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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.05.2008 15.2008.12

14. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,360 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Determinazione del domicilio e quindi del foro ordinario d'esecuzione

Volltext

Incarto n. 15.2008.12

Lugano 14 maggio 2008 EC/sc/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 gennaio 2008 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il rifiuto di dar seguito alla domanda di esecuzione n. __________ dell’8 gennaio 2008 presentata dalla ricorrente nei confronti di

PI 1  

viste le osservazioni 5 febbraio 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                      

                                   A.  Con domanda d’esecuzione n. __________ dell’8 gennaio 2008 l’__________ RI 1 chiede all’CO 1 l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'941.75 oltre accessori. La procedente indica quale domicilio dell’escussa __________, __________.

                                     B.      Il 10 gennaio 2008 l’Ufficio ha comunicato all’__________ RI 1 di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione in quanto la debitrice è domiciliata a __________.

                                     C.      Con ricorso 21 gennaio 2008 l’__________ RI 1 chiede di annullare il provvedimento 10 gennaio 2008 dell’CO 1 e di ordinare a quest’ultimo di procedere alla notifica del precetto esecutivo a PI 1.

                                              La ricorrente evidenzia che il 27 settembre 2007 ha richiesto all’Ufficio di esecuzione di __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 (doc. G), perché il 17 settembre 2007 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ le aveva comunicato che l’escussa non era qui domiciliata (doc. F). L’Ufficio di esecuzione di__________ si è però rifiutato di dar seguito alla domanda di esecuzione poiché, secondo informazioni di polizia, la debitrice risiederebbe a __________, __________ (doc. H). Il 4 ottobre 2007 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, così richiesto dalla stessa ricorrente, le ha però comunicato che PI 1 è domiciliata a __________, come del resto confermato dallo stesso Ufficio controllo abitanti di quel Cantone (cfr. anche doc. O), e che vi sarebbe un legame con __________ unicamente perché un figlio vi soggiorna e la madre verrebbe a trovarlo di tanto in tanto (doc. I e L). A seguito di questi nuovi elementi, la procedente ha presentato una seconda e ancora una terza domanda di esecuzione all’Ufficio di __________ (doc. M, Q), che nuovamente si è rifiutato di emettere il precetto, ritenendo avere l’escussa il proprio domicilio effettivo a __________ (doc. N, R).

                                              La ricorrente argomenta che la debitrice risiede stabilmente e in modo effettivo a __________ in __________, con il figlio minorenne che qui frequenta una scuola privata. A __________ la debitrice avrebbe ora il proprio centro di interessi e avrebbe l’intenzione di rimanere stabilmente, come anche accertato dal Tribunale di __________ nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale (cfr. doc. U). Avendo dunque l’escussa il proprio domicilio effettivo a __________, l’Ufficio esecuzione di questa città è compente per l’emissione del precetto.

                                     D.      Delle osservazioni 5 febbraio 2008 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.

                                      2.      Per determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro ordinario d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 33 ad art. 46). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46). Secondo la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op. cit., n. 35 ad art. 46). Dove si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per i terzi e per le autorità e deve quindi poter essere determinato secondo criteri riconoscibili da questi ultimi (Schmid, op. cit., n. 35 ad art. 46). Per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 33, 35 e 36 ad art. 46).

                                     3.      La ricorrente allega che l’escussa non è domiciliata a __________ ma nel Canton Ticino e più precisamente in __________ a __________, dove un figlio minorenne soggiorna per frequentare una scuola privata.

                                              Dagli atti risulta che PI 1 è formalmente domiciliata in ____________________ (doc. P). La stessa escussa negli scritti del luglio 2007 e del 7 novembre 2007 sostiene di abitare da 18 anni a __________, città in cui, unitamente al marito, gestisce uno studio medico.

                                              Tuttavia dalle decisioni di rigetto della domanda di esecuzione dell’Ufficio di __________ del 1° ottobre 2007 (doc. H), del 15 ottobre 2007 (doc. N) e del 29 ottobre 2007 (doc. R) emerge che sulla base di accertamenti di polizia e di accertamenti effettuati dai funzionari di esecuzione presso il marito dell’escussa, PI 1 avrebbe il proprio domicilio a __________ e più precisamente in __________. Dalla decisione del 5 gennaio 2007 (doc. C) del Tribunale civile di __________, Tribunale unico in questioni famigliari, emerge poi che il figlio dell’escussa __________, provvisoriamente affidato al padre, ha il diritto ogni 14 giorni di far visita alla madre a __________ dove il marito, nel limite del possibile, deve portarlo e poi venire a riprenderlo trascorso il fine settimana. Nella successiva decisione del 15 febbraio 2007 (doc. U) lo stesso Tribunale ha argomentato che PI 1 già nell’estate del 2006 si era trasferita a __________ e che da allora ha sempre confermato di volervi rimanere.

                                              Siccome l’escussa risiede durante la settimana a __________ dove vive con il figlio a lei affidato e neppure durante il fine settimana in cui esercita il diritto di visita sul figlio affidato al marito si reca a __________, essendo il marito che glielo porta a __________ e viene in seguito a riprenderlo, può essere oggettivamente affermato che __________, nonostante l’attestazione di domicilio del 18 ottobre 2007 dell’Ufficio controllo abitanti di __________, è il luogo dove PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta ora il centro dei suoi interessi. Questa circostanza, riconoscibile anche a terzi, permette di concludere che __________ sia effettivamente il domicilio di PI 1. Ne consegue che, essendo dato il foro esecutivo a __________, l’Ufficio di questa Città deve dar seguito alla domanda di esecuzione dell’8 gennaio 2008. Il provvedimento 10 gennaio 2008 dell'CO 1 va quindi annullato e allo stesso va ordinato di proseguire la procedura esecutiva n. __________ notificando il precetto esecutivo a PI 1 presso il suo domicilio a __________ in __________.

                                              Sebbene questo accertamento non tragga seco il rischio che PI 1 venga escussa in due luoghi diversi, poiché l’Ufficio esecuzione di __________ considera che il foro esecutivo generale si trova in Ticino, a scanso di equivoci, la presente sentenza viene trasmessa anche a quell’Ufficio.

                                      4.      Il ricorso 21 gennaio 2008 dell’__________ RI 1 è accolto.

                                               Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1 LEF; 23 cpv. 1 CC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia

                               1.      Il ricorso 21 gennaio 2008 dell’avv. RI 1, __________, è accolto.

                                               1.1.   Il provvedimento 10 gennaio 2008 dell'CO 1 è annullato.

                                               1.2.   All'CO 1 è ordinato di proseguire l'esecuzione n. __________ promossa dall’__________ RI 1 contro PI 1, notificando a quest’ultima il precetto esecutivo presso il suo domicilio di __________.

                                      2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione a:

                                              - __________ RI 1, __________;

                                              - PI 1, __________;

                                              - Betreibungsamt des Kantons __________, __________

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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