Incarto n. 15.2007.92
Lugano 25 gennaio 2008 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 settembre 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1
viste le osservazioni:
- 3 ottobre 2007 di PI 1 __________;
- 12 ottobre 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 6 agosto 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 8'005.-oltre accessori.
L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 4 settembre 2007.
B. Con ricorso 12 settembre 2007 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento perché il decreto ingiuntivo del Tribunale di __________ del 23 ottobre 2003, sul quale si fonda la pretesa della procedente, non sarebbe stato emesso regolarmente. Innanzitutto la ricorrente non sarebbe stata ritualmente convocata: il Tribunale di __________ poi avrebbe erroneamente ritenuto che quest’ultima avesse sede a __________, quando invece in quel luogo essa aveva solo un agente italiano con un ufficio di rappresentanza neppure iscritto nel registro di commercio.
L’escussa argomenta poi di nulla dovere alla procedente, atteso che quest’ultima non avrebbe adeguatamente adempiuto i compiti a lui affidati.
RI 1 evidenzia ancora che il precetto esecutivo non sarebbe mai stato consegnato all’amministratore della società. A differenza di quanto ritenuto nella decisione del 15 maggio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (inc. n. 14.2006.__________), che ha respinto l’appello di RI 1 contro la sentenza con la quale il Segretario assessore della Pretura __________ ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, all’amministratore mai sarebbe stata recapitata la convocazione da parte della Pretura __________. La ricorrente evidenzia che gli atti in discussione potrebbero essere stati consegnati a degli apprendisti che mai li avrebbero trasmessi all’amministratore.
C. Delle osservazioni 3 ottobre 2007 di PI 1 e 12 ottobre 2007 dell’CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3. Non riconoscendo le pretese avanzate dalla procedente perché quest’ultima non avrebbe adempiuto i compiti affidatigli in modo adeguato, la debitrice allega unicamente una questione di merito. Anche l’argomentazione poi secondo cui il decreto ingiuntivo italiano invocato quale titolo di credito non sarebbe stato emesso regolarmente, costituisce una motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di una sentenza pretorile divenuta esecutoria, la comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito sollevate dalla ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, il ricorso su questo punto è dunque respinto.
4. La ricorrente sostiene poi che la comminatoria di fallimento deve essere annullata anche perché il precetto esecutivo e la convocazione della Pretura per l’udienza di contraddittorio mai sarebbero stati recapitati all’amministratore della società.
4.1. Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. Nella concreta fattispecie l’amministratore unico della RI 1 ha avuto conoscenza del precetto esecutivo il più tardi il 31 agosto 2006, quando egli ha interposto l’opposizione. L’impugnativa 12 settembre 2007, in quanto rivolta contro le modalità di notifica del PE, risulta pertanto inammissibile in quanto ampiamente tardiva.
4.2. Il ricorso previsto dall'art. 17 LEF è un rimedio giuridico rivolto all'autorità di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva, ovvero una decisione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons. 1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17).
A questo riguardo è di tutta evidenza che la citazione delle parti all’udienza di discussione sull’istanza di rigetto dell’opposizione è un atto giudiziario di competenza del giudice del rigetto, il quale non è un organo d'esecuzione forzata. La questione sollevata dalla ricorrente secondo cui essa non avrebbe ritualmente ricevuto la convocazione della Pretura per l’udienza di contraddittorio non può dunque essere fatta valere con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. Essa deve essere proposta impugnando la sentenza che rigetta l’opposizione con un ricorso in cassazione o con un appello nel termine di 10 giorni dalla notifica (cfr. art. 17, 18 e 22 LALEF), cosa che in concreto RI 1 ha del resto fatto, avendo appellato con atto 14 dicembre 2006 -respinto con decisione 15 maggio 2007- la sentenza 11 dicembre 2006 del Segretario assessore della Pretura __________.
5. Il ricorso 12 settembre 2007 di RI 1, per quanto ammissibile, è respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 12 settembre 2007 di RI 1, __________, per quanto ammissibile, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1 __________;
- __________ RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.