Incarto n. 15.2007.32
Lugano 13 giugno 2007 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 marzo 2007 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le modalità della notifica del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 1, __________ rappr. da RA 2, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 6 novembre 2006, l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n° __________ contro RI 1 tendente all’incasso di fr. 8’050.--, oltre interessi e spese. L’atto esecutivo è stato consegnato al figlio dell’escussa, __________ C__________, il 28 dicembre 2006 dall’usciere del Comune di Lamone, TE 1.
B. Il 5 marzo 2007, l’CO 1 ha emesso nella stessa esecuzione un avviso di pignoramento, sulla base della domanda di proseguire l’esecuzione inoltrata dal procedente il 27 gennaio 2007, alla quale era stato allegato l’esemplare per il creditore del precetto esecutivo n° __________, dal quale risultava che l’escussa non aveva interposto opposizione.
C. Lo stesso 5 marzo 2007, RI 1 ha interposto opposizione all’esecuzione, allegando di esserne venuta a conoscenza il giorno stesso. Il 12 marzo 2007, l’Ufficio ha confermato la validità dell’avviso di pignoramento, allegando alla sua risposta una copia del precetto esecutivo.
D. Il 14 marzo 2007, RI 1 ha nuovamente chiesto l’accoglimento della sua opposizione, precisando di contestare anche la correttezza della procedura di notifica, nel senso che l’usciere comunale avrebbe fermato il figlio dell’escussa in un posteggio e gli avrebbe chiesto di poter lasciare i suoi atti nella cassetta delle lettere, senza informarlo che tra di essi vi era anche un precetto esecutivo destinato a sua madre.
E. Il 23 marzo 2007, l’escussa ha presentato formale atto di ricorso contro il provvedimento 12 marzo 2007 dell’Ufficio e ha chiesto l’annullamento della procedura esecutiva n° __________.
F. La Camera ha sentito come teste TE 1, il quale, in sostanza, ha dichiarato di ricordare di avere, nel dicembre 2006, consegnato nelle mani del figlio della ricorrente il precetto esecutivo oggetto del ricorso nonché un altro precetto esecutivo destinato al figlio personalmente. Il teste ha affermato che quest’ultimo aveva guardato gli atti consegnatigli e, perché stava uscendo, gli aveva chiesto di metterli nella cassetta delle lettere.
Considerando
in diritto:
1. Secondo l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta.
1.1. La forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo – esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11–13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la consegna (DTF 120 III 118 s.; Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).
1.2. Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento.
2. La prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 18 ad art. 72).
2.1. Come pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC). Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231 cons. 2).
2.2. Nel caso in esame, l’usciere comunale TE 1, nella sua deposizione del 30 maggio 2007, ha confermato quanto indicato sul precetto esecutivo, ossia il fatto di aver consegnato il precetto esecutivo n° __________ al figlio dell’escussa, __________ C__________. Ha ammesso di averlo riposto nella cassetta delle lettere – come sostiene __________ C__________ – ma solo dopo che quest’ultimo lo aveva avuto in mano e aveva confermato il suo accordo a riceverlo per conto di sua madre : “Dopo aver mostrato i precetti esecutivi ed essermi assicurato che il figlio non voleva interporre opposizione ho messo gli atti nella bucalettere su domanda del figlio, che stava uscendo” [...] Preciso di aver chiesto al figlio se era disposto a prendere in consegna anche il precetto esecutivo destinato a suo madre”.
2.3. Di fronte a una simile testimonianza, che non lascia spazio a dubbi in merito all’effettiva consegna del precetto esecutivo al figlio dell’escusso, le determinazioni di quest’ultimo, così come riportate nel ricorso, non costituiscono motivo per dubitare della veridicità del contenuto del documento ufficiale. In queste condizioni, la Camera non ritiene necessario sentire __________ C__________, la cui testimonianza non potrebbe comunque inficiare l’attendibilità di quella di TE 1. Quest’ultimo era infatti per legge tenuto ad attestare le circostanze della notifica (data, nome del destinatario, firma dell’agente notificatore) e l’ha effettivamente fatto, sia sull’esemplare per il creditore che – circostanza da evidenziare – su quello per il debitore, ciò che prevale sulla tesi ricorsuale secondo cui l’usciere comunale avrebbe incontrato casualmente il figlio dell’escusso dopo aver depositato il precetto esecutivo in busta chiusa nella cassetta delle lettere. Occorre inoltre rilevare che il valore probatorio di un’eventuale deposizione di __________ C__________ sarebbe comunque pregiudicato a causa del suo legame di parentela con la ricorrente.
2.4. Quando l’agente notificatore non incontra l’escusso nella sua abitazione o sul luogo del suo lavoro, è autorizzato a consegnare l’atto esecutivo a persona adulta della sua famiglia o a uno dei suoi impiegati (art. 64 cpv. 1 LEF). Nel caso di specie, la ricorrente non contesta che __________ C__________ sia suo figlio e faccia parte della sua comunione domestica. La notifica del precetto esecutivo n° __________ nelle mani di quest’ultimo è pertanto valida.
2.5. Il fatto che la notificazione è avvenuta durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF) non ne compromette la validità. L’unica conseguenza è che il termine di opposizione (di 10 giorni, art. 74 LEF) ha iniziato a decorrere solo dal 2 gennaio 2007 (DTF 121 III 285; 127 III 176, cons. 3b; CEF 21 ottobre 2004 [15.04.139], cons. 2, RtiD I-2005, 887 n. 109c).
3. Poiché è stato accertato che il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato il 28 dicembre 2006, l’opposizione interposta dall’escusso soltanto il 5 marzo 2007 è ampiamente tardiva. L’avviso di pignoramento e la decisione 12 ottobre 2007 dell’Ufficio che non accoglie l’opposizione vanno pertanto confermati.
4. Il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 72, 74 LEF, 25 LALEF e 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 23 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.