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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.2009 15.2009.100

16. September 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·810 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Avviso di pignoramento provvisorio. Effetto di un appello contro la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione o di un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza cantonale

Volltext

Incarto n. 15.2009.100

Lugano 16 settembre 2009 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 settembre 2009 di

 RI 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 24 agosto 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 PI 1   

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorso è da considerare tardivo giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, nella misura in cui la ricorrente ha ricevuto l’avviso di pignoramento impugnato il 24 agosto 2009 (ricorso, pag. 2 ad 1), ovvero più di dieci giorni prima dell’inoltro del ricorso, avvenuto il 10 settembre 2009;

                                         che, a prescindere dal fatto di sapere se, come sostiene l’Ober­gericht di Basilea-Campagna (SJZ 1998, 281), l’indicazione del carattere provvisorio del pignoramento debba figurare nell’avviso di pignoramento (scettico: Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 90), ancorché l’apposito modulo prescritto dal Tribunale federale (mod. n. 5) non lo preveda, l’assenza di tale indicazione non è ovviamente un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF, siccome non lo è neppure l’omissione dello stesso avviso (cfr. Foëx, op. cit., n. 19 ad art. 90, con rif.);

                                         che la comunicazione 2 settembre 2009 dell’CO 1 ha manifestamente valore puramente informativo, sicché non ha avuto quale effetto d’interrompere il termine di ricorso;

                                         che a titolo aggiuntivo va del resto rilevato come nel frattempo l’appello interposto dalla ricorrente contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione sia stato respinto da questa Camera con sentenza 7 settembre 2009 (inc. 14.09.69);

                                         che sebbene la via del ricorso al Tribunale federale in materia civile (art. 72 segg. LTF), aperta contro tale sentenza, sia da considerare quale via di ricorso ordinaria (vedi titolo del capitolo 3 della LTF, che precede gli art. 72 segg.), essa non è comunque sospensiva per legge (cfr. art. 103 cpv. 1 LTF e STF 15 ottobre 2007, inc. 5A_367/2007);

                                         che la sentenza citata dalla ricorrente (DTF 122 III 38), secondo cui il pignoramento provvisorio non potrebbe essere eseguito prima che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione sia passata in giudicato, riguardava una fattispecie in cui il diritto cantonale (in casu del Canton Basilea-Campagna) prevedeva un rimedio di diritto ordinario avente effetto sospensivo per legge (DTF 122 III 37, cons. 1a);

                                         che è proprio l’esistenza dell’effetto sospensivo automatico alla base della motivazione del Tribunale federale (cfr. DTF 122 III 39, cons. 2 in alto) ed è in tal senso che la giurisprudenza federale è stata recepita dalla dottrina dominante (cfr. Jaeger/Wal­der/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 83; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 83; Schmidt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 83);

                                         che, per contro, nei casi in cui il diritto cantonale, come nel Canton Ticino, non prevede alcun effetto sospensivo automatico (art. 22 cpv. 3 LALEF) e/o prescrive l’esecutività provvisoria delle sentenze di rigetto dell’opposizione ancorché impugnate (art. 310 cpv. 4 lett. d CPC-TI), il pignoramento provvisorio può essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso non ha concesso effetto sospensivo all’appello promosso contro la sentenza di rigetto (Staehelin, op. cit., loc. cit.; ancora più radicale: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 16 ad art. 83);

                                         che pure il ricorso in materia civile al Tribunale federale non è automaticamente sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF);

                                         che rifiutare al procedente il diritto di ottenere un pignoramento provvisorio qualora la sentenza cantonale di rigetto dell’opposi­zione sia oggetto di un ricorso in materia civile al Tribunale federale al quale non è (ancora) stato concesso effetto sospensivo o al quale addirittura è stato negato tale effetto toglierebbe ogni significato all’art. 103 cpv. 1 LTF;

                                         che il ricorso andrebbe pertanto respinto anche nel merito;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

                                         che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso in esame non è stato notificato alla controparte;

richiamati gli art. 17, 20a, 83 cpv. 2 LEF; 103 LTF; 22 cpv. 3 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione all’avv. PA 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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