Incarto n. 15.2007.90
Lugano 17 dicembre 2007 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 7 agosto 2007 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che la procedura fallimentare è aperta dall’11 maggio 2004, l’istante essendo stato nominato quale amministratore speciale in occasione della prima assemblea dei creditori il 23 giugno 2004;
che il 4 agosto 2006, la Camera ha ulteriormente prorogato il termine per ultimare la procedura di liquidazione fino al 31 maggio 2007, tenendo conto del tempo necessario per decidere come realizzare una pretesa della massa nei confronti del precedente gestore degli impianti di risalita, allestire lo stato di riparto e procedere alle operazioni di chiusura della liquidazione (inc. 15.06.102);
che così come sollecitato il 7 agosto 2007, l’avv. IS 1 chiede ora un’ulteriore proroga, facendo valere di non aver ancora potuto allestire lo stato di riparto finale, in quanto la graduatoria è diventata definitiva solo nell’agosto 2007, con il passaggio in giudicato della sentenza 9 luglio 2007 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.06.48);
che nel frattempo la delegazione dei creditori ha deciso di porre in cessione (art. 260 LEF) la pretesa della massa contro il precedente gestore degli impianti e, con decisione odierna (inc. 15.07.112), la Camera si è determinata sull’istanza 8 novembre 2007 dell’avv. IS 1 tendente alla tassazione della propria nota d’onorario e di quella dei membri della delegazione dei creditori;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che nel caso concreto si giustifica di concedere all’istante un’ultima proroga che gli consenta di allestire lo stato di riparto definitivo, di procedere al pagamento dei dividendi e all’invio degli attestati di carenza di beni, di porre in cessione la pretesa della massa contro il precedente gestore degli impianti, d’inoltrare l’istanza di chiusura della liquidazione e la relazione finale al giudice del fallimento, di pubblicare la decisione di chiusura e di depositare l’incarto presso l’UEF __________.
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta: 1. L’istanza 7 agosto 2007 dell’avv. AM 1, __________, amministratore speciale del fallimento di IS 1, __________, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è accolta.
1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 maggio 2008.
2. Intimazione all’avv. AM 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: