Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2008 15.2008.18

28. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·345 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Ricorso irricevibile per carente motivazione

Volltext

Incarto n. 15.2008.18

Lugano 28 febbraio 2008 CJ/sc/kc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2008 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 gennaio 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                      che per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza);

                                      che l'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);

che il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso;

che nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a scrivere la parola “opposizione” in calce alla comminatoria di fallimento;

che egli non ha d’altronde dato seguito allo scritto 30 gennaio 2008 dell’Ufficio, con cui gli è stato impartito un termine di 10 giorni per motivare il ricorso;

che il ricorso, nella misura in cui debba essere considerato tale, risulta pertanto irricevibile;

Richiamati gli art. 17 e 20a LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                     1.   Il ricorso 28 gennaio 2008 di RI 1, __________, nell’esecuzione no. 325'341 è irricevibile.

                                         2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         3.  Intimazione a: 

                                              –   RI 1, __________;

                                              –   PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2008.18 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2008 15.2008.18 — Swissrulings