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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.03.2008 15.2007.116

4. März 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,252 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Ammissibilità della replica. Oggetti impignorabili perché indispensabili

Volltext

Incarto n. 15.2007.116

Lugano 4 marzo 2008 ECsc/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2007 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 6 settembre / 18 ottobre 2007 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da

PI 1 es. n. __________, n. __________ e n. __________ rappr. da: RA 1 PI 2 es. n. __________ e n. __________ PI 3 es. n. __________ questi due ultimi rappr. da: RA 2 PI 4 es. n. __________  

viste le osservazioni:

- 9 novembre 2007 del PI 2, __________;

- 14 novembre 2007 dell’avv. PI 4, __________;

- 23 novembre 2007 dell’CO 1, __________;

viste altresì:

- la replica 5 dicembre 2007 di RI 1, __________;

- la duplica 17 gennaio 2008 dell’avv. PI 4, __________;

- la duplica 9 gennaio 2008 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito delle esecuzioni promosse contro RI 1 il 6 settembre 2007 l’CO 1 ha pignorato vari beni mobili che la debitrice ha dichiarato essere di proprietà della figlia__________, __________.

B.            A mezzo del verbale di pignoramento trasmesso alle parti il 18 ottobre 2007, l’Ufficio ha assegnato ai creditori procedenti il termine di 10 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di PI 3 sui beni pignorati.

C.            Con ricorso 25 ottobre 2007 RI 1 chiede l’annullamento del pignoramento. La ricorrente argomenta che con il pignoramento verrebbero pignorati dei beni indispensabili a garantirle una qualità minima di vita e quindi impignorabili. La ricorrente rileva che le sarebbe stato pignorato tutto l’arredo domestico, di proprietà della figlia e da quest’ultima lasciatole a disposizione a titolo di comodato. Per questo motivo quindi, considerato che il rimanente mobilio sarebbe di proprietà della proprietaria della casa, se ella dovesse cambiare dimora si troverebbe senza nessun oggetto d’arredamento.

                                     D.      Con osservazioni 9 novembre 2007 il PI 2, dopo aver contestato che la figlia dell’escussa sia proprietaria dei beni pignorati, evidenzia che quest’ultima da parecchi mesi sarebbe presente nell’appartamento locato solo saltuariamente, perché allo stesso sarebbe stata sospesa l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua corrente.

                                      E.      Con osservazioni 14 novembre 2007 l’avv. PI 4 si oppone al gravame argomentando che gli oggetti pignorati non sarebbero indispensabili alla debitrice in quanto costituiscono arredamento aggiuntivo.

F.            Con osservazioni 23 novembre 2007 l’CO 1 chiede che il ricorso venga respinto perché la debitrice non abiterebbe più nella casa di __________ ma sarebbe domiciliata presso la figlia e quindi i beni pignorati non sarebbe impignorabili conformemente all’art. 92 cpv. 1 cfr. 1 LEF.

                                     G.      Con replica 5 dicembre 2007 RI 1 contesta di essere domiciliata presso la figlia a __________ e sostiene di essere sempre domiciliata a __________. Ella si sarebbe rifugiata dalla figlia solo perché non potrebbe abitare nella casa di __________ non essendo in grado di pagare le fatture dell’elettricità, fatture di importi ragguardevoli perché sia l’acqua calda che il riscaldamento funzionano con l’energia elettrica.

                                     H.      Delle dupliche 9 gennaio 2008 dell’CO 1 e 17 gennaio 2008 dell’PI 4 che ribadiscono la richiesta formulata con le osservazioni di respingere il ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      In ordine occorre innanzitutto rilevare che l’ammissibilità di una replica presuppone che nelle osservazioni siano stati sviluppati, dalle controparti o dall’organo d’esecuzione, nuovi fatti o motivazioni giuridiche. L’esigenza della replica discende dal diritto di essere sentito: l’autorità deve accordare alla parte la facoltà di replicare se, nella risposta ad un gravame, siano stati resi noti per la prima volta elementi rilevanti e non già ipotizzabili con l’atto introduttivo, sui quali il ricorrente non ha ancora avuto la facoltà di esprimersi (art. 12 LPR; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, ad art. 12 LPR pag. 208 s.).

2.             Nel caso in esame occorre rilevare che il PI 2 e l’CO 1 hanno argomentato per la prima volta con le osservazioni al ricorso che l’escussa sarebbe presente solo saltuariamente nell’appartamento locato a __________ e risiederebbe stabilmente presso la figlia a __________. Dal momento che la replica 5 dicembre 2007 si è concentrata proprio sulla portata di tale argomentazione essa ossequia le esigenze summenzionate e fa pertanto parte integrante dell’incarto in esame. Lo stesso vale per le dupliche.

                                     3.

                                     3.1.   Per l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF sono impignorabili gli oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobilio o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita.

                                     3.2.   Nel caso di specie l’Ufficio, ad eccezione del mobilio dichiarato dall’escussa di proprietà della locatrice, ha pignorato tutti i beni mobili che si trovano nell’appartamento locato dalla ricorrente a __________, ritenendo che quest’ultima abbia trasferito il proprio domicilio a __________ presso la figlia. Sebbene ciò possa apparire verosimile solo se si pensa che attualmente l’appartamento di __________ non dispone più di energia elettrica e di acqua corrente e quindi lo stesso appare difficilmente abitabile, questa circostanza non necessita di ulteriori approfondimenti. Infatti malgrado l’esame dell’impignorabilità dei beni destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia debba essere effettuato al momento dell’esecuzione del pignoramento, ciò non impedisce di tener conto anche di quelle circostanze che si potrebbero realizzare in futuro (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 67 ad art. 92). Inoltre il diritto di disporre degli oggetti impignorabili non decade se il debitore è costretto a vivere, anche a lungo, senza poterne usufruire (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 58 ad art. 92). Non potendo nel caso di specie escludere che RI 1 in futuro ritorni a vivere a __________ oppure abbandoni l’abitazione della figlia per andare a vivere nuovamente da sola, non si giustifica il mantenimento del pignoramento del mobilio nella misura operata dall’Ufficio. Alla ricorrente devono infatti essere lasciati a disposizione quegli oggetti a lei manifestamente indispensabili per poter vivere, ossia gli oggetti impignorabili conformemente ai dettami stabiliti all’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF. Il pignoramento del 6 settembre 2007 è quindi annullato e l’incarto è retrocesso all’CO 1 affinché si determini come al presente considerando e pignori i beni non indispensabili per RI 1, lasciando all’escussa l’indispensabile.

                                     4.      Il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1, __________, è accolto ai sensi dei considerandi.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 1 LEF; 12 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia

                               1.      Il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1, __________, è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza è annullato il pignoramento 6 settembre 2007 nelle varie esecuzioni  dell’CO 1 contro RI 1, __________.

                                      1.2.   L’incarto è retrocesso all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo pignoramento ai sensi del considerando 3.2.

                                      2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione a:

                                              - RI 1, __________;

                                              - RA 1, __________;

                                              - __________, __________;

                                              - __________ PI 4, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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