Incarto n. 15.2006.85
Lugano 2 gennaio 2007 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 giugno 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo d'esistenza della debitrice nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da
PI 1 es. n. __________ __________, __________ es. n. __________
viste le osservazioni:
- 26 giugno 2006 della PI 1, __________;
- 5 luglio 2006 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 7 luglio 2006 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 6 giugno 2006 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile della debitrice in fr. 3105.00, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore/debitrice fr. 3’375.00
Totale introito fr. 3’375.00
Minimo di esistenza:
Persona sola con obblighi
di mantenimento fr. 1’250.00
Mantenimento dei figli fr. 250.00
Canone di locazione fr. 1’200.00
cassa malati fr. 405.00
Totale fr. 3’105.00
B. Con tempestivo ricorso 14 giugno 2006 RI 1 è insorta contro tale decisione, chiedendo, con motivazioni che se del caso verranno riprese in seguito, che l’intero canone di locazione da lei pagato venga considerato nella determinazione del minimo di esistenza e questo perlomeno fino a quando la ricorrente non avrà potuto trovare un appartamento meno costoso.
C. Con scritto 4 luglio 2006 RI 1 ha poi chiesto che non venga pignorato l’importo di fr. 168.65 versatole a titolo di assegno per la figlia.
D. Con osservazioni 5 luglio 2006 l’Ufficio si è opposto al gravame rilevando che il 15 febbraio 2006 la debitrice ha locato con scadenza al 28 febbraio 2011 un appartamento di tre locali e mezzo a Locarno il cui canone di locazione assomma a fr. 1750.00 mensili. L’Ufficio ha evidenziato di aver ritenuto corretto considerare nella determinazione del minimo di esistenza l’importo di fr. 1'200.00 mensili per l’affitto di un’abitazione per due persone, senza riconoscere alla ricorrente alcun termine di disdetta dell’attuale contratto di locazione, atteso che la procedura esecutiva è stata promossa prima della conclusione dello stesso.
Considerato
in diritto:
1. Trascorse circa tre settimane dalla presentazione del ricorso 14 giugno 2006, il 4 luglio 2006 RI 1 ha chiesto che non venga pignorato l’importo di fr. 168.65 versatole quale assegno per la figlia.
Ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Nella concreta fattispecie la censura sollevata solo il 4 luglio 2006 contro il verbale di pignoramento non è tempestiva. Tuttavia, pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale dell'escusso costituiscono provvedimenti nulli, nullità che deve essere rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non è stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza occorre esaminare anche la censura sollevata dalla ricorrente con lo scritto del 4 luglio 2006 senza riguardo alla sua tempestività.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
4. La ricorrente chiede che l’intero canone di locazione da lei pagato di complessivi fr. 1'750.00, comprensivi delle spese accessorie, venga considerato nella determinazione del minimo di esistenza e questo perlomeno fino a quando non troverà un appartamento meno costoso.
RI 1 chiede anche che non venga pignorato l’importo di fr. 168.65 mensile versato a titolo di assegno per la figlia.
5. In merito alle singole censure della ricorrente va rilevato:
a) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
b) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).
c) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).
D’altra parte, il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.).
d) In concreto il costo per l'alloggio occupato dalla ricorrente e dalla figlia appare sproporzionato. Il contratto di locazione è stato stipulato con inizio al 15 febbraio 2006, ossia quando contro la ricorrente era già pendente l’esecuzione n. __________. L’escussa, alfine di poter soddisfare i creditori, deve ridurre le proprie spese per tutta la durata delle procedure esecutive a suo carico. __________ ha chiaramente violato tale principio, sottoscrivendo quel contratto di locazione. L’operato dell’CO 1 è stato pertanto corretto, atteso che l’ufficio ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1'200.-- mensili a titolo di canone locatizio comprensivo delle spese accessorie, importo corrispondente ai costi di un appartamento per una famiglia di due persone a Locarno o in un Comune viciniore.
e) Secondo l'art. 46 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (RL 6.4.1.1), il diritto all’assegno di famiglia, che comprende l'assegno di base, l'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi, l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia (art. 1 cpv. 2 LAF), è impignorabile. Per “diritto all'assegno” conformemente all’art. 46 LEF non si intende solo il diritto di base (“Stammrecht") alla sua percezione, ma pure l’assegno stesso (cfr. Messaggio n. 4198 del 19 gennaio 1994, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1996, vol. I.2, p. 830, relativo a questa norma - che allora era l'art. 43 LAF - il quale rinvia all'art. 92 n. 12 v.LEF, che stabiliva l'impignorabilità delle "prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari").
f) Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili in virtù dell’art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili in virtù dell’ art. 93 LEF (Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
g) Dalle precedenti considerazioni emerge - in concreto - che l’Ufficio ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti della debitrice, oltre alla rendita versata dalla cassa di disoccupazione anche l’assegno di famiglia. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa di disoccupazione, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile conformemente all’art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento dell’assegno di famiglia, impignorabile in virtù dell’art. 46 LAF.
6. Dall’atto di nascita emesso dall’Ufficio dello stato civile di Ginevra il 14 agosto 2000 emerge che la figlia dell’escussa __________ è nata il 17 luglio 2000 e quindi nelle more della presente procedura ricorsuale ha raggiunto i sei anni.
Sebbene in linea di principio questa Camera debba procedere alla determinazione dell’importo pignorabile di RI 1 al 6 giugno 2006, ossia alla data del pignoramento, e che delle modifiche intervenute dopo tale data debba essere tenuto conto dall’Ufficio nell’ambito di un riesame del pignoramento, in concreto si giustifica, per ragioni di economia procedurale, di già rilevare la mutata circostanza nel presente pronunciato. Per questo motivo quindi nella determinazione del minimo di esistenza alla voce spese di mantenimento dei figli in luogo di fr. 250.00 vengono conteggiati fr. 350.00.
7. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 si presenta come segue:
Minimo di esistenza:
Persona sola con obblighi
di mantenimento fr. 1’250.00
Mantenimento dei figli fr. 350.00
Canone di locazione fr. 1’200.00
cassa malati fr. 405.00
Totale fr. 3’205.00
8. Il ricorso di __________ è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 1 cpv. 2, 46 LAF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 14 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.
1.1. Il minimo vitale di RI 1 è stabilito in fr. 3’205.00.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- PI 1, ;
- __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.