giugno 2009, sulla scorta della decisione 20 febbraio 2009 di questa Camera (inc. 14.09.14) che impartiva all’amministrato­re speciale un termine scadente il 30 giugno 2009 per ultimare la liquidazione ai sensi dell’art. 270 LEF, questi ha realizzato agli incanti pubblici il diritto di superficie per sé stante e permanente, scadente il 31 dicembre 2039, che grava come servitù il fondo mapp. n. __________. Il diritto è stato aggiudicato alla creditrice ipotecaria di primo rango per fr. 2'000'000.-- con gli accessori, senza il contratto di locazione concluso con PI 2 e senza l’aggravio dell’ipoteca legale provvisoria degli artigiani annotata a favore della medesima società.

                                  C.   Con l’istanza in esame, l’avv. IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione la propria parcella, che si presenta così:

                                         Spese vive per prestazioni di terzi alla massa           fr.      2'567.40

                                         Raccomandate                                                           fr.         968.50

                                         Spese postali                                                              fr.         329.70

                                         Trasferte                                                                      fr.      2'445.00

                                         Fotocopie documenti (fr. 2.-- per pagina)                   fr.      1'720.00

                                         Spese telefoniche e telefax                                         fr.         190.00

                                         Cancelleria (fr. 8.-- per pagina originale)                    fr.      6'216.50

                                         Onorario (219:66 ore a fr. 180.--/h)                             fr.    39'540.00

                                         Totale*                                                                         fr.   53'877.05

                                         *(recte: fr. 53'977.10)

Considerando in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

                                         Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (art. 2 OTLEF, 19 LEF e 72 cpv. 2 lett. a LTF).

                                   2.   L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

                               2.1.   Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

                               2.2.   Con “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (cfr. DTF 111 III 90, cons. 2f). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44-45).

                               2.3.   L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

                                   3.   Fatta salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale. Non torna quindi conto verificare se tutti gli esborsi figuranti nella nota in esame sono compatibili con il principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (cfr. supra cons. 2.2).

                                   4.   Nel caso concreto, la realizzazione dell’immobile costituito in pegno (diritto per sé stante e permanente gravante la part. n. __________ RFD __________), che ha generato molte difficoltà e ha anche richiesto un intervento in una causa giudiziaria d’iscrizione di un’ipote­ca provvisoria degli artigiani, può essere ritenuta complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF. Per il resto, la liquidazione non era particolarmente difficile, come ne conviene del resto lo stesso istante (cfr. istanza, a pag. 4, terzo paragrafo ad n. 8). Va però tenuto conto del fatto che la tariffa oraria riconosciuta da questa Camera (cfr. infra ad cons. 4.2) è una tariffa media che si applica a tutti gli atti di conduzione della procedura che l’amministratore speciale esegue personalmente. Non occorre quindi distinguere tra gli atti tesi alla realizzazione del pegno e gli altri atti. Va del resto osservato che oltre la metà degli onorari è sopportata dalla creditrice ipotecaria in virtù dell’art. 262 cpv. 2 LEF (cfr. infra ad cons. 4.6) e che i creditori chirografari che hanno accettato la nomina di un’amministrazione speciale in occasione della prima assemblea (53 su 55) implicitamente dovevano probabilmente contare sul fatto che la sua remunerazione sarebbe stata superiore a quella riconosciuta all’ufficio dei fallimenti.

                               4.1.   L’IS 1 indica in 220 ore 40 minuti (fr. 39’540/180 + 1 ora per la prestazione 22/9/2009 del conteggio 10 febbraio 2010) il tempo finora dedicato alla pratica (dal 14 febbraio 2005), pari a circa 27,5 giorni lavorativi di 8 ore. A ciò l’istante chiede di aggiungere un onorario supplementare di riserva di fr. 900.-- per eventuali procedure di ricorso contro lo stato di riparto, nonché un importo complessivo di fr. 1'140.-- (fr. 540.-- per onorari e fr. 600.-- per spese) per le formalità di chiusura della liquidazione (cfr. infra ad cons. 4.5).

                               4.2.   La tariffa oraria proposta dall’amministratore speciale per le proprie prestazioni (fr. 180.--/ora) supera quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale, secondo cui, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF, la rimunerazione dell’amministrazione del fallimento deve in linea di massima essere compresa tra fr. 140.-- e fr. 170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati, economisti, ecc.) (CEF 8 novembre 1999, inc. 15.98.153, cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95; CEF 25 luglio 2000, inc. 15.1998.54, cons. 4/e; CEF 21 maggio 2003, inc. 15.02.51, cons. 4/e; CEF 30 dicembre 2003, inc. 15.03.203, cons. 4/e; CEF 29 aprile 2005, inc. 15.00.44, cons. 4/e; CEF 3 giugno 2005, inc. 15.04.157, cons. 3.2; CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons. 4.2; Cometta, n. 3.2.4.4/d ad art. 1, pag. 45).

                                  a)   Con il secondo complemento d’informazione richiesto da questa Camera (scritto del 10 febbraio 2010), l’avv. IS 1 chiede che l’importo massimo della tariffa oraria venga adeguato, come ad esempio lo sono con frequenza regolare le tabelle sui minimi vitali, che seguono l’evoluzione dei prezzi al consumo, ritenendo adeguata la cifra di fr. 180.--, così come esposta nelle distinte sottoposte alla Camera, che corrisponde all’importo riconosciuto dalle autorità cantonali in tema di assistenza giudiziaria agli avvocati iscritti nel Registro cantonale degli avvocati.

                                  b)   Ora, è vero che da quando, nel 1999, la Camera ha stabilito le summenzionate cifre (CEF 8 novembre 1999, inc. 15.98.153, cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95) sono trascorsi oltre 10 anni. Occorre pertanto aggiornarle come segue:

                                         – fr. 150.--/180.--   per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati, economisti, ecc.);

                                         –  fr. 130.--/160.--  per dipendenti con titolo accademico

                                         –  fr. 120.--/150.--  per i liberi professionisti senza titolo accademico (fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);

                                         –  fr. 110.--/140.--  per dipendenti senza titolo accademico.

                                         – fr. 60.--/90.--       per chi svolge mansioni contabili e

                                         – fr. 40.--/60.--       per lavori di segretariato.

                                         Tale adattamento, come ad esempio quelli della Tabella dei minimi di esistenza, non può tuttavia avere effetto retroattivo, siccome i creditori potevano legittimamente confidare che la Camera avrebbe determinato l’onorario dell’istante secondo i parametri giurisprudenziali attuali e non risultano aver accettato la tariffa proposta da quest’ultimo. Il suo onorario va pertanto determinato sulla base della tariffa oraria di fr. 170.--, ovvero, per 220 ore 40 minuti (supra ad cons. 4.1), in fr. 37'513,35.

                               4.3.   Complessivamente, le ore lavorative indicate nella nota d’onora­rio 16 settembre 2009 dell’amministratore fallimentare speciale appaiono congrue, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Tuttavia, l’avv. IS 1 non ha ripartito le prestazioni di amministrazione tra le diverse categorie di attività identificate dalla giurisprudenza (supra ad cons. 2.2), salvo per quanto concerne il lavoro di cancelleria riferito alla spedizione di lettere e alla fotocopia di atti, che per ogni pagina è stato fatturato in modo forfettario in fr. 8.-- (corrispondente a un dispendio ammissibile di circa 10 minuti secondo la tariffa di fr. 50.--/ora), rispettivamente in fr. 2.--, ciò che secondo la giurisprudenza di questa Camera è ammissibile (cfr. CEF 2 dicembre 2002 [15.02.97], cons. 9). Per il resto, l’istante sembra aver esposto solo ore di lavoro che ha personalmente prestato per operazioni di conduzione della procedura. In particolare, il dispendio di tempo per l’allestimento della graduatoria, di circa 10 ore, visto il numero di creditori registrativi (123), non sembra comprendere lavori di semplice cancelleria.

                                         Globalmente, il rapporto costi/benefici appare del tutto sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari dell’amministrato­re (fr. 37'513,35, supra cons. 4.2) rappresenta l’1,84% del ricavato (pari a fr. 2'037'003,93, cfr. bozza di stato di riparto, doc. F).

                               4.4.   Giusta l’art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” [n. 610.545.02] pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni – AFC). Pertanto, come già ricordato all’istante in una precedente procedura (CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons. 4.4), gli importi fatturati a questo titolo non possono venire riconosciuti. La situazione non sembra essere cambiata con la nuova legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. l e art. 3 lett. g nLIVA), ma l’AFC non ha ancora emesso direttive in merito.

                               4.5.   L’importo di fr. 1'140.-- che l’avv. IS 1 chiede di poter prelevare quale riserva per la copertura delle spese ed onorari relativi alle operazioni di chiusura appare congruo ai compiti che ancora sono da svolgere fino al termine della liquidazione (allestimento dello stato di riparto definitivo, pagamenti, stampa e invio degli attestati di carenza di beni, inoltro della relazione finale al giudice del fallimento, pubblicazione della chiusura, deposito dell’incarto all’UEF __________); va anzi aumentato a fr. 1'500.-- per tenere conto del fatto che, in seguito ad una corretta ripartizione delle spese ai sensi dell’art. 262 LEF (cfr. infra ad cons. 4.6), vi sarà un dividendo da distribuire ai creditori chirografari. Eccezionalmente, onde evitare una modifica dello stato di riparto nel caso – verosimile – venisse impugnato dal Comune di __________ in merito ad imposte che non sono state ammesse come garantite da ipoteche legali, si autorizza l’istante ad aggiungere nello stato di riparto un importo di riserva di complessivi fr. 500.-- (per onorari e spese), da indicare quali spese eventuali di realizzazione del pegno (quindi a carico della creditrice ipotecaria). Si procede ad una riduzione dell’importo chiesto dall’istante (fr. 900.--) per il motivo che i compiti dell’amministrazione speciale in caso di ricorso sono semplici (cfr. art. 9 LPR), con il rilievo che le sue osservazioni al ricorso devono essere succinte, siccome spetta anzitutto alle parti lese in caso di accoglimento del ricorso (in concreto la creditrice ipotecaria) di difendersi.

                               4.6.   Fondandosi sul suo potere generale di vigilanza (art. 13 e 241 LEF), la Camera ricorda all’istante che, giusta gli art. 262 LEF e 85 RUF, nello stato di ripartizione vanno esposte con esattezza, per ogni singolo attivo gravato da diritti di pegno, la somma ricavata dalla vendita nonché le tasse e spese occorse per la sua inventariazione, amministrazione e realizzazione, che verranno dedotte dal ricavo. Il progetto di stato di riparto 21 settembre 2009 non rispetta questo requisiti e va quindi rettificato.

                                  a)   Sul ricavato della vendita del fondo gravato da pegno (di fr. 2'000'000.--) vanno prelevate gli onorari e le spese attinenti, secondo la fattura dettagliata prodotta dall’istante il 10 febbraio 2010, che determina il relativo dispendio di tempo in 127 ore (fr. 22'860.--/ 180), alle quali vanno aggiunte 9 ore per le operazioni che l’istante ha dimenticato di computare, ovvero l’incontro 17 agosto 2005 con l’ing. Loda e La Scala, le modifiche del contratto Silvercraft (del 18 agosto 2005) e una quota parte del tempo dedicato alla seduta della delegazione dei creditori dei 13 ottobre 2005 nonché alle comunicazioni telefoniche con l’avv. Lafranchi, membro della delegazione dei creditori e rappresentante della creditrice ipotecaria, che in maggior parte vertevano sulla realizzazione del fondo gravato da pegno. L’importo totale degli onorari per la realizzazione (nel senso lato) del pegno ammonta quindi a fr. 23'120.-- (136 ore x fr. 170.--/ora) e quello delle spese a fr. 4'890,80.

                                  b)   Dal ricavo degli altri beni non gravati da pegno (nel caso di specie le “liquidità pre-fallimentari”, ricavi delle “aste mobiliari” e gli “incassi per prestazioni dell’amm. fall. spec.”), pari a fr. 37'003,93, vanno invece sottratte soltanto gli altri onorari e spese di liquidazione (spese generali), pari, per i primi, a fr. 14'393,35, secondo il seguente calcolo:

                                         Totale delle ore:                 220 ore 40 minuti (cons. 4.2)

                                         Realizzazione del pegno: 136 ore (cons. 4.6/a)           

                                         Differenza:                         84 ore 40 minuti

                                         Onorario (a fr. 170.--/ora): fr. 14'393,35

                                         e per le spese a fr. 9'456,25 (14'337,05 + 10 ./. 4'890,80).

                                  c)   Eventuali anticipi versati dai creditori (art. 169 cpv. 2 e 230 cpv. 2 LEF) sono rimborsabili loro a titolo di debiti di massa (Jean­din/Casonato, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 14, 17 e 21 ad art. 262).

                                   5.   Ricordata la decisione 20 febbraio 2009 di questa Camera (inc. 15.09.14), occorre prorogare un’ultima volta il termine per concludere la liquidazione fallimentare di CO 1 fino al 30 giugno 2010.

Richiamati gli art. 13, 237 cpv. 2, 241, 270 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF; 23 cpv. 1 vLIVA;

pronuncia:

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                   2.   Impregiudicato l’importo esposto alla voce “spese”, la rimunerazione dell’amministratore fallimentare speciale del fallimento di CO 1 è determinata in fr. 37'513,35, di cui fr. 23'120.-- quali spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del diritto di superficie che grava come servitù il fondo mapp. n. __________.

                                   3.   L’amministrazione fallimentare speciale è autorizzata ad aggiungere alle spese generali del fallimento un importo complessivo di fr. 1'500.-- per la copertura delle spese e degli onorari relativi alle operazioni di chiusura del fallimento.

                                   4.   L’amministrazione fallimentare speciale è autorizzata ad aggiungere alle spese di realizzazione del pegno un importo di riserva di complessivi fr. 500.-- (per onorari e spese) per la copertura dei suoi onorari e spese nell’eventualità di un ricorso contro lo stato di riparto in merito alle spese da prelevare sul ricavo della vendita del pegno.

                                   5.   Sugli importi di cui ai considerandi 2 a 4 non si computa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

                                   6.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 giugno 2010.

                                   7.   Intimazione all’avv. IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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