Incarto n. 15.2008.52
Lugano 26 agosto 2008 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 maggio 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 (patrocinata dall’ RA 1)
viste le osservazioni:
- 4 giugno 2008 di PI 1, __________;
- 24 giugno 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda 8 aprile 2008 PI 1 ha chiesto all’CO 1 di proseguire l’esecuzione contro RI 1, producendo l’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento del 1° aprile 2008 emesso nell’esecuzione n. __________.
B. Con avviso di pignoramento datato 6 maggio 2008 l’Ufficio ha annunciato il pignoramento per un credito di fr. 102'279.00 (interessi e spese compresi) per il pomeriggio del 30 maggio 2008.
C. Contro siffatto provvedimento si aggrava RI 1 sostenendo, in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione risulta infondata.
D. Delle osservazioni 4 giugno 2008 di PI 1 e 24 giugno 2008 dell’CO 1, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
2. Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento.
Orbene, nel caso in esame la creditrice ha chiesto l’8 aprile 2008 il proseguimento dell’esecuzione sulla base dell’attestato di carenza beni del 1° aprile 2008. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente emettendo in data 6 maggio 2008 l’avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 90 LEF.
3. In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’CO 1, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe infondata concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 89, 90, 149 cpv. 1 e 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- __________ RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.