Incarto n. 15.2007.108
Lugano 10 marzo 2008 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 ottobre 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________, __________
viste le osservazioni 23 novembre 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 18 ottobre 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 4'705.-oltre accessori;
che l’atto esecutivo è stato notificato al debitore il 19 ottobre 2007;
che con tempestivo ricorso 29 ottobre 2007 RI 1si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento contestando di essere debitore della procedente;
che delle osservazioni 23 novembre 2007 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che per l’art. 39 cpv. 1 n. 5 LEF, nella versione valida sino al 31 dicembre 2007, solo il socio e gerente di una società a garanzia limitata è soggetto all’esecuzione in via di fallimento;
che l’art. 39 LEF è norma di diritto imperativo (Acocella, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 5 ad art. 39; Rigot, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 38);
che pertanto, ad esclusione delle eccezioni previste agli art. 43, 297 cpv. 2 n. 1 e 346 LEF, contro un debitore iscritto nel registro di commercio nelle funzioni previste all’art. 39 LEF, l’esecuzione può essere proseguita solo in via di fallimento (Acocella, op. cit., n. 5 ad art. 39);
che una persona non iscritta nel registro di commercio non può invece essere soggetta all’esecuzione in via di fallimento (Acocella, op. cit., n. 5 ad art. 39);
che, conformemente all’art. 22 LEF, atti d’esecuzione emessi in violazione dell’art. 39 LEF sono nulli (Acocella, op. cit., n. 5 ad art. 39, Rigot, op. cit., n. 8 ad art. 38);
che tale nullità deve essere accertata d’ufficio e in ogni tempo, quindi a prescindere dalla presenza di un’impugnazione (Rigot, op. cit., n. 8 ad art. 38);
che nel caso di specie RI 1 è iscritto nel Registro di commercio quale socio ma non anche quale gerente della __________, __________;
che in concreto non sono dunque date le condizioni per procedere contro di lui in via di fallimento;
che la comminatoria di fallimento del 18 ottobre 2007 è di conseguenza nulla;
che il ricorso 29 ottobre 2007 di RI 1, anche se per motivi diversi da quelli da lui sollevati, è accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 39 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia
1. Il ricorso 29 ottobre 2007 di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa il 18 ottobre 2007 nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 promossa contro il ricorrente da __________ è dichiarata nulla.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.