Incarto n. 15.2007.26
Lugano 6 luglio 2007 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 marzo 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione degli attestati di carenza beni nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro la ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1 es. n. __________, n. __________ e n. __________; Comune di __________, __________ rappr. da __________, __________ es. n. __________ n. __________, n. __________ e n. __________
viste le osservazioni 22 marzo 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ il 16 dicembre 2004 e nell’esecuzione n. __________ il 28 aprile 2005, l’CO 1 ha pignorato a RI 1 una motosega a benzina, un decespugliatore, un vibratore elettrico e un box prefabbricato. Tutti i beni pignorati sono stati lasciati in custodia dell’escussa. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha precisato che la motosega e il decespugliatore si trovano in riparazione a __________, il vibratore elettrico si trova presso l’__________ e il box prefabbricato si trova a __________.
B. Il 25 ottobre 2005 l’escussa ha comunicato all’Ufficio che il terreno di __________, sul quale si trovava il box prefabbricato pignorato, è stato sistemato ma il box non è più lì (doc. B).
C. Il 31 gennaio 2005, il 7 dicembre 2005 e il 30 giugno 2005 il creditore ha chiesto la realizzazione di quanto pignorato nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ e l’8 febbraio 2006 e l’Ufficio ha emesso in queste quattro esecuzioni gli attestati di carenza beni perché i beni pignorati non hanno potuto essere venduti, atteso che la motosega, il decespugliatore e il vibratore elettrico non funzionano più mentre il box prefabbricato non è più reperibile.
D. Il 17 luglio 2006 RI 1 ha comunicato di aver presentato denuncia penale contro ignoti a seguito della sottrazione del box e ha chiesto all’Ufficio di informarsi presso gli attuali proprietari della particella di __________ per sapere chi abbia asportato il bene pignorato (doc. D).
E. Il 5 dicembre 2006 l’escussa, ricevuti gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, ha comunicato all’Ufficio che il pignoramento deve essere eseguito sul box prefabbricato (doc. E). La ricorrente ha inoltre reso noto che la motosega, il decespugliatore e il vibratore elettrico non sarebbero più riparabili e che il meccanico presso il quale essi si trovano avrebbe offerto fr. 400.-- per ritirarli al fine di utilizzarne i pezzi quali ricambi.
F. Il 14 febbraio 2007 l’CO 1 ha chiesto all’__________ di eseguire in via rogatoriale nei confronti di RI 1 il pignoramento. Il 19 febbraio 2007 quest’ultimo ufficio ha comunicato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che la società non ha nessun bene da pignorare in quanto la motosega ed il decespugliatore sarebbero irriparabili ed il box prefabbricato sarebbe stato sottratto da ignoti.
G. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, il 24 febbraio 2007 l’Ufficio ha emesso gli attestati di carenza beni nei confronti di RI 1, in quanto non è stata accertata presso la debitrice l’esistenza di beni pignorabili.
H. Con ricorso 2 marzo 2007 RI 1 evidenzia che il box prefabbricato pignorato il 28 aprile 2005 era depositato sul mappale n. __________ RFD di __________ e non poteva essere trasportato in quanto attorno allo stesso vi era il materiale proveniente dallo scavo. RI 1 lamenta di non aver ricevuto alcuna risposta alle proprie richieste scritte del 25 ottobre 2005, del 17 luglio 2006 e del 5 dicembre 2006 e neppure alle successive richieste telefoniche fatte all’CO 1. La ricorrente chiede all’Autorità di vigilanza di intervenire presso i proprietari del terreno per recuperare il box prefabbricato, di vendere lo stesso all’asta, di annullare gli attestati di carenza beni emessi nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, di azzerare gli importi percepiti per spese di pignoramento in quanto di pignoramenti non ne sarebbero stati eseguiti, di decidere sull’offerta di fr. 400.-- riferita all’acquisto della motosega a benzina, del decespugliatore e del vibratore elettrico, che non sarebbero più riparabili.
I. Con osservazioni 22 marzo 2007 l’CO 1 rileva che, malgrado la denuncia contro ignoti fatta per la sottrazione del box, la refurtiva non ha potuto essere recuperata e di conseguenza la stessa non può essere venduta.
Considerato
in diritto:
1.
a. La ricorrente si lamenta perché l’Ufficio non avrebbe dato seguito alle proprie richieste, sia scritte che verbali, di informarsi presso gli attuali proprietari della particella n. __________ di __________ su chi avesse asportato il box prefabbricato pignorato nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________.
b. Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia: la ricorrente avrebbe pertanto potuto chiedere, pendenti le procedure esecutive a favore delle quali il box prefabbricato è stato pignorato, all’autorità di vigilanza, mediante un ricorso per ritardata giustizia, di sanzionare l’inattività dell’Ufficio. Tuttavia l’omissione di adottare determinate misure di gestione rispettivamente determinati provvedimenti può dar luogo a un ricorso per ritardata giustizia all’autorità di vigilanza solo fintanto che l’esecuzione è in corso. Orbene, nel caso in esame, le esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ hanno avuto termine con l’emissione degli attestati di carenza beni avvenuta l’8 febbraio 2006 e rimasta inimpugnata da parte della ricorrente. Ne consegue quindi che in concreto non risulta necessario appurare, mediante complementi istruttori, se l’Ufficio, reso attento che un bene pignorato è stato trafugato, abbia realmente omesso qualsiasi approfondimento al riguardo, atteso che non sta più nel potere di questa Camera di ordinare, sia direttamente che per il tramite dell’Ufficio, l’adozione di provvedimenti nell’ambito di procedure esecutive ormai concluse.
2.
a. La ricorrente chiede all’autorità di vigilanza di intervenire presso i proprietari del terreno sul quale il box prefabbricato si trovava al momento del pignoramento per recuperarlo e venderlo, alfine di annullare gli attestati di carenza beni emessi nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________.
b. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dagli scritti e dalle argomentazioni della ricorrente, emerge che il box prefabbricato è stato trafugato (da terzi) già prima del 25 ottobre 2005 e che da allora non è più comparso, sebbene siano trascorsi quasi due anni e l’escussa abbia pure adito le vie penali. In siffatte circostanze vi è da ritenere che la possibilità di poter ancora recuperare il bene sottratto, malgrado il tempo trascorso dal trafugamento e dall’intervento delle autorità penali, altro non è che una mera aspettativa. Non potendo però portare il pignoramento su delle semplici aspettative (cfr. Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 18 ad art. 95; de Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 12 ad art. 95 con riferimenti), la richiesta formulata dalla creditrice non può venir accolta.
3. Come ben rileva la ricorrente nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ l’Ufficio ha conteggiato l’importo di fr. 12.50 per procedura a titolo di spesa per l’esecuzione del pignoramento quando nulla è stato pignorato per mancanza di beni pignorabili.
Per l’esecuzione del pignoramento e per la stesura del verbale di pignoramento per un credito tra fr. 1'000.-- e fr. 10'000.-- la tassa è di fr. 65.-- (art. 20 cpv. 1 OTLEF). La tassa è dovuta non solo quando il pignoramento è fruttuoso ma anche quando lo stesso non lo è. In quest’ultima ipotesi l’ufficio percepisce una tassa pari alla metà di quella prevista al capoverso 1 dell’art. 20 OTLEF, ma di fr. 10.-- almeno (art. 20 cpv. 2 OTLEF). Il pignoramento simultaneo per diversi crediti contro il medesimo debitore è considerato pignoramento unico. La tassa è calcolata sull’ammontare complessivo dei crediti (art. 23 cpv. 1 OTLEF). In questo caso la tassa è ripartita fra le singole esecuzioni in proporzione all’ammontare dei crediti (art. 23 cpv. 2 OTLEF). Orbene essendo i crediti posti in esecuzione pari a fr. 235.10, fr. 235.10, fr. 183.85, fr. 496.15, fr. 193.55, fr. 183.35 e a fr. 145.05, la tassa, unica per tutte le esecuzioni dell’importo complessivo di fr. 1'672.15, è di fr. 65.--, importo che deve essere dimezzato perché il pignoramento è stato infruttuoso. La somma di fr. 32.50 deve poi essere suddivisa tra le esecuzioni entranti in linea di conto in proporzione all’ammontare dei relativi crediti, e quindi nella misura di fr. 4.50 per l’esecuzione n. __________ e n. __________, di fr. 3.50 per l’esecuzione n. __________, di fr. 9.90 per l’esecuzione n. __________, di fr. 3.80 per l’esecuzione n. __________, di fr. 3.50 per l’esecuzione n. __________ e di fr. 2.80 per l’esecuzione n. __________. In questo senso vanno rettificati gli importi riferiti alle spese per l’esecuzione del pignoramento.
4.
a. La ricorrente chiede all’Autorità di vigilanza di decidere sull’offerta di fr. 400.-- riferita all’acquisto della motosega a benzina, del decespugliatore e del vibratore elettrico, che non sono più riparabili.
b. I beni a cui la ricorrente fa riferimento sono stati pignorati nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, procedure che hanno avuto termine con l’emissione degli attestati di carenza beni dell’8 febbraio 2006. Essi non sono invece stati oggetto di pignoramento nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, perché al momento dell’esecuzione lo stesso l’Ufficio era a conoscenza dell’impossibilità di ripararli. Omettendo di eseguire il pignoramento, l’Ufficio ha agito correttamente, atteso che per l’art. 92 cpv. 2 LEF quando, come nel caso di specie, il valore degli oggetti pignorabili non risulta nemmeno sufficiente a coprire le spese di realizzazione, l’Ufficio deve rinunciare a pignorarli (art. 92 cpv. 2 LEF), rispettivamente a realizzarli (Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 127), a meno che un creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le relative spese (cfr. art. 68 LEF). In assenza di beni pignorati, l’Ufficio rispettivamente l’autorità di vigilanza non sono legittimati a decidere sulle modalità di una loro eventuale realizzazione.
5. Il ricorso 2 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 3, 68, 92 cpv. 2 LEF; 20 cpv. 1 e 2, 23 cpv. 1 e 2, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 2 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza la tassa per l’esecuzione del pignoramento è determinata:
- in fr. 4.50 per l’esecuzione n. 702098;
- in fr. 4.50 per l’esecuzione n. 702099;
- in fr. 3.50 per l’esecuzione n. 702100;
- in fr. 9.90 per l’esecuzione n. 704622;
- in fr. 3.80 per l’esecuzione n. 704623;
- in fr. 3.50 per l’esecuzione n. 704624;
- in fr. 2.80 per l’esecuzione n. 704625.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RA 1,
__________;
- __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.