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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.10.2007 15.2007.48

3. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,042 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Differimento della realizzazione. Decadenza della dilazione

Volltext

Incarto n. 15.2007.48

Lugano 3 ottobre 2007 EC/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 maggio 2007 di

RI 1  rappr. dall’  RA 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la fissazione della vendita dei beni vincolati da diritto di ritenzione del locatore del __________ 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 composta di __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ tutti rappr. da: __________, __________

viste le osservazioni 31 maggio 2007 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 maggio 2007 di non concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 24 marzo 2006 la CC 1 ha chiesto all’CO 1la formazione di un inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione del locatore che si trovavano presso l’immobile in via __________, locato a RI 1, per un credito di complessivi fr. 17'500.— corrispondenti alle pigioni dal mese di settembre 2005 al 31 marzo 2006.

                                  B.   Il 27 marzo 2006 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati i seguenti beni:

                                         una macchina per la __________,

                                         un quadro elettrico per l’utilizzo di tale macchina,

                                         due sollevatori per il trasporto di palette,

                                         circa 240 palette in legno.

                                  C.   Con ricorso 5 aprile 2006 RI 1 si è aggravata contro l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione del locatore, postulandone la nullità limitatamente alla macchina per __________, al quadro elettrico per l’utilizzo della stessa e ai due sollevatori, perché tali beni sarebbero impignorabili conformemente all’art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF. Il ricorso di RI 1 è stato respinto con pronunciato 4 agosto 2006 di questa Camera (inc. n. 15.2006.61) perché le persone giuridiche e le società commerciali non beneficiano della protezione legale degli art. 92 e 93 LEF, essendo le stesse soggette all’esecuzione con tutto il loro patrimonio.

                                  D.   Con PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 4/6 aprile 2006 a convalida dell’inventario la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 17'500.-- oltre accessori. L’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo in occasione della notifica, è stata in seguito dalla stessa ritirata.

                                  E.   Il 15 settembre 2006 la creditrice ha chiesto la vendita dei beni inventariati e il 4 ottobre 2006 l’Ufficio ha comunicato all’escussa l’avvenuta richiesta di vendita.

                                  F.   Con provvedimento __________ 2006 l’Ufficio ha poi fissato per il __________ 2006 alle ore 10.30 la vendita dei beni inventariati (cfr. FUC n. __________), atteso che l’escussa non ha effettuato il pagamento dell’importo richiesto.

                                  G.   Il 17 ottobre 2006 la debitrice ha chiesto all’Ufficio il differimento della realizzazione (art. 123 LEF). Avendo RI 1 eseguito un primo versamento di fr.   5'000.-il 24 ottobre 2006, con provvedimento di stessa data l’Ufficio ha differito la vendita, stabilendo il pagamento di ulteriori 12 rate mensili di fr. 1250.-cadauna entro il 30 di ogni mese, la prima volta per il 30 novembre 2006.

                                  H.   Il 16 aprile 2007 l’Ufficio ha richiamato all’escussa il pagamento entro cinque giorni della rata scaduta il 30 marzo 2007. Non avendo l’escussa dato seguito a quanto richiesto, con provvedimento __________ 2007 l’Ufficio ha fissato per il __________ 2007 alle ore 14.00 la vendita dei beni inventariati (cfr. FUC n. __________).

                                    I.   Con tempestivo ricorso 7 maggio 2007 RI 1 chiede di annullare la vendita dei beni inventariati. L’escussa evidenzia di aver pagato il primo acconto e tutte le successive rate fino al mese di febbraio 2007. Essa non avrebbe poi versato le ulteriori rate perché confidava che ad inizio aprile il Pretore avrebbe deciso sulla concessione a suo favore della moratoria concordataria richiesta 17 ottobre 2006.

                                  L.   Delle osservazioni 31 maggio 2007 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Per l’art. 123 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.

                                   2.   Indipendentemente dalla causa del ritardo, se una rata non viene pagata puntualmente, la dilazione concessa al debitore decade senza ulteriori formalità e l’Ufficio deve procedere immediatamente alla realizzazione di quanto pignorato (art. 123 cpv. 5 LEF; Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 35 ad art. 123; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 21 ad art. 123; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n. 25 ad art. 123).

                                   3.   Nel caso di specie la ricorrente ammette di non aver pagato le rate di marzo e di aprile 2007, fissate nel provvedimento del 24 ottobre 2006.

                                         A seguito del mancato pagamento di queste rate, la dilazione concessa per l’estinzione del debito è divenuta caduca (cfr. art. 123 cpv. 5 LEF), per cui nulla osta alla realizzazione di quanto inventariato. Non avendo la ricorrente neppure ottenuto la moratoria concordataria richiesta al Pretore del Distretto di __________, dal profilo del diritto esecutivo l’CO 1, procedendo alla fissazione della nuova data per l’incanto, si è quindi correttamente determinato.

                                   4.   Il ricorso 7 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 123 cpv. 1 e 5, 156 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 7 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________ RA 1, __________;

                                         - __________, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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