Incarto n. 15.2008.90
Lugano 5 dicembre 2008 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 novembre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 ottobre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 rappr. dall’avv. PA 1, __________
viste le osservazioni 25 novembre 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorrente contesta la comminatoria di fallimento emessa nei suoi confronti, affermando che la stessa sarebbe stata ritirata da una sua dipendente senza il suo consenso e che egli starebbe versando regolari rate mensili allo studio legale dell’avv. PA 1 onde estinguere il credito posto in esecuzione;
che il 12 novembre 2008, l’CO 1, in applicazione dell’art. 7 cpv. 5 LPR (legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento), ha impartito al ricorrente un termine di 5 giorni per ripresentare il ricorso formulato senza termini ingiuriosi all’indirizzo della controparte;
che il ricorrente non ha ritirato l’invio raccomandato dell’Ufficio bensì quello rispedito con invio semplice e, il 27 novembre 2008, ha presentato un nuovo allegato ricorsuale in cui il termine ingiurioso è sostituito con un altro termine che il ricorrente ritiene meno offensivo;
che l’art. 7 cpv. 6 LPR prevede l’irricevibilità del ricorso quale conseguenza dell’inosservanza dell’ingiunzione di correggere un atto ricorsuale sconveniente;
che nel caso concreto può essere lasciata aperta la questione dell’ammissibilità formale del nuovo allegato (dal punto di vista sia della sua tempestività sia della tollerabilità del termine usato nei confronti della controparte) e della compatibilità della citata norma cantonale con il diritto federale, siccome il ricorso è comunque manifestamente infondato, motivo per il quale non è del resto stato notificato all’escutente (art. 9 cpv. 2 LPR);
che infatti è irrilevante ai fini del giudizio sapere se la dipendente dell’escusso era autorizzata a ritirare la comminatoria di fallimento impugnata, giacché egli non contesta che l’atto gli sia effettivamente pervenuto – del resto l’impugnazione in esame dimostra con ogni chiarezza che è stato il caso – e comunque la notifica si avvera valida ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 LEF;
che d’altronde contro la comminatoria di fallimento non è data facoltà all’escusso d’interporre opposizione;
che, allo stadio del proseguimento, una sospensione dell’esecuzione in seguito alla concessione di una dilazione o di una rateizzazione del pagamento del credito posto in esecuzione è possibile solo con una decisione del giudice fondata sugli art. 85 o 85a LEF;
che il differimento del fallimento è subordinato alla stessa condizione (art. 173 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 64, 85, 85a, 161, 173 LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– avv. PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.